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	<title>Bernieri Consulting</title>
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	<description>Safety by design  -----  Privacy by design</description>
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		<title>MUD 2011: pubblicato il software per l&#8217;invio.</title>
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		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
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		<description><![CDATA[È on-line l&#8217;applicazione per la compilazione della Dichiarazione MUD 2011 Come previsto dal D.M. Ambiente 52/2011 la dichiarazione deve essere presentata, con riferimento al periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2011, ai sensi dell’articolo 12 del D.M. 17/12/2009 così come modificato dal D.M. 22/12/2010, da: Produttori iniziali di rifiuti Pericolosi Produttori iniziali di rifiuti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-724" style="margin: 6px 9px;" title="Rifiuti, normativa pazza " src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/polygon1182.png" alt="" width="300" height="295" />È on-line l&#8217;applicazione per la compilazione della Dichiarazione MUD 2011</p>
<p>Come previsto dal D.M. Ambiente 52/2011 la dichiarazione deve essere presentata, con riferimento al periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2011, ai sensi dell’articolo 12 del D.M. 17/12/2009 così come modificato dal D.M. 22/12/2010, da:</p>
<ul>
<li>Produttori iniziali di rifiuti Pericolosi</li>
<li>Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del d.lgs n 152/2006 con più di 10 dipendenti</li>
<li>Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che già erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La Dichiarazione deve essere effettuata, entro il 30 aprile 2012: accedendo unicamente con il dispositivo USB assegnato ai Delegati di Sede, nello spazio riservato compilando le Schede Rifiuti per ciascuna Unità Locale iscritta al SISTRI inserendo le informazioni come meglio descritte nella Guida per l&#8217;utilizzo dell&#8217;applicazione per la compilazione della Dichiarazione MUD 2011.</p>
<p>Maggiori dettagli sono disponibili a questo link:<a href="http://www.sistri.it"> http://www.sistri.it</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><a href="http://berniericonsulting.com/about/form-di-contatto"><img style="border: 0px solid; width: 200px; height: 200px;" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/cerchi200.png" alt="Cerchi consulenza? Clicca QUI" /></a></div>
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		<item>
		<title>Proroga al 31 dicembre 2012 dell&#8217;obbligo di redazione della valutazione dei rischi per le microimprese.</title>
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		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
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		<description><![CDATA[Il Governo ha approvato una proroga relativa all&#8217;imminente obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi  (DVR) per le microimprese (previsto per il 30 giugno 2012). La scadenza è posticipata al 31 Dicembre 2012. Le piccole imprese fino a 10 lavoratori che, fino ad ora, si sono avvalse della possibilità di ricorrere all&#8217;autocertificazione al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1140" title="proroga" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/proroga-200x164.png" alt="" width="200" height="164" />Il Governo ha approvato una <strong>proroga relativa all&#8217;imminente obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi  (DVR) per le microimprese</strong> (previsto per il 30 giugno 2012). <strong>La scadenza è posticipata al 31 Dicembre 2012</strong>. Le piccole imprese <strong>fino a 10 lavoratori</strong> che, fino ad ora, si sono avvalse della possibilità di ricorrere all&#8217;autocertificazione al posto della redazione del documento di valutazione dei rischi, hanno pertanto 6 mesi in più per elaborare il DVR.</p>
<p align="justify">Il decreto è stato  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2012: Decreto Legge n. 57 del 12 maggio 2012 &#8220;Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese&#8221;.</p>
<p>Il Decreto entra in vigore il 14 maggio 2012.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Con il medesimo provvedimento è stato corretto un errore formale del D.Lgs 81/08 relativo all&#8217;applicabilità delle previgenti norme fino all&#8217;emanazione dei rispettivi decreti attuativi per i settori ferroviario, marittimo e portuale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012 , n. 57<br />
Disposizioni urgenti in  materia  di  tutela  della  salute  e  della<br />
sicurezza nei luoghi di lavoro nel  settore  dei  trasporti  e  delle<br />
microimprese. (12G0079)<br />
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA </p>
<p>  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;<br />
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita&#8217;  ed  urgenza   di   emanare<br />
disposizioni  tese  ad  evitare   il   vuoto   normativo   scaturente<br />
dall&#8217;abrogazione della normativa speciale in materia di sicurezza del<br />
lavoro nell&#8217;ambito dei  settori  ferroviario,  marittimo  e  portuale<br />
prevista dall&#8217;articolo  3,  comma  3,  ultimo  periodo,  del  decreto<br />
legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  e  dall&#8217;espressa   esclusione<br />
dell&#8217;applicabilita&#8217; ai suddetti settori di alcuni titoli del  decreto<br />
legislativo 9 aprile 2008, n.81, come quello sui  luoghi  di  lavoro,<br />
prevista dall&#8217;articolo 62, comma 2, del citato decreto;<br />
  Ritenuta, altresi&#8217;,  la  straordinaria  necessita&#8217;  ed  urgenza  di<br />
scongiurare il rischio di una sospensione delle  attivita&#8217;  operative<br />
nei  settori   ferroviario,   marittimo   e   portuale,   determinata<br />
dall&#8217;impossibilita&#8217; di applicare le  disposizioni  tecniche  previste<br />
dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81,  incompatibili  con  gli<br />
attuali standard tecnici di esercizio applicati ai citati settori;<br />
  Ritenuta,  infine,  la  straordinaria  necessita&#8217;  ed  urgenza   di<br />
evitare, nelle more della definizione delle procedure  standardizzate<br />
di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all&#8217;articolo 29,<br />
comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che  i  datori<br />
di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori,  i  quali  entro  il  30<br />
giugno 2012 possono autocertificare l&#8217;effettuazione della valutazione<br />
dei rischi, siano obbligati, a  decorrere  dal  1°  luglio  2012,  ad<br />
elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure<br />
ordinarie;<br />
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella<br />
riunione dell&#8217;11 maggio 2012;<br />
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del<br />
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  e  del  Ministro  del<br />
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con  i  Ministri  della<br />
giustizia e dell&#8217;economia e delle finanze; </p>
<p>                                Emana </p>
<p>                     il seguente decreto-legge: </p>
<p>                               Art. 1 </p>
<p>  1. All&#8217;articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile  2008,<br />
n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
    a) le parole: &#8220;Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2,&#8221;<br />
sono sostituite dalle seguenti: &#8220;Fino all&#8217;emanazione dei  decreti  di<br />
cui al comma 2,&#8221;;<br />
    b) le parole da:&#8221; ; decorso&#8221; a : &#8221; decreto&#8221; sono soppresse.<br />
  2. Per consentire la definizione delle procedure standardizzate  di<br />
valutazione dei rischi di cui all&#8217;articolo 6, comma  8,  lettera  f),<br />
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all&#8217;articolo 29,  comma<br />
5, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  e<br />
successive  modificazioni,  le  parole:  &#8220;Fino  alla   scadenza   del<br />
diciottesimo mese successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  del<br />
decreto interministeriale di cui all&#8217;articolo 6, comma 8, lettera f),<br />
e, comunque, non oltre il  30  giugno  2012&#8243;  sono  sostituite  dalle<br />
seguenti: &#8220;Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data  di<br />
entrata in vigore del decreto interministeriale di  cui  all&#8217;articolo<br />
6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012&#8243;.<br />
                               Art. 2 </p>
<p>  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua<br />
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e<br />
sara&#8217; presentato alle Camere per la conversione in legge.<br />
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserito<br />
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica<br />
italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo<br />
osservare.<br />
    Dato a Roma, addi&#8217; 12 maggio 2012<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><a href="http://berniericonsulting.com/about/form-di-contatto"><img style="border: 0px solid; width: 200px; height: 200px;" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/cerchi200.png" alt="Cerchi consulenza? Clicca QUI" /></a></div>
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		</item>
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		<title>Sicurezza del lavoro: procedura per il sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine.</title>
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		<pubDate>Sun, 13 May 2012 21:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la nota n.10249 del 9 aprile 2012, con la quale informa di aver individuato specifiche modalità operative di sicurezza per il sollevamento di persone con attrezzature di lavoro non previste a tal fine. Il  documento è stato approvato nella seduta della Commissione consultiva permanente del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4548" style="border: 1px solid black; margin: 6px 9px;" title="mulo2" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/mulo2-133x200.jpg" alt="" width="133" height="200" />Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la nota n.10249 del 9 aprile 2012, con la quale informa di aver individuato specifiche modalità operative di sicurezza per il sollevamento di persone con attrezzature di lavoro non previste a tal fine.<br />
Il  documento è stato approvato nella seduta della Commissione consultiva permanente del 18 aprile 2012.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>
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</tr>
</tbody>
</table>
</div>
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		</item>
		<item>
		<title>Rappresentanze all&#8217;estero e sicurezza del lavoro: in vigore le nuove norme.</title>
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		<pubDate>Wed, 09 May 2012 01:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
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		<description><![CDATA[E&#8217; stato pubblicato ieri il decreto che disciplina l&#8217;applicazione delle norme sulla sicurezza del lavoro per gli uffici delle rappresentanze Italiane all&#8217;estero. Entrerà in vigore il 22 maggio 2012 il decreto 16 febbraio 2012, n. 51 recante Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all&#8217;estero ai sensi dell&#8217;articolo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1020" style="margin: 5px 9px;" title="path35" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/path35-200x169.png" alt="" width="200" height="169" />E&#8217; stato pubblicato ieri il decreto che disciplina l&#8217;applicazione delle norme sulla sicurezza del lavoro per gli uffici delle rappresentanze Italiane all&#8217;estero.</p>
<p>Entrerà in vigore il 22 maggio 2012 il <strong>decreto 16 febbraio 2012, n. 51</strong> recante <em>Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all&#8217;estero ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</em> e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2012.</p>
<p>Il decreto, messo a punto dal Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del lavoro e quello per la pubblica amministrazione e semplificazione, detta le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza applicabili agli uffici all&#8217;estero di cui all&#8217;articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e relative articolazioni, in applicazione dell&#8217;articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.</p>
<p>Il Regolamento suddivide:</p>
<ul>
<li>gli uffici all&#8217;estero aventi sede negli Stati dell&#8217;Unione Europea;</li>
<li>gli uffici all&#8217;estero aventi sede negli Stati non facenti parte dell&#8217;Unione Europea.</li>
</ul>
<p>Per i primi si applica la normativa locale, purché attuativa delle direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Resta fermo l&#8217;obbligo di nominare il medico competente con le modalità stabilite dall&#8217;articolo 6 del regolamento (dm 16/02/2012, n. 51).</p>
<p>Per gli uffici all&#8217;estero aventi sede negli Stati non facenti parte dell&#8217;Unione Europea e dotati di una normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, si applica la normativa locale nel rispetto dei principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</p>
<p>Nel caso in cui non siano dotati di una normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro si applicano i principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenendo conto delle disposizioni tecniche locali in materia di impiantistica, antisismica, antincendio e di primo soccorso.</p>
<p>In regolamento definisce le seguenti figure:</p>
<ul>
<li>Medico competente per gli uffici aventi sede negli Stati dell&#8217;Unione Europea (art. 6);</li>
<li>Medico competente per gli uffici non aventi sede negli Stati dell&#8217;Unione Europea (art. 7);</li>
<li>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Art. 8);</li>
<li>Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (Art. 9).</li>
</ul>
<p>Il decreto riguarda: le rappresentanze diplomatiche (che si distinguono in Ambasciate e Legazioni o Missioni diplomatiche)  e in rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali; gli uffici consolari.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il testo del decreto è disponibile al seguente link: <a href="http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&amp;datagu=2012-05-07&amp;task=dettaglio&amp;numgu=105&amp;redaz=012G0072&amp;tmstp=1336450818037">CLICCA QUI</a></p>
<p>&nbsp;</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Sicurezza del lavoro: approvato il manuale di buone prassi per lavorare negli spazi confinati</title>
		<link>http://berniericonsulting.com/general/sicurezza-del-lavoro-approvato-il-manuale-di-buone-prassi-per-lavorare-negli-spazi-confinati-4523</link>
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		<pubDate>Tue, 08 May 2012 02:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Bernieri Editor</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sospetti di inquinamento]]></category>
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		<description><![CDATA[E&#8217; stato approvato il manuale delle buone prassi per lavorare in sicurezza nei cosiddetti &#8220;ambienti confinati&#8221; o sospetti di inquinamento (ad es. silos e cisterne). La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, nella riunione del 18 aprile 2012, ha approvato il documento ai sensi dell&#8217;articolo3, comma 3 del DPR 177/2011 Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4529" style="border: 1px solid black; margin: 6px 9px;" title="cautH025 - confined space entry permit required cal" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/cautH025-confined-space-entry-permit-required-cal-200x139.jpg" alt="" width="200" height="139" />E&#8217; stato <strong>approvato il manuale delle buone prassi per lavorare in sicurezza nei cosiddetti &#8220;ambienti confinati&#8221; o sospetti di inquinamento</strong> (ad es. silos e cisterne). La <strong>Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro</strong>, nella riunione del 18 aprile 2012, ha approvato il documento ai sensi dell&#8217;articolo3, comma 3 del DPR 177/2011<br />
Il documento fornisce agli operatori <strong>procedure e indicazioni</strong> per potere pienamente ottemperare agli obblighi di legge (D.P.R. n. 177/2011).</p>
<p>Pubblichiamo in anteprima il manuale che si compone di 44 pagine.</p>
<p>Indice del documento:</p>
<p>Introduzione<br />
1. Punti fondamentali per l’elaborazione delle procedure di sicurezza<br />
1.1 Misure e precauzioni preliminari<br />
1.2 Segnaletica<br />
1.3 Esecuzione dei lavori<br />
1.4 Informazione, formazione, addestramento e idoneità sanitaria per la<br />
mansione specifica</p>
<p>2. Storia illustrata<br />
2.1 Qualificazione dell’impresa<br />
2.2 Analisi dei rischi e procedura operativa<br />
2.2.1 Rischi da interferenza<br />
2.2.2 Analisi dei rischi e procedura operativa<br />
2.3 Individuazione del rappresentante del Datore di Lavoro Committente e<br />
informazione ai lavoratori dell’impresa appaltatrice<br />
2.4 Rischio da sostanze pericolose o da carenza di ossigeno<br />
2.5 Dispositivi di Protezione Individuale<br />
2.5.1 Protezione delle vie respiratorie<br />
2.5.2 Dispositivi per la protezione dalle cadute dall’alto<br />
2.5.3 Imbragature<br />
2.6 Rischio incendio ed esplosione<br />
2.7 Procedure di emergenza e salvataggio<br />
2.7.1 Piano di emergenza<br />
2.7.2 Mezzi e dispositivi di salvataggio<br />
2.7.3 Gestione dell’emergenza</p>
<p>Allegati<br />
Allegato 1a – Modulo di autorizzazione per l’ingresso in ambienti confinati in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi<br />
Allegato 1b – Modulo di autorizzazione per l’ingresso in ambienti confinati<br />
Allegato 2 – Elenco esemplificativo di fattori di rischio<br />
Allegato 3 &#8211; Aspetti tecnici che devono essere conosciuti/valutati prima dell’iniziodei lavori<br />
Allegato 4 – Esempio di lista di controllo</p>
<p>Allegato 5 – Sostanze tossiche e asfissianti e incidenti tipo<br />
Allegato 6 &#8211; Cartellonistica<br />
Allegato 7 – Principali riferimenti legislativi</p>
<h2><strong> Il manuale è a disposizione degli abbonati al servizio professional newsletter e ai clienti assistiti da contratto di consulenza.</strong></h2>
<div style="text-align: center;"></div>
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<table border="0">
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<h2><span style="color: red;">Il contenuto e i materiali seguenti sono riservati agli abbonati. Si prega di autenticarsi inserendo i propri dati nel form a destra. Per leggere i contenuti, scaricare i file e accedere all'area riservata, è possibile sottoscrivere l'abbonamento (50 € + iva x 13 mesi). Per info visitare questo indirizzo: http://goo.gl/veuHf</span></td>
</tr>
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</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sull&#8217;argomento, segnaliamo le nostre precedenti newsletter:</p>
<p>Materiali su spazi confinati: <a href="http://berniericonsulting.com/general/sicurezza-del-lavoro-documenti-e-linee-guida-su-spazi-confinati-4115">clicca qui</a></p>
<p>Approvazione e pubblicazione del decreto 177/11: <a href="http://berniericonsulting.com/general/sicurezza-del-lavoro-spazi-confinati-finalmente-pubblicato-in-gazzetta-il-testo-di-legge-4045">clicca qui</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Privacy: semplificata la procedura per la videosorveglianza di luoghi di lavoro pericolosi o a rischio rapina</title>
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		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 23:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n.7162 del 16 aprile 2012, comunica  che, vista la necessità per alcune attività economiche a forte rischio rapina (tabaccherie, ricevitorie ecc) di installare telecamere anche con il fine deterrente al verificarsi degli atti criminosi, la procedura di installazione degli impianti di videosorveglianza potrà essere autorizzata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n.7162 del 16 aprile 2012, comunica  che, vista la necessità per alcune attività economiche a forte rischio rapina (tabaccherie, ricevitorie ecc) di installare telecamere anche con il fine deterrente al verificarsi degli atti criminosi, la procedura di <strong>installazione degli impianti di videosorveglianza potrà essere autorizzata senza il preventivo accertamento tecnico da parte degli organi di vigilanza della DTL</strong>.<br />
Gli uffici faranno riferimento, per autorizzare l’impianto delle videocamere, ai soli aspetti tecnici dell’impianto rilevabili dalla documentazione presentata dal datore di lavoro a corredo della domanda di installazione.<br />
Tale procedura semplificata deriva dall’esigenza di rendere possibile l’installazione di tali mezzi di controllo anche per le piccole aziende nelle quali non è presente una rappresentanza sindacale e per diminuire l’utilizzo degli ispettori per tale tipo di attività per permettere di spostare l’attenzione della vigilanza sul contrasti ai fenomeni del lavoro sommerso e alla tutela della sicurezza e della salute ecc.</p>
<p>Il testo integrale della nota è disponibile per i clienti assistiti da consulenza e agli abbonati alle Professional Newsletter.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<item>
		<title>Sicurezza del lavoro: Un nuovo film didattico di NAPO</title>
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		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Bernieri Editor</dc:creator>
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		<description><![CDATA[E’ stato pubblicato oggi un nuovo film didattico, destinato alla formazione in materia di sicurezza del lavoro, intitolato &#8220;Napo in&#8230; Lavoriamo insieme&#8221; Nell&#8217;ambito della nuova campagna coordinata dall&#8217;Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA),è appena stato presentato il nuovo film di NAPO, il soggetto animato creato per la formazione dei lavoratori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><a href="http://berniericonsulting.com/newsletter/professional-newsletter-iscrizione"><img class="alignleft size-medium wp-image-4498" style="border: 1px solid black; margin: 5px 9px;" title="NAPO Working Together" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/Cattura2-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>E’ stato pubblicato oggi un nuovo film didattico, destinato alla formazione in materia di sicurezza del lavoro, intitolato &#8220;Napo in&#8230; Lavoriamo insieme&#8221;</h1>
<p>Nell&#8217;ambito della nuova campagna coordinata dall&#8217;Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA),è appena stato presentato il nuovo film di NAPO, il soggetto animato creato per la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza del lavoro.</p>
<p>“Lavoriamo insieme” tratta due problemi della prevenzione: la cultura e i comportamenti. Evidenzia il fatto che, attraverso il lavorare insieme, manager e lavoratori possono creare un luogo di lavoro più sicuro, più sano e più produttivo, basato su un approccio collaborativo mirato a migliorare la cultura della sicurezza – “il modo in cui noi qui operiamo“ – il modo in cui la sicurezza è gestita nel luogo di lavoro.</p>
<p><strong>Gli abbonati alle Newsletter e i clienti assistiti da contratto di consulenza possono scaricare il film in tutti i formati disponibili inserendo le proprie credenziali e rendendo visibili i contenuti riservati.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
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<div><span style="color: red;">Il contenuto e i materiali seguenti sono riservati agli abbonati. Si prega di autenticarsi inserendo i propri dati nel form a destra. Per leggere i contenuti, scaricare i file e accedere all'area riservata, è possibile sottoscrivere l'abbonamento (50 € + iva x 13 mesi). Per info visitare questo indirizzo: http://goo.gl/veuHf</span></td>
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<p><img src="data:image/png;base64,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" alt="" /></p>
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		<item>
		<title>Pubblicato il canendario dei click day per gli incentivi per la sicurezza del lavoro INAIL</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 12:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
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		<description><![CDATA[L&#8217;Inail ha pubblicato il calendario dei Click Day per l&#8217;invio delle domande di finanziamento delle imprese: 26 giugno 2012 dalle ore 13.00 alle ore 14.00: possono inviare domanda le imprese di: Lazio, Molise, Valle D’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Treno; 26 giugno dalle ore 17.00 alle ore 18.00: Basilicata, Friuli Venezia Giulia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2894" style="margin: 6px 9px;" title="salvatempo" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/salvatempo-176x200.png" alt="" width="176" height="200" />L&#8217;Inail ha pubblicato il calendario dei Click Day per l&#8217;invio delle domande di finanziamento delle imprese:</p>
<ul>
<li><strong>26 giugno 2012 dalle ore 13.00 alle ore 14.00:</strong> possono inviare domanda le imprese di: Lazio, Molise, Valle D’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Treno;</li>
<li><strong>26 giugno dalle ore 17.00 alle ore 18.00: </strong>Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Veneto;</li>
<li><strong>27 giugno 13.00 – 14.00:</strong> Abruzzo, Calabria, Marche, Puglia, Umbria;</li>
<li><strong>27 giugno ore 17.00 – 18.00:</strong> Emilia Romagna, Piemonte;</li>
<li><strong>28 giugno 13.00 – 14.00:</strong> Campania, Liguria, Toscana, Sicilia;</li>
<li><strong>28 giugno 17.00 – 18.00:</strong> Lombardia.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per maggiori informazioni si veda il sito <a href="http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&amp;_pageLabel=PAGE_SICUREZZA&amp;nextPage=Finanziamenti_alle_imprese/index.jsp">INAIL</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><a href="http://berniericonsulting.com/about/form-di-contatto"><img style="border: 0px solid; width: 200px; height: 200px;" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/cerchi200.png" alt="Cerchi consulenza? Clicca QUI" /></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Finanziamenti di Regione Lombardia per la formazione obbligatoria in materia di  sicurezza</title>
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		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 15:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Regione Lombardia ha approvato uno stanziamento di 9 milioni di euro per le micro e piccole imprese lombarde per finanziare la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le risorse sono disponibili con la modalità a sportello e le imprese devono inviare le domande tempestivamente dalle 12.00 del 18 aprile. Come anticipato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-349" style="border: 1px solid black; margin: 6px 9px;" title="porcellino-199x300" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/porcellino-199x3001-132x200.jpg" alt="" width="132" height="200" />Regione Lombardia ha approvato uno stanziamento di 9 milioni di euro per le micro e piccole imprese lombarde per finanziare la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.<br />
Le risorse sono disponibili con la modalità a sportello e le imprese devono inviare le domande tempestivamente dalle 12.00 del 18 aprile.<br />
Come anticipato nell&#8217;incontro dell&#8217;8 febbraio,  l&#8217;impresa deve iscriversi al portale GEFO sul sito di Regione Lombardia (http://www.lavoro.regione.lombardia.it) e utilizzare il format di domanda (sottoscritta digitalmente) presente nell&#8217;avviso regionale.<br />
Destinatari<br />
Le imprese lombarde fino a 49 dipendenti possono accedere al bando per ottenere i voucher; i soggetti da formare devono operare in Lombardia. L&#8217;avviso regionale contiene i casi di aziende escluse dal bando.</p>
<p>I voucher<br />
Il valore massimo del voucher è di 5000 euro ed è riconosciuto alla singola azienda per realizzare progetti formativi, avviati dopo l&#8217;accettazione della domanda, che si dovranno concludere entro il 31 ottobre 2012. Il voucher è erogato in regime de minimis.</p>
<p>Soggetti formatori<br />
L&#8217;avviso di Regione Lombardia individua i soggetti che possono erogare i corsi di formazione.</p>
<p>I corsi ammessi al finanziamento<br />
I corsi possono riguardare:<br />
• formazione obbligatoria ed aggiornamenti per RSPP o ASPP (compresi i datori di lavoro che vogliono svolgere questo compito);<br />
• corsi per addetti al primo soccorso, antincendio e gestione delle emergenze;<br />
• corsi per addetti ai ponteggi;<br />
• formazione obbligatoria ed aggiornamenti per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);<br />
• formazione obbligatoria ai sensi dell&#8217;Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (aziende a rischio alto, medio o basso);<br />
• formazione aggiuntiva per preposti;<br />
• formazione per dirigenti;<br />
• formazione su stress lavoro-correlato.</p>
<p><a href="http://berniericonsulting.com/about/form-di-contatto"><img class="aligncenter" style="border: 0px solid; width: 200px; height: 200px;" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/cerchi200.png" alt="Cerchi consulenza? Clicca QUI" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
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		</item>
		<item>
		<title>SISTRI: SOPPRESSIONE CONTRIBUTO PER IL 2012</title>
		<link>http://berniericonsulting.com/safety/sistri-soppressione-contributo-per-il-2012-4470</link>
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		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 23:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Safety]]></category>
		<category><![CDATA[Waste]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[contributo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[contributo sistri]]></category>
		<category><![CDATA[SISTRI]]></category>

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		<description><![CDATA[Iniziano a diventare concreti e visibili gli effetti della missiva del 13 marzo scorso inviata al MATT dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con la quale si chiedeva la soppressione del contributo SISTRI 2012. L&#8217;istanza è stata approvata all&#8217;unanimità dalla Conferenza delle Regioni e, dopo l&#8217;invio alla Conferenza unificata, fonti ministeriali hanno reso noto che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong><img class="alignleft size-full wp-image-724" title="Rifiuti, normativa pazza " src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/polygon1182.png" alt="" width="125" height="123" />Iniziano a diventare concreti e visibili gli effetti della missiva del 13 marzo scorso inviata al MATT dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con la quale si chiedeva la soppressione del contributo SISTRI 2012. L&#8217;istanza è stata approvata all&#8217;unanimità dalla Conferenza delle Regioni e, dopo l&#8217;invio alla Conferenza unificata, fonti ministeriali hanno reso noto che il Ministero interessato valuterà con attenzione la richiesta, tenendo soprattutto in considerazione gli &#8220;aspetti contrattuali&#8221;  tra il Governo ed il SISTRI.</p>
<p>Le principali Associazioni di categoria, con missiva al Ministro dell&#8217;Ambiente datata 13 marzo, hanno chiesto la soppressione del contributo SISTRI per il 2012, il cui versamento è previsto per il prossimo 30 aprile: la richiesta di un nuovo contributo, a fronte dei settanta milioni di euro versati nel 2010 e nel 2011 senza beneficio alcuno, è vista infatti dalle imprese come una vessazione ingiustificata, soprattutto in momenti di difficoltà come quelli attuali. Non solo: le medesime Associazioni sottolineano le preoccupazioni e il malcontento delle imprese stesse verso il Sistema che, a causa dei numerosi rinvii dell&#8217;operatività, si dimostra &#8220;non gestibile&#8221; e per il quale viene dunque richiesta una totale rivisitazione del progetto.</p>
<p>(fonte <a href="http://www.newsletter.tuttoambiente.it/f/tr.aspx/?-8Uh9g=rttrt/-8ca=wut/jga=:iie1qqlll4ijiid5b6-9ci94-iqNCLM" target="_blank">http://www.tuttoambiente.it </a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Sicurezza del lavoro: competenza della ASL per le gravidanze a rischio dal primo aprile.</title>
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		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 21:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Legal]]></category>
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		<description><![CDATA[Il Ministero del Lavoro, con nota n.32/7247 del 29 marzo, ricorda che dal 1° aprile 2012 i provvedimenti di interdizione anticipata dal lavoro in caso di gravi complicanze in stato di gravidanza saranno autorizzati dalle ASL e non più dalle Direzioni Territoriali del Lavoro. In attesa che la Conferenza Stato Regioni definisca le modalità di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://poglianiconsulting.com/wp-content/uploads/2010/04/bebe.png" alt="" width="192" height="192" />Il Ministero del Lavoro, con nota n.32/7247 del 29 marzo, ricorda che dal 1° aprile 2012 i provvedimenti di interdizione anticipata dal lavoro in caso di gravi complicanze in stato di gravidanza saranno autorizzati dalle ASL e non più dalle Direzioni Territoriali del Lavoro. In attesa che la Conferenza Stato Regioni definisca le modalità di autorizzazione dell’astensione, gli Uffici territoriali attueranno forme di collaborazione con le ASL locali per garantire la continuità del servizio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><a href="http://berniericonsulting.com/about/form-di-contatto"><img style="border: 0px solid; width: 200px; height: 200px;" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/cerchi200.png" alt="Cerchi consulenza? Clicca QUI" width="200" height="200" /></a></div>
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		<title>Fiocco Rosa</title>
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		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 22:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Annunciamo con gioia e immenso orgoglio la nascita di Camilla, giunta tra noi come un angelo per farci intravedere il futuro del mondo. Christian e Silvia 30/03/2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft  wp-image-4448" style="border: 1px solid black; margin: 5px 9px;" title="fioccorosa" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/fioccorosa.jpg" alt="" width="198" height="185" />Annunciamo con gioia e immenso orgoglio</strong></p>
<p><strong>la nascita di Camilla,</strong></p>
<p><strong>giunta tra noi come un angelo</strong></p>
<p><strong>per farci intravedere il futuro del mondo.</strong></p>
<p><strong>Christian e Silvia</strong></p>
<p>30/03/2012</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Sicurezza del lavoro: prorogata la scadenza per la presentazione delle domande relative al &#8220;Lavoro usurante notturno&#8221;</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 15:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Legal]]></category>
		<category><![CDATA[Safety]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazioni obbligatorie]]></category>
		<category><![CDATA[lavori usuranti]]></category>
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		<description><![CDATA[Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato una nota della Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro, con la quale proroga la scadenza per la presentazione delle domande relative al &#8220;Lavoro usurante notturno&#8221;, inizialmente fissata al 31 marzo 2012. La domanda dovrà essere presentata entro il 31 maggio 2012. Ecco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato una nota della Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro, con la quale proroga la scadenza per la presentazione delle domande relative al &#8220;Lavoro usurante notturno&#8221;, inizialmente fissata al 31 marzo 2012. La domanda dovrà essere presentata entro il <span style="color: #000080; font-family: Tahoma;"><strong>31 maggio 2012.</strong></span></p>
<p>Ecco il link alla nota: <a href="http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/C9E957D6-5D09-4D18-9DF0-F03154BFCCA0/0/20120327_Nt.pdf">http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/C9E957D6-5D09-4D18-9DF0-F03154BFCCA0/0/20120327_Nt.pdf</a></p>
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		<title>Sicurezza del lavoro: approvato dalla Conferenza Stato Regioni lo schema di decreto attuativo dell&#8217;art. 40 del D.Lgs. 81/08</title>
		<link>http://berniericonsulting.com/general/sicurezza-del-lavoro-approvato-dalla-conferenza-stato-regioni-lo-schema-di-decreto-attuativo-dellart-40-del-d-lgs-8108-4418</link>
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		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 10:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Safety]]></category>
		<category><![CDATA[106/09]]></category>
		<category><![CDATA[81/08]]></category>
		<category><![CDATA[Aggiornamento]]></category>
		<category><![CDATA[Allegato 3A]]></category>
		<category><![CDATA[Allegato 3B]]></category>
		<category><![CDATA[Articolo 40]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza stato regioni]]></category>
		<category><![CDATA[INAIL]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero]]></category>
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		<category><![CDATA[Testo Unico]]></category>

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		<description><![CDATA[La Conferenza Stato Regioni ha approvato nella seduta del 15 Marzo 2012 l&#8217;intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente la definizione dei nuovi contenuti degli Allegati 3A e 3B al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e delle modalità di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4420" style="border: 1px solid black; margin: 6px 9px;" title="Conferenza stato regioni" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/Cattura1-200x63.jpg" alt="" width="200" height="63" />La Conferenza Stato Regioni ha approvato nella seduta del 15 Marzo 2012 l&#8217;intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente la definizione dei <strong>nuovi contenuti degli Allegati 3A e 3B al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</strong> e delle <strong>modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1 dell’articolo 40</strong> del medesimo decreto legislativo.</div>
<div style="text-align: left;">Il decreto così approvato sarà a breve pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.</div>
<div style="text-align: left;">La novità ha grande rilevanza per i medici competenti, sia per la definizione delle cartelle sanitarie a compilare per ogni lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria, sia in merito all&#8217;obbligo di invio annuale dei dati statistici. Tale adempimento, in particolare, risulta particolarmente problematico in funzione delle differenze e delle specifiche richieste dalle singole ASL.</div>
<div style="text-align: left;"></div>
<div style="text-align: left;"><strong>Gli abbonati possono scaricare in anteprima assoluta i contenuti di cui sopra.</strong></div>
<div style="text-align: left;">Se non sei ancora abbonato, clicca qui per scaricare un anteprima della prima pagina del decreto approvato.<a href="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/1.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4433" title="Anteprima del decreto approvato" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/1-141x200.png" alt="" width="141" height="200" /></a></div>
<div style="text-align: left;"><strong>Se vuoi abbonarti subito <a href="http://berniericonsulting.com/newsletter/professional-newsletter-iscrizione">clicca qui.</a></strong> Protrai immediatamente accedere a tutti i materiali già pubblicati.</div>
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<div><span style="color: red;">Il contenuto e i materiali seguenti sono riservati agli abbonati. Si prega di autenticarsi inserendo i propri dati nel form a destra. Per leggere i contenuti, scaricare i file e accedere all'area riservata, è possibile sottoscrivere l'abbonamento (50 € + iva x 13 mesi). Per info visitare questo indirizzo: http://goo.gl/veuHf</span></td>
</tr>
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</div>
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		<title>Sicurezza del lavoro: rinviato al 16 aprile 2012 il click day per gli incentivi sicurezza.</title>
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		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 22:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor HeS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Safety]]></category>
		<category><![CDATA[click day]]></category>
		<category><![CDATA[click day inail]]></category>
		<category><![CDATA[INAIL]]></category>
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		<description><![CDATA[L’Inail, con comunicato sul proprio sito, rende noto che il calendario dell’apertura dello sportello informatico per l’invio telematico delle domande di incentivi alle imprese per la sicurezza sul lavoro (ex art.11, co.5, D.Lgs. n.81/08) per l’assegnazione delle risorse, sarà pubblicato sul proprio sito Internet il 16 aprile 2012. Inizialmente, nel bando di gara era stata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-260" style="border: 0pt none; margin: 7px 9px;" title="link_inail" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/link_inail1.gif" alt="" width="121" height="35" />L’Inail, con comunicato sul proprio sito, rende noto che il calendario dell’apertura dello sportello informatico per l’invio telematico delle domande di incentivi alle imprese per la sicurezza sul lavoro (ex art.11, co.5, D.Lgs. n.81/08) per l’assegnazione delle risorse, sarà pubblicato sul proprio sito Internet il 16 aprile 2012.<br />
Inizialmente, nel bando di gara era stata indicata come data di pubblicazione del calendario quella del 14 marzo 2012.<br />
Inoltre, viene ribadito che potranno procedere all’invio telematico solo le imprese che hanno salvato la propria domanda e sono in possesso di regolare codice identificativo la cui validità è verificabile tramite l’apposita voce &#8220;consulta/rigenera codice&#8221; della procedura per la compilazione on line.</p>
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		<title>Sicurezza del lavoro: attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori</title>
		<link>http://berniericonsulting.com/general/sicurezza-del-lavoro-privacy-attrezzature-di-lavoro-per-le-quali-e-richiesta-una-specifica-abilitazione-degli-operatori-4406</link>
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		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 10:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Legal]]></category>
		<category><![CDATA[Safety]]></category>
		<category><![CDATA[accordo stato regioni]]></category>
		<category><![CDATA[attestato di formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Attrezzature di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza stato regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Muletti]]></category>

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		<description><![CDATA[Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 - Supplemento Ordinario n. 47 &#8211; l’accordo, ai sensi dell&#8217;art. 4 del Decreto Legislativo n. 281 del 28 agosto 1997 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato il 22 febbraio 2012 , concernente l&#8217;individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali e&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-786" style="margin: 6px 9px;" title="Forklift_Truck-no_lines" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/Forklift_Truck-no_lines-200x165.png" alt="" width="200" height="165" />Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 - Supplemento Ordinario n. 47 &#8211; l’accordo, ai sensi dell&#8217;art. 4 del Decreto Legislativo n. 281 del 28 agosto 1997 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato il 22 febbraio 2012 , concernente l&#8217;individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali e&#8217; richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonchè le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell&#8217;art. 73, comma 5, del Decreto Legislativo  n. 81 del 9 aprile 2008,e successive modifiche e integrazioni.</p>
<p><a href="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/AccordoConferenzaStatoRegioni_22022012.pdf">CLICCA QUI PER SCARICARE IL TESTO INTEGRALE</a></p>
<div style="text-align: center;"><img style="border: 0px solid; width: 200px; height: 200px;" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/cerchi200.png" alt="Cerchi consulenza? Clicca QUI" /></div>
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<div style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;" align="center">CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO</p>
<p style="text-align: left;">Accordo 22 febbraio 2012</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Accordo ai sensi dell&#8217;art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l&#8217;individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell&#8217;art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. (Repertorio atti n. 53/CSR).</strong><br />
<em>(G.U. 12. Marzo 2012, n. 60 &#8211; s.o. n. 47)</em></p>
<p style="text-align: left;" align="center">LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO</p>
<p style="text-align: left;" align="justify">Nella odierna seduta del 22 febbraio 2012:<br />
Visto l&#8217;art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell&#8217;azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l&#8217;esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;<br />
Visto l&#8217;art. 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, il comma 5, il quale prevede che in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione;<br />
Vista la nota del 9 novembre 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una proposta di accordo in attuazione del citato art. 73, comma 5, che è stata diramata alle Regioni e Province autonome con lettera in data 14 novembre 2011;<br />
Considerato che, per l&#8217;esame del provvedimento in argomento, è stata convocata una riunione tecnica per il giorno 11 gennaio 2012 nel corso della quale sono state esaminate alcune proposte emendative delle Regioni e Province autonome e, in particolare, le richieste avanzate dalla Provincia autonoma di Bolzano, già formalizzate con lettera del 9 gennaio 2012 e diramate alle Amministrazioni statali competenti con nota del 10 gennaio 2012;<br />
Vista la nota del 18 gennaio 2012 con la quale è stata trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la lettera pervenuta in data 10 gennaio 2012 dalla Provincia autonoma di Bolzano concernente, in particolare, la proposta di clausola di salvaguardia e di non regresso da inserire nel provvedimento in parola;<br />
Vista la nota del 18 gennaio 2012 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato la versione definitiva del documento di cui trattasi, con i relativi allegati, che tiene conto delle richieste emendative formulate dalle Regioni e Province autonome;<br />
Vista la lettera in data 25 gennaio 2012 con la quale tale definitiva versione, corredata dei relativi allegati, è stata diramata, con richiesta di assenso tecnico, alle Regioni e alle Province autonome;<br />
Vista nota del 16 febbraio 2012 con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca della Regione Toscana ha espresso avviso tecnico favorevole sulla predetta definitiva versione del più volte menzionato documento;<br />
Acquisito nel corso dell&#8217;odierna seduta l&#8217;assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;</p>
<p style="text-align: left;" align="center">Sancisce accordo</p>
<p style="text-align: left;" align="justify">tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento, allegato A), parte integrante del presente atto, concernente l&#8217;individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell&#8217;art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.</p>
<p style="text-align: left;">Roma, 22 febbraio 2012</p>
<hr />
<p style="text-align: left;" align="right">Allegato A</p>
<p style="text-align: left;" align="justify">Il presente accordo costituisce attuazione dell&#8217;articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, ove si demanda alla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome l’individuazione delle attrezzature di lavoro per te quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ivi compresi i soggetti di cui all’articolo 21, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, e delle modalità per il riconoscimento di tale abilitazione nonché la individuazione dei soggetti formatori, della durata, degli indirizzi e dei requisiti minimi di validità della formazione.<br />
La partecipazione ai suddetti corsi, secondo quanto disposto dall&#8217;articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori.<br />
La formazione di seguito prevista, essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dall’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008.<br />
La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi.</p>
<p style="text-align: left;" align="center"><strong>A) Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori </strong>(articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008)</p>
<p style="text-align: left;" align="justify"><strong>1. Individuazione delle attrezzature di lavoro</strong><br />
<strong>1.1</strong>. Ferme restando le abilitazioni già previste dalle vigenti disposizioni legislative, le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (di seguito denominate attrezzature) sono:<br />
<strong>a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili</strong>: macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l&#8217;intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio.<br />
<strong>b) Gru a torre</strong>: gru a braccio orientabile, con il braccio montato sulla parte superiore di una torre che sta approssimativamente in verticale nella posizione di lavoro.<br />
<strong>c) Gru mobile</strong>: autogru a braccio in grado di spostarsi con carico o senza carico senza bisogno di vie di corsa fisse è che rimane stabile per effetto della gravità.<br />
<strong>d) Gru per autocarro</strong>: gru a motore comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base ed un gruppo bracci che è applicato alla sommità della colonna. La gru è montata di regola su un veicolo (eventualmente su un rimorchio, su una trattrice o su una base fissa) ed è progettata per caricare e scaricare il veicolo.<br />
<strong>e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo</strong>:<br />
1. <strong>Carrelli semoventi a braccio telescopico</strong>: carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve presentare un movimento di rotazione maggiore di 5° rispetto all&#8217;asse longitudinale del carrello.<br />
2. <strong>Carrelli industriali semoventi</strong>: qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile.<br />
3. <strong>Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi</strong>: attrezzature semoventi dotate di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare carichi ed azionate da un operatore a bordo su sedile.<br />
<strong>f) Trattori agricoli o forestali</strong>: qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori.<br />
<strong>g) Macchine movimento terra</strong>:<br />
1. <strong>Escavatori idraulici</strong>: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una strutturai superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta un braccio escavatore azionato da un sistema idraulico e progettata principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo ferma, con massa operativa maggiore di 6000 kg.<br />
2. <strong>Escavatori a fune</strong>: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una torretta normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta una struttura superiore azionata mediante un sistema a funi progettata principalmente per scavare con una benna per il dragaggio, una cucchiaia frontale o una benna mordente, usata per compattare il materiale con una piastra compattatrice, per lavori di demolizione mediante gancio o sfera e per movimentare materiale con equipaggiamenti o attrezzature speciali.<br />
3. <strong>Pale caricatrici frontali</strong>: macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte anteriore che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata principalmente per il carico o lo scavo per mezzo di una benna tramite il movimento in avanti della macchina, con massa operativa maggiore di 4500 kg.<br />
4. <strong>Terne</strong>: macchina semovente a ruote o a cingoli costituita da una struttura di base progettata per il montaggio sia di un caricatore anteriore che di un escavatore posteriore.<br />
5. <strong>Autoribaltabile a cingoli</strong>: macchina semovente a cingoli, dotata di cassone aperto, impiegata per trasportare e scaricare o spargere materiale, con massa operativa maggiore di 4500 kg.<br />
h) <strong>Pompa per calcestruzzo</strong>: dispositivo, costituito da una o più parti estensibili, montato su un telaio di automezzo, autocarro, rimorchio o veicolo per uso speciale, capace dì scaricare un calcestruzzo omogeneo, attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso.</p>
<p style="text-align: left;" align="center"><strong>B) Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratica per lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7</strong> (articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008)</p>
<p style="text-align: left;" align="justify"><strong>1. Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento </strong><br />
<strong>1.1</strong>. Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:<br />
a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, ecc.) e della formazione professionale;<br />
b) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;<br />
c) l’INAIL;<br />
d) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature di cui ai presente accordo oggetto della formazione, anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate;<br />
e) gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra;<br />
f) le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, organizzate per la formazione e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga alla esclusione dall’accreditamento prevista dalla medesima intesa;<br />
g) i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore del presente accordo, nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto del presente accordo accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;<br />
h) i soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;<br />
i) gli enti bilaterali, quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. n. 81/2008 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2008, entrambi istituiti nei settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione;<br />
l) le scuole edili costituite nell’ambito degli organismi paritetici di cui alla lettera i).<br />
<strong>1.2.</strong> I soggetti formatori di cui alla Sezione B punto 1.1 devono comunque essere in possesso dei requisiti minimi previsti in allegato I.<br />
<strong>1.3.</strong> Qualora i soggetti indicati alla Sezione B punto 1.1 intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nel modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>2. Individuazione e requisiti dei docenti </strong><br />
<strong>2.1.</strong> Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di che trattasi. Le docenze possono essere effettuate anche da personale interno alle aziende utilizzatrici di cui al punto 1.1, lettera f), in possesso dei requisiti sopra richiamati.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>3. Indirizzi e requisiti minimi dei corsi<br />
3.1. Organizzazione </strong><br />
<strong>3.1.1.</strong> In ordine all&#8217;organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti:<br />
a) individuazione di un responsabile del progetto formativo che può essere anche il docente;<br />
b) tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso;<br />
c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 24 unità;<br />
d) per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi);<br />
e) le attività pratiche dovranno essere effettuate in area idonea, come previsto in allegato I, al fine di movimentare/utilizzare l’attrezzatura di che trattasi in modo adeguato;<br />
f) assenze ammesse: massimo il 10% del monte orario complessivo.<br />
<strong>3.2. Articolazione del percorso formativo</strong><br />
<strong>3.2.1</strong>. Il percorso formativo è finalizzato all&#8217;apprendimento di tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza le attrezzature di che trattasi, li percorso formativo è strutturato in moduli teorici e pratici con contenuti e durata, nonché verifiche intermedie e finali, individuati negli allegati in riferimento alla tipologia di attrezzatura.<br />
<strong>3.3. Metodologia didattica</strong><br />
<strong>3.3.1.</strong> Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento si concorda nel privilegiare Se metodologie &#8220;attive&#8221;, che comportano la centralità dell&#8217;allievo nel percorso di apprendimento. A tali fini è necessario:<br />
a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle esperienze in aula, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo, laddove possibile con il supporto di materiali anche multimediali;<br />
b) prevedere dimostrazioni e prove pratiche, nonché simulazione dì gestione autonoma da parte dell’allievo dell’attrezzatura nelle condizioni di utilizzo normali e anormali prevedibili (guasto, ad es.), comprese quelle straordinarie e di emergenza;<br />
c) favorire, nei limiti specificati al successivo punto 3.3.2, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che consentano, ove possibile, l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.<br />
3.3.2. Ai fini dell’abilitazione degli operatori, di cui al presente accordo, è riconosciuta la formazione in modalità e-learning esclusivamente per la parte di formazione generale concernente rispettivamente i moduli giuridico-normativo e tecnico di cui agli allegati III e seguenti e sempre che ricorrano le condizioni di cui all’allegato II.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>4. Programma dei corsi</strong><br />
<strong>4.1.</strong> I requisiti minimi dei programmi dei corsi di formazione e la loro valutazione sono quelli previsti negli allegati III e seguenti.<br />
<strong>4.2.</strong> Il modulo giuridico &#8211; normativo di cui ai singoli allegati del presente accordo deve essere effettuato una sola volta a fronte di attrezzature simili. Esso è riconosciuto come credito formativo per i corsi di specifica abilitazione di altre attrezzature di lavoro simili.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>5. Attestazione</strong><br />
<strong>5.1.</strong> Al termine dei moduli, secondo le modalità stabilite al punto 4 degli allegati da III e seguenti, devono essere effettuate prove finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali. L’elaborazione di ogni singola prova è competenza del relativo docente, eventualmente supportato dal responsabile del progetto formativo. L’accertamento dell’apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale da trasmettere alle Regioni e Province Autonome competenti per territorio, al fine di costituire uno specifico registro informatizzato.<br />
<strong>5.2.</strong> Gli attestati dj abilitazione vengono rilasciati, sulla base dei verbali dì cui al punto 5.1, dai soggetti individuati alla Sezione B punto 1.1, che provvedono alla custodia/archiviazione della documentazione relativamente a ciascun corso.<br />
<strong>5.3.</strong> Gli attestati di abilitazione devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:<br />
a) denominazione del soggetto formatore;<br />
b) dati anagrafici del partecipante al corso;<br />
c) specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del presente accordo e relativo monte ore frequentato;<br />
d) periodo di svolgimento del corso;<br />
e) firma del soggetto formatore che a tal fine può incaricare anche il docente.<br />
<strong>5.4.</strong> Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione dei sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>6. Durata della validità dell’abilitazione ed aggiornamento</strong><br />
<strong>6.1.</strong> L&#8217;abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione di cui al punto 5.2, previa verifica della partecipazione a corso di aggiornamento.<br />
<strong>6.2.</strong> Il corso di aggiornamento di cui al punto 6.1 ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici, di cui agli allegati Ili e seguenti.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>7. Registrazione sul libretto formativo del cittadino</strong><br />
<strong>7.1. </strong>Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente accordo sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2., comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>8. Documentazione</strong><br />
<strong>8.1.</strong> Presso il soggetto formatore deve essere conservato per almeno 10 anni il “Fascicolo del corso” contenente:<br />
a) dati anagrafici del partecipante,<br />
b) registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativo e firma del docente o, se più di uno, dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, modelli di valutazione complessiva finale di ogni partecipante.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>9. Riconoscimento della formazione pregressa</strong><br />
<strong>9.1.</strong> Alla data di entrata in vigore del presente accordo sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti:<br />
a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento;<br />
b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo;<br />
c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell’apprendimento.<br />
<strong>9.2. </strong>Gli attestati dì abilitazione conseguenti ai corsi di cui al punto 9.1 hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera a), dalia data di aggiornamento per quelli di cui alla lettera b) e dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera c).<br />
<strong>9.3.</strong> Al fine del riconoscimento del corso effettuato prima dell’entrata in vigore del presente accordo, questo deve essere documentato tramite registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativi e firme dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, esiti della valutazione teorica e dell’esercitazione pratica. La documentazione deve essere conservata per almeno 10 anni dalla data di conclusione del corso, il partecipante al corso deve essere in possesso di attestato di partecipazione.<br />
<strong>9.4.</strong> I lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono in possesso di esperienza documentata almeno pari à 2 anni sono soggetti ai corso di aggiornamento di cui al punto 6 da effettuarsi entro 5 anni dalla data di pubblicazione del medesimo accordo.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>10. Buone prassi</strong><br />
<strong>10.1.</strong> Sono fatte salve le buone prassi di cui all’articolo 2, lettera v), del D.Lgs. n. 81/2008, aventi ad oggetto progetti formativi.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>11. Monitoraggio attività formative e aggiornamento dell’accordo</strong><br />
<strong>11.1. </strong>Ferme restando !e specifiche attribuzioni delle Regioni e delle Provincie Autonome in materia di formazione, allo scopo di monitorare la corretta applicazione del presente accordo e di elaborare proposte migliorative della sua efficacia, è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello stato, una Commissione composta da:<br />
a) un rappresentate effettivo ed uno supplente dei Ministero dei lavoro e delle politiche sociali, con funzione di Presidente;<br />
b) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Coordinamento tecnico delle Regioni.<br />
<strong>11.2. </strong>La Commissione di cui al punto 11.1 svolge i seguenti compiti:<br />
a) effettua attività di monitoraggio sull’attuazione del presente accordo;<br />
b) formula pareri relativi a quesiti di carattere generale sull&#8217;applicazione dei presente accordo;<br />
c) elabora documenti sulla base dei pareri formulati che possono costituire utili elementi per l’elaborazione di linee guida così come definite all’articolo 2, comma 1, lettera z), del D.Lgs. n. 81/2008;<br />
d) elabora eventuali proposte di adeguamento del presente accordo, tenendo conto di quanto emerso nell’attività di monitoraggio e di quanto espresso nei pareri, da esaminare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;<br />
e) propone eventuali integrazioni dell’elenco delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori da esaminare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.<br />
<strong>11.3.</strong> Per le finalità di cui al punto 11.2, alla Commissione sono messi a disposizione i dati del registro informatizzato di cui al punto 5.1.<br />
<strong>11.4.</strong> Ogni componente della Commissione può essere coadiuvato, previa comunicazione, da esperti rimanendo in capo al componente della Commissione l’espressione del parere.<br />
<strong>11.5.</strong> Le sedute della Commissione dì cui al punto 11.1 sono valide se risultano presenti entrambe le istituzioni.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>12. Norma transitoria</strong><br />
<strong>12.1.</strong> I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono incaricati dell’uso delle attrezzature di cui al presente accordo, devono effettuare i corsi di che trattasi entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>13. Clausola di salvaguardia e di non regresso</strong><br />
<strong>13.1.</strong> Il presente accordo individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori su tutto il territorio nazionale e fissa i requisiti minimi di validità della relativa formazione, ferma restando la facoltà per le Regioni e Province autonome di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sui lavoro. L’attuazione del presente accordo non può comportare una diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro preesistente in ciascuna Regione o Provincia autonoma.<br />
<strong>13.2.</strong> In ogni caso sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. In sede di prima applicazione dei presente accordo, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, che abbiano disciplinato prima dell&#8217;entrata in vigore del presente accordo un sistema di abilitazione alla conduzione dette attrezzature di lavoro corrispondente ai contenuti minimi dei corsi di abilitazione previsti da! presente accordo, i corsi, le verifiche finali dell&#8217;apprendimento e i sistemi di documentazione amministrativa rimangono validi fino alla scadenza della validità dell’abilitazione di cui al punto 6.1 e fino al termine del periodo di conservazione degli atti amministrativi di cui al punto 9.3.</p>
<p style="text-align: left;">Il presente accordo entra in vigore dopo 12 mesi dalia data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.</p>
<hr />
<p style="text-align: left;" align="center"><strong>Allegato I</strong></p>
<p style="text-align: left;">Requisiti di natura generale: Idoneità dell&#8217;area e disponibilità delle attrezzature</p>
<p style="text-align: left;" align="justify"><strong>1</strong>. Per le attività pratiche devono essere disponibili:<br />
a) un’area opportunamente delimitata con assenza di impianti o strutture che possano interferire con l’attività pratica di addestramento e con caratteristiche geotecniche e morfologiche (consistenza del terreno, pendenze, avvallamenti, gradini, ecc.) tali da consentire, in sicurezza rispetto ad una valutazione globale dei rischi, l’effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al punto “Valutazione” per ciascuna tipologia di attrezzatura (vedi allegato II e seguenti);<br />
b) i carichi, gli ostacoli fissi e/o in movimento e gli apprestamenti che dovessero rendersi necessari per consentire l’effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al punto “Valutazione” per ciascuna tipologia di attrezzatura (vedi allegato II e seguenti);<br />
c) le attrezzature e gli accessori conformi alla tipologia per la quale viene rilasciata la categoria di abilitazione ed idonei (possibilità di intervento da parte dell’istruttore) all’attività di addestramento o equipaggiati con dispositivi aggiuntivi per l’effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e valutazione;<br />
d) i dispositivi di protezione individuale necessari per l’effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e valutazione. Essi dovranno essere presenti nelle taglie/misure idonee per l’effettivo utilizzo da parte dei partecipanti alle attività pratiche.</p>
<hr />
<p style="text-align: left;" align="center"><strong>Allegato II</strong></p>
<p style="text-align: left;">La Formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sui lavoro</p>
<p style="text-align: left;">1. La formazione via e-Learning</p>
<p style="text-align: left;" align="justify"><strong>1.1.</strong> Si potrà ricorrere alla modalità e-Learning in presenza e nel rispetto delle seguenti condizioni:<br />
a) <strong>Sede e strumentazione</strong>: La formazione può svolgersi presso la sede dei soggetto formatore, presso l’azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. La formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l&#8217;utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo.<br />
b) <strong>Programma e materiale didattico formalizzato</strong>: Il progetto realizzato dovrà prevedere un documento di presentazione con le seguenti informazioni:<br />
1) titolo del corso;<br />
2) ente o Soggetto che io ha prodotto;<br />
3) obiettivi formativi;<br />
4) struttura, durata e argomenti trattati nelle Unità Didattiche;<br />
5) regole di utilizzo del prodotto;<br />
6) eventuali modalità di valutazione dell&#8217;apprendimento;<br />
7) strumenti di feedback.<br />
c) <strong>Tutor</strong>: Deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo. Il tutor deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.<br />
d) <strong>Valutazione</strong>: Devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso. Le prove di valutazione &#8220;in itinere&#8221; possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica. La verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza. Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell&#8217;azione formativa.<br />
e) <strong>Durata</strong>: Deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, il quale va ripartito su unità didattiche omogenee. Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l&#8217;intero percorso sia stato realizzato. La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l&#8217;e-Learning.<br />
f) <strong>Materiali</strong>: Il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari. Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative. L&#8217;accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso).</p>
<hr />
<p style="text-align: left;" align="center"><strong>Allegato III</strong></p>
<p style="text-align: left;">Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) (8 ÷ 10 ÷ 12 ore)</p>
<p style="text-align: left;" align="justify"><strong>1.0.</strong> Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall’articolo 73, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008, l’utilizzo di PLE con caratteristiche diverse da quelle esplicitamente considerate nel presente allegato, richiede il possesso, da parte dell’operatore, di almeno una delle abilitazioni di cui al presente allegato.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Esempi di PLE:</strong></p>
<p style="text-align: left;"><img src="http://olympus.uniurb.it/images/stories/accordinter/22-2-12-gru/all3-1.png" border="0" alt="" width="793" height="155" /></p>
<p style="text-align: left;"><strong>1. Modulo giuridico &#8211; normativo (1 ora)</strong><br />
<strong>1.1.</strong> Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai lavori in quota ed all’uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>2. Modulo tecnico (3 ore)</strong><br />
<strong>2.1.</strong> Categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche.<br />
<strong>2.2.</strong> Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile.<br />
<strong>2.3.</strong> Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, individuazione dei dispositivi di sicurezza e foro funzione.<br />
<strong>2.4.</strong> Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali.<br />
<strong>2.5.</strong> DPI specifici da utilizzare con le PLE: caschi, imbracature, cordino dì trattenuta e relative modalità di utilizzo inclusi i punti di aggancio in piattaforma.<br />
<strong>2.6.</strong> Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo delle PLE (rischi di elettrocuzione, rischi ambientali, di caduta dall’alto, ecc.); spostamento e traslazione, posizionamento e stabilizzazione, azionamenti e manovre, rifornimento e parcheggio in modo sicuro a fine lavoro.<br />
<strong>2.7</strong>. Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza.</p>
<p style="text-align: left;" align="justify"><strong>3. Moduli pratici specifici</strong><br />
<strong>3.1. Modulo pratico per PLE che operano su stabilizzatori (4 ore)</strong><br />
<strong>3.1.1.</strong> Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di collegamento.<br />
<strong>3.1.2. </strong>Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.<br />
<strong>3.1.3.</strong> Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore nel manuale di istruzioni della PLE.<br />
<strong>3.1.4.</strong> Controlli prima del trasferimento su strada: verifica delle condizioni di assetto (presa di forza, struttura di sollevamento e stabilizzatori, ecc.).<br />
<strong>3.1.5.</strong> Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del terreno.<br />
<strong>3.1.6.</strong> Posizionamento della PLE sul luogo di lavoro: delimitazione dell’area dì lavoro, segnaletica da predisporre su strade pubbliche, posizionamento stabilizzatori e livellamento.<br />
<strong>3.1.7.</strong> Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell’area di lavoro, osservando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della piattaforma in quota.<br />
<strong>3.1.8.</strong> Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero a terra della piattaforma posizionata in quota.<br />
<strong>3.1.9.</strong> Messa a riposo della PLE a fine lavoro: parcheggio in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato. Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE munite di alimentazione a batterie).<br />
<strong>3.2. Modulo pratico per PLE che possono operare senza stabilizzatori (4 ore)</strong><br />
<strong>3.2.1.</strong> Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di collegamento,<br />
<strong>3.2.2.</strong> Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.<br />
<strong>3.2.3. </strong>Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni delia PLE.<br />
<strong>3.2.4.</strong> Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del terreno.<br />
<strong>3.2.5.</strong> Movimentazione e posizionamento della PLE: spostamento della PLE sul luogo di lavoro e delimitazione dell’area di lavoro.<br />
<strong>3.2.6. </strong>Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell’area di lavoro, osservando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della piattaforma in quota.<br />
<strong>3.2.7.</strong> Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero a terra della piattaforma posizionata in quota.<br />
<strong>3.2.8.</strong> Messa a riposo della PLE a fine lavoro: parcheggio in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato. Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE munite di alimentazione a batterie).<br />
<strong>3.3 Modulo pratico ai fini dell’abilitazione all’uso sia di PLE con stabilizzatori che di PLE senza stabilizzatori (6 ore)</strong><br />
<strong>3.3.1</strong> Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di collegamento.<br />
<strong>3.3.2.</strong> Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.<br />
<strong>3.3.3.</strong> Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni della PLE.<br />
<strong>3.3.4.</strong> Controlli prima del trasferimento su strada: verifica delle condizioni di assetto (presa di forza, struttura di sollevamento e stabilizzatori, ecc.).<br />
<strong>3.3.5.</strong> Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del terreno.<br />
<strong>3.3.6.</strong> Movimentazione e posizionamento della PLE: delimitazione dell’area di lavoro, segnaletica da predisporre su strade pubbliche, spostamento della PLE sul luogo di lavoro, posizionamento stabilizzatori e livellamento.<br />
<strong>3.3.7. </strong>Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell’area di lavoro, osservando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della piattaforma in quota.<br />
<strong>3.3.8. </strong>Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero a terra della piattaforma posizionata in quota.<br />
<strong>3.3.9.</strong> Messa a riposo della PLE a fine lavoro: parcheggio in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato. Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE munite di alimentazione a batterie).</p>
<p style="text-align: left;"><strong>4. Valutazione</strong><br />
<strong>4.1.</strong> Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla concernente anche quesiti sui DPI. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli.<br />
<strong>4.2.</strong> Al termine di ognuno dei moduli pratici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli pratici) avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di almeno 2 delle prove per ciascuno dei punti 3.1 e 3.2 e almeno 3 delle prove per il punto 3.3, concernenti i seguenti argomenti.<br />
<strong>4.2.1. </strong>Per il punto 3.1:<br />
a) spostamento e stabilizzazione della PLE sulla postazione di impiego (Controlli pre-utilizzo &#8211; Controlli prima del trasferimento su strada &#8211; Pianificazione del percorso &#8211; Posizionamento della PLE sul luogo di lavoro &#8211; Messa a riposo della PLE a fine lavoro);<br />
b) effettuazione manovra di: salita, discesa, rotazione, accostamento piattaforma alla posizione di lavoro;<br />
c) simulazione di manovra in emergenza (Recupero dell’operatore &#8211; Comportamento in caso di guasti).<br />
<strong>4.2.2.</strong> Per il punto 3.2:<br />
a) spostamento della PLE sulla postazione di. impiego (Controlli pre-utilizzo &#8211; Pianificazione del percorso &#8211; Movimentazione e posizionamento della PLE &#8211; Messa a riposo della PLE a fine lavoro);<br />
b) effettuazione manovra di: pianificazione del percorso, movimentazione e posizionamento della PLE con operatore a bordo (traslazione), salita, discesa, rotazione, accostamento della piattaforma alla posizione di lavoro;<br />
c) simulazione dì manovra in emergenza (Recupero dell’operatore &#8211; Comportamento in caso di guasti).<br />
<strong>4.2.3.</strong> Per il punto 3.3:<br />
a) spostamento e stabilizzazione delia PLE sulla postazione di impiego (Controlli pre-utilizzo &#8211; Controlli prima del trasferimento su strada &#8211; Pianificazione dei percorso &#8211; Movimentazione e posizionamento della PLE &#8211; Messa a riposo della PLE a fine lavoro);<br />
b) effettuazione manovra di: pianificazione del percorso, movimentazione e posizionamento della PLE con operatore a bordo (traslazione), salita, discesa, rotazione, accostamento della piattaforma alla posizione di lavoro;<br />
c) simulazione di manovra in emergenza (Recupero dell’operatore &#8211; Comportamento in caso di guasti).<br />
<strong>4.3.</strong> Tutte le prove pratiche per ciascuno dei moduli 3.1, 3.2 e 3.3 devono essere superate.<br />
<strong>4.4.</strong> il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l&#8217;obbligo di ripetere il modulo pratico.<br />
<strong>4.5.</strong> L&#8217;esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% de! monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell’attestato di abilitazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: left;" align="center"><strong>Allegato IV</strong></p>
<p style="text-align: left;">Requisiti minimi del corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro (12 ore)</p>
<p style="text-align: left;" align="justify"><strong>1.0.</strong> Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall’articolo 73, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008, l’utilizzo di gru per autocarro con caratteristiche diverse da quelle esplicitamente considerate nel presente allegato, richiede il possesso, da parte dell’operatore, dell’abilitazione di cui al presente allegato.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Esempi di gru per autocarro:</strong></p>
<p style="text-align: left;" align="justify"><img src="http://olympus.uniurb.it/images/stories/accordinter/22-2-12-gru/all4-1.png" border="0" alt="" width="296" height="176" /> <img src="http://olympus.uniurb.it/images/stories/accordinter/22-2-12-gru/all4-2.png" border="0" alt="" width="267" height="172" /></p>
<p style="text-align: left;"><img src="http://olympus.uniurb.it/images/stories/accordinter/22-2-12-gru/all4-3.png" border="0" alt="" width="591" height="200" /></p>
<p style="text-align: left;"><img src="http://olympus.uniurb.it/images/stories/accordinter/22-2-12-gru/all4-4.png" border="0" alt="" width="587" height="186" /></p>
<p style="text-align: left;"><strong>1. Modulo giuridico &#8211; normativo (1 ora)</strong><br />
<strong>1.1.</strong> Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro per le operazioni di movimentazione di carichi (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>2. Modulo tecnico (3 ore)</strong><br />
<strong>2.1.</strong> Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie dì gru per autocarro con riferimento alla posizione di installazione, loro movimenti e equipaggiamenti di sollevamento, modifica delle configurazioni in funzione degli accessori installati.<br />
<strong>2.2.</strong> Nozioni elementari di fisica per poter valutare la massa di un carico e per poter apprezzare le condizioni di equilibrio di un corpo, oltre alla valutazione dei necessari attributi che consentono il mantenimento dell’insieme gru con carico appeso in condizioni di stabilità.<br />
<strong>2.3.</strong> Condizioni di stabilità di una gru per autocarro: fattori ed elementi che influenzano la stabilità.<br />
<strong>2.4.</strong> Caratteristiche principali e principali componenti delle gru per autocarro.<br />
<strong>2.5.</strong> Tipi di allestimento e organi dì presa.<br />
<strong>2.6.</strong> Dispositivi di comando a distanza.<br />
<strong>2.7.</strong> Contenuti delle documentazioni e delle targhe segnaletiche in dotazione delle gru per autocarro.<br />
<strong>2.8.</strong> Utilizzo delle tabelle di carico fornite dal costruttore.<br />
<strong>2.9.</strong> Principi di funzionamento, di verifica e di regolazione dei dispositivi limitatori, indicatori, di controllo.<br />
<strong>2.10.</strong> Principi generali per il trasferimento, il posizionamento e la stabilizzazione.<br />
<strong>2.11.</strong> Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo delle gru per autocarro (caduta del carico, perdita di stabilità della gru per autocarro, urto di persone con il carico o con la gru, rischi connessi con l’ambiente, quali vento, ostacoli, linee elettriche, ecc., rischi connessi alla non corretta stabilizzazione).<br />
<strong>2.12.</strong> Segnaletica gestuale.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>3. Modulo pratico (8 ore)</strong><br />
<strong>3.1 </strong>Individuazione dei componenti strutturali: base, telaio e controtelaio, sistemi di stabilizzazione, colonna, gruppo bracci.<br />
<strong>3.2</strong> Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando (comandi idraulici e elettroidraulici, radiocomandi) e loro funzionamento (spostamento, posizionamento ed operatività), identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.<br />
<strong>3.3 </strong>Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della gru per autocarro e dei componenti accessori, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza, previsti dal costruttore nei manuale di istruzioni dell’attrezzatura. Manovre della gru per autocarro senza carico (sollevamento, estensione, rotazione, ecc.) singole e combinate.<br />
<strong>3.4 </strong>Controlli prima del trasferimento su strada: verifica delle condizioni di assetto (struttura di sollevamento e stabilizzatori).<br />
<strong>3.5 </strong>Pianificazione delle operazioni del sollevamento: condizioni del sito di lavoro (pendenze, condizioni del piano di appoggio), valutazione della massa del carico, determinazione del raggio, configurazione della gru per autocarro, sistemi di imbracatura, ecc..<br />
<strong>3.6 </strong>Posizionamento della gru per autocarro sul luogo di lavoro: posizionamento della gru rispetto al baricentro del carico, delimitazione dell’area di lavoro, segnaletica da predisporre su strade pubbliche, messa in opera di stabilizzatori, livellamento della gru. Procedure per la messa in opera di accessori, bozzelli, stabilizzatori, jib, ecc..<br />
<strong>3.7</strong> Esercitazione di pratiche operative:<br />
a) Effettuazione di esercitazioni di presa/aggancio dei carico per il controllo della rotazione, dell’oscillazione, degli urti e del posizionamento del carico. Operazioni in prossimità di ostacoli fissi o altre gru (interferenza). Movimentazione di carichi di uso comune e carichi di forma particolare quali: carichi lunghi e flessibili, carichi piani con superficie molto ampia, carichi di grandi dimensioni. Manovre di precisione per il sollevamento, il rilascio ed il posizionamento dei carichi in posizioni visibili e non visibili.<br />
b) Utilizzo di accessori di sollevamento diversi dal gancio (polipo, benna, ecc.). Movimentazione di carichi con accessori di sollevamento speciali. Imbracature di carichi.<br />
<strong>3.8 </strong>Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero del carico.<br />
<strong>3.9</strong> Prove di comunicazione con segnali gestuali e via radio.<br />
<strong>3.10</strong> Operazioni pratiche per provare il corretto funzionamento dei dispositivi limitatori, indicatori e di posizione.<br />
<strong>3.11</strong> Esercitazioni sull’uso sicuro, gestione di situazioni di emergenza e compilazione del registro di controllo.<br />
<strong>3.12</strong> Messa a riposo della gru per autocarro: procedure per il rimessaggio di accessori, bozzelli, stabilizzatori, jib, ecc..</p>
<p style="text-align: left;"><strong>4. Valutazione</strong><br />
<strong>4.1.</strong> Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica, consistente in un questionario a risposta multipla, li superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai modulo pratico. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli.<br />
4.2. Al termine del modulo pratico (ai di fuori dei tempi previsti per il modulo pratico) avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di almeno 2 delle prove di cui ai punto 3, concernente i seguenti argomenti:<br />
a) imbracatura e movimentazione di un carico di entità pari al 50% del carico massimo nominale con sbraccio pari al 50% dello sbraccio massimo, tra la quota corrispondente al piano di stabilizzazione e la quota massima raggiungibile individuata dalla tabella di carico.<br />
b) Imbracatura e movimentazione ad una quota di 0,5 m, di un carico pari al 50% del carico nominale, alla distanza massima consentita dal centro colonna/ralla prima dell&#8217;intervento del dispositivo di controllo del momento massimo.<br />
<strong>4.3.</strong> Tutte le prove pratiche devono essere superate.<br />
<strong>4.4.</strong> li mancato superamento della prova di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo pratico.<br />
<strong>4.5.</strong> L&#8217;esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente ad una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell&#8217;attestato di abilitazione.</p>
<p style="text-align: left;" align="justify">.</p>
<hr />
<p style="text-align: left;" align="center"><strong>Allegato V</strong></p>
<p style="text-align: left;">Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre (12 ÷ 14 ÷ 16 ore)</p>
<p style="text-align: left;" align="justify"><strong>1.0.</strong> Fermi restando gli obblighi dì formazione ed addestramento specifici previsti dall’articolo 73, comma 4 del D.Lgs, n, 81/2008, l&#8217;utilizzo di gru a torre con caratteristiche diverse da quelle esplicitamente considerate nei presente allegato, richiede il possesso, da parte dell&#8217;operatore, di almeno una delle abilitazioni di cui al presente allegato.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Esempi di gru a torre:</strong></p>
<p style="text-align: left;"><img src="http://olympus.uniurb.it/images/stories/accordinter/22-2-12-gru/all5-1.png" border="0" alt="" width="606" height="351" /><br />
Gru a rotazione in alto Gru a rotazione in basso</p>
<p style="text-align: left;"><strong>1. Modulo giuridico &#8211; normativo (1 ora)</strong><br />
<strong>1.1</strong> Presentazione dei corso. Cenni di normativa generate in materia di igiene e sicurezza dei lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>2. Modulo tecnico (7 ore)</strong><br />
<strong>2.1.</strong> Norme generali di utilizzo della gru a torre: ruolo dell’operatore rispetto agli altri soggetti (montatori, manutentori, capo cantiere, ecc.). Limiti dì utilizzo dell’attrezzature tenuto conto delle sue caratteristiche e delle sue condizioni di installazione. Manovre consentite tenuto conto delle sue condizioni di installazione (zone interdette, interferenze, ecc.). Caratteristiche dei carichi (massa, forma, consistenza, condizioni di trattenuta degli elementi del carico, imballaggi, ecc.).<br />
<strong>2.2.</strong> Tipologie di gru a torre: i vari tipi di gru a torre e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche.<br />
<strong>2.3.</strong> Principali rischi connessi all’impiego di gru a torre: caduta del carico, rovesciamento della gru, urti delle persone con il carico o con elementi mobili della gru a torre, rischi legati all’ambiente (vento, ostacoli, linee elettriche, ecc.), rischi legati all’uso delle diverse forme di energia (elettrica, idraulica, ecc.).<br />
<strong>2.4.</strong> Nozioni elementari di fisica: nozioni di base per la valutazione dei carichi movimentati nei cantieri, condizioni di equilibrio di un corpo.<br />
<strong>2.5.</strong> Tecnologia delle gru a torre: terminologia, caratteristiche generali e principali componenti delle gru a torre. Meccanismi, loro caratteristiche, loro funzione e principi di funzionamento.<br />
<strong>2.6. </strong>Componenti strutturali: torre, puntoni, braccio, controbraccio, tiranti, struttura di base, struttura di fondazione, sostegno della cabina, portaralla e ralla.<br />
<strong>2.7.</strong> Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione (limitatori di carico e di momento, limitatori di posizione, ecc.).<br />
<strong>2.8.</strong> Le condizioni di equilibrio delle gru a torre: fattori ed elementi che influenzano la stabilità. Diagrammi di carico forniti dal fabbricante. Gli ausili alla conduzione della gru (anemometro, indicatori di carico e altri indicatori, ecc.).<br />
<strong>2.9.</strong> L’installazione della gru a torre: informazioni generali relative alle condizioni di installazione (piani di appoggio, ancoraggi, contrappesi, ecc.). Mezzi per impedire l’accesso a zone interdette (illuminazione, barriere, ecc.).<br />
<strong>2.10.</strong> Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi (della gru, dell’appoggio, delle vie di traslazione, ove presenti) e funzionali.<br />
<strong>2.11.</strong> Modalità di utilizzo in sicurezza della gru a torre: Operazioni di messa in servizio (blocco del freno di rotazione, sistemi di ancoraggio e di blocco, ecc.). Verifica del corretto funzionamento dei freni e dei dispositivi di sicurezza. Valutazione della massa totale del carico. Regole di corretto utilizzo di accessori di sollevamento (brache, sollevamento travi, pinze, ecc.). Valutazione delle condizioni meteorologiche. La comunicazione con i segni convenzionali o altro sistema di comunicazione (audio, video, ecc.). Modalità di esecuzione delle manovre per lo spostamento del carico con la precisione richiesta (posizionamento e bilanciamento del carico, con la minima oscillazione possibile, ecc.). Operazioni vietate. Operazioni di fine utilizzo (compresi lo sblocco del freno di rotazione e l’eventuale sistemazione di sistemi di ancoraggio e di blocco). Uso della gru secondo le condizioni d’uso previste dal fabbricante.<br />
<strong>2.12.</strong> Manutenzione della gru a torre: controlli visivi della gru e delle proprie apparecchiature per rilevare le anomalie e attuare i necessari interventi (direttamente o attraverso il personale di manutenzione e/o l’assistenza tecnica). Semplici operazioni di manutenzione (lubrificazione, pulizia di alcuni organi o componenti, ecc.).</p>
<p style="text-align: left;"><strong>3. Modulo pratico</strong><br />
<strong>3.1. Modulo pratico &#8211; Gru a rotazione in basso (4 ore)</strong><br />
<strong>3.1.1</strong> Individuazione dei componenti strutturali: torre, puntoni, braccio, tiranti, struttura di base, struttura di fondazione, portaralla e ralla.<br />
3.1.2 Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.<br />
<strong>3.1.3 </strong>Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della gru, dei dispositivi di comando e di sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni della gru. Diagrammi di carico. Prove dei dispositivi di ausilio alla conduzione e dei dispositivi di sicurezza (anemometro, indicatori di carico e altri indicatori, limitatori di carico e di momento, dispositivi anti-interferenza, ecc.). Condizioni di installazione (piani di appoggio, ancoraggi, contrappesi, barriere contro l’accesso a zone interdette).<br />
<strong>3.1.4</strong> Utilizzo della gru a torre: operazioni di messa in servizio (blocco del freno di rotazione, sistemi di ancoraggio e di blocco, ecc.). Verifica del corretto funzionamento dei freni e dei dispositivi di sicurezza. Valutazione della massa totale del carico. Utilizzo di accessori di sollevamento (brache, sollevamento travi, pinze, ecc.). Esecuzione delle manovre per lo spostamento del carico con la precisione richiesta (posizionamento e bilanciamento del carico, con la minima oscillazione possibile, ecc.). Uso dei comandi posti su pulsantiera pensile. Uso dei comandi posti su unità radio-mobile. Uso accessori d’imbracatura, sollevamento e sgancio dei carichi. Spostamento del carico attraverso ostacoli fissi e aperture, avvicinamento e posizionamento al suolo e su piani rialzati. Arresto della gru sul luogo di lavoro (messa fuori servizio in caso d’interruzione dell’esercizio normale). Controlli giornalieri della gru a torre, prescrizioni operative per la messa fuori servizio e misure precauzionali in caso di avverse condizioni meteorologiche.<br />
<strong>3.1.5</strong> Operazioni di fine-utilizzo: controlli visivi e funzionali della gru, dei dispositivi di comando e di sicurezza previsti dal costruttore è dal manuale di istruzioni della gru. Posizionamento del carrello e del gancio di sollevamento. Sblocco del freno di rotazione. Sistemi di ancoraggio e di blocco. Sezionamento dell’alimentazione elettrica.<br />
<strong>3.2. Modulo pratico &#8211; Gru a rotazione in alto (4 ore)</strong><br />
<strong>3.2.1.</strong> Individuazione dei componenti strutturali: torre, puntoni, braccio, controbraccio, tiranti, struttura di base, struttura di fondazione, sostegno della cabina, portaralla e ralla, vie di traslazione (per gru traslanti).<br />
<strong>3.2.2.</strong> Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.<br />
<strong>3.2.3.</strong> Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della gru, dei dispositivi di comando e di sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni della gru. Diagrammi di carico. Prove dei dispositivi di ausilio alla conduzione e dei dispositivi di sicurezza (anemometro, indicatori di carico e altri indicatori, limitatori di carico e di momento, dispositivi anti-interferenza, ecc.). Condizioni di installazione (piani di appoggio, ancoraggi, contrappesi, barriere contro l’accesso a zone interdette).<br />
<strong>3.2.4.</strong> Utilizzo della gru a torre: operazioni di messa in servizio (blocco del freno di rotazione, sistemi di ancoraggio e di blocco, ecc.). Verifica del corretto funzionamento dei freni e dei dispositivi di sicurezza. Accesso alla cabina. Valutazione della massa totale del carico. Utilizzo di accessori di sollevamento (brache, sollevamento travi, pinze, ecc.). Esecuzione delle manovre per lo spostamento del carico con la precisione richiesta (posizionamento e bilanciamento del carico, con la minima oscillazione possibile, ecc.). Uso dei comandi posti su pulsantiera pensile. Uso dei comandi posti su unità radio-mobile. Uso accessori d&#8217;imbracatura, sollevamento e sgancio dei carichi. Spostamento del carico attraverso ostacoli fissi e aperture, avvicinamento e posizione al suolo e su piani rialzati. Arresto della gru sul luogo di lavoro (messa fuori servizio in caso d&#8217;interruzione dell’esercizio normale). Controlli giornalieri della gru, prescrizioni operative per la messa fuori servizio e misure precauzionali in caso di avverse condizioni meteorologiche.<br />
<strong>3.2.5. </strong>Operazioni di fine-utilizzo: controlli visivi e funzionali della gru, dei dispositivi di comando e di sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni della gru. Posizionamento del carrello e del gancio di sollevamento. Sblocco del freno di rotazione. Sistemi di ancoraggio e di blocco. Sezionamento dell’alimentazione elettrica.<br />
<strong>3.3. Modulo pratico ai fini dell’abilitazione alla conduzione sia di gru a rotazione in basso che di gru a rotazione in alto (6 ore)</strong><br />
<strong>3.3.1</strong> Individuazione dei componenti strutturali: torre, puntoni, braccio, controbraccio tiranti, struttura di base, struttura di fondazione, sostegno della cabina, portaralla e ralla, vie di traslazione (per gru traslanti).<br />
<strong>3.3.2</strong> Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.<br />
<strong>3.3.3</strong> Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della gru, dei dispositivi di comando e di sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni della gru. Diagrammi di carico. Prove dei dispositivi di ausilio alla conduzione e dei dispositivi di sicurezza (anemometro, indicatori di carico e altri indicatori, limitatori di carico e di momento, dispositivi anti-interferenza, ecc.). Condizioni di installazione (piani di appoggio, ancoraggi, contrappesi, barriere contro l’accesso a zone interdette).<br />
<strong>3.3.4</strong> Utilizzo della gru a torre; operazioni di messa in servizio (blocco del freno di rotazione, sistemi di ancoraggio e di blocco, ecc.). Verifica del corretto funzionamento dei freni e dei dispositivi di sicurezza. Accesso alla cabina. Valutazione della massa totale del carico. Utilizzo di accessori di sollevamento (brache, sollevamento travi, pinze, ecc.). Esecuzione delle manovre per lo spostamento del carico con la precisione richiesta (posizionamento e bilanciamento del carico, con la minima oscillazione possibile, ecc.). Uso dei comandi posti su pulsantiera pensile. Uso dei comandi posti su unità radio-mobile. Uso accessori d’imbracatura, sollevamento e sgancio dei carichi. Spostamento del carico attraverso ostacoli fissi e aperture, avvicinamento e posizionamento al suolo e su piani rialzati- Arresto della gru sul luogo di lavoro (messa fuori servizio in caso d’interruzione dell’esercizio normale). Controlli giornalieri della gru a torre, prescrizioni operative per la messa fuori servizio e misure precauzionali in caso di avverse condizioni meteorologiche.<br />
<strong>3.3.5</strong> Operazioni di fine-utilizzo: controlli visivi e funzionali della gru, dei dispositivi di comando e di sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni della gru. Posizionamento del carrello e del gancio di sollevamento. Sblocco del freno di rotazione. Sistemi di ancoraggio e di blocco. Sezionamento dell’alimentazione elettrica.</p>
<p style="text-align: left;">4. Valutazione<br />
<strong>4.1. </strong>Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli.<br />
<strong>4.2.</strong> Al termine di ognuno dei moduli pratici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli pratici) avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di almeno 2 delle prove di cui ai punti 3.1.3, 3.1.4 e 3.1.5 per le gru a rotazione in basso e 3.2.3, 3.2.4 e 3.2.5 per le gru a rotazione in alto e almeno 3 delle prove di cui ai punti 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, per le gru a torre sia a rotazione in basso che a rotazione in alto.<br />
<strong>4.3.</strong> Tutte le prove pratiche per ciascuno dei moduli 3.1, 3.2 e 3.3 devono essere superate.<br />
<strong>4.4.</strong> Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l&#8217;obbligo di ripetere il modulo pratico.<br />
<strong>4.5.</strong> L&#8217;esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell&#8217;attestato di abilitazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: left;" align="center"><strong>Allegato VI</strong></p>
<p style="text-align: left;">Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratici per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (12 ÷ 16 ÷ 20 ore)</p>
<p style="text-align: left;" align="justify"><strong>1.0.</strong> Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall’articolo 73, comma 4 del D.Lgs. n, 81/2008, l’utilizzo di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo aventi caratteristiche diverse da quelle esplicitamente considerate nei presente allegato, richiede il possesso, da parte dell’operatore, di almeno una delle abilitazioni di cui al presente allegato.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Esempi di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo: </strong></p>
<p style="text-align: left;"><img src="http://olympus.uniurb.it/images/stories/accordinter/22-2-12-gru/all6-1.png" border="0" alt="" width="495" height="612" /></p>
<p style="text-align: left;"><strong>1. Modulo giuridico &#8211; normativo (1 ora)</strong><br />
<strong>1.1</strong> Presentazione dei corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>2. Modulo tecnico (7 ore)</strong><br />
<strong>2.1.</strong> Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno: dai transpallet manuali ai carrelli elevatori frontali a contrappeso.<br />
<strong>2.2.</strong> Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi: caduta del carico, rovesciamento, ribaltamento, urti delle persone con il carico o con elementi mobili del carrello, rischi legati all’ambiente (ostacoli, linee elettriche, ecc.), rischi legati all’uso delle diverse forme di energia (elettrica, idraulica, ecc.).<br />
<strong>2.3.</strong> Nozioni elementari di fisica: nozioni di base per la valutazione dei carichi movimentati, condizioni di equilibrio di un corpo. Stabilità (concetto del baricentro del carico e della leva di primo grado). Linee di ribaltamento. Stabilità statica e dinamica e influenza dovuta alla mobilità del carrello e dell’ambiente di lavoro (forze centrifughe e d&#8217;inerzia). Portata del carrello elevatore.<br />
<strong>2.4.</strong> Tecnologia dei carrelli semoventi: terminologia, caratteristiche generali e principali componenti. Meccanismi, loro caratteristiche, loro funzione e principi di funzionamento.<br />
<strong>2.5. </strong>Componenti principali: forche e/o organi di presa (attrezzature supplementari, ecc.). Montanti di sollevamento (simplex &#8211; duplex &#8211; triplex &#8211; quadruplex &#8211; ecc., ad alzata libera e non). Posto di guida con descrizione del sedile, degli organi di comando (leve, pedali, piantone sterzo e volante, freno di stazionamento, interruttore generale a chiave, interruttore d&#8217;emergenza), dei dispositivi di segnalazione (clacson, beep di retromarcia, segnalatori luminosi, fari di lavoro, ecc.) e controllo (strumenti e spie dì funzionamento). Freni (freno di stazionamento e di servizio). Ruote e tipologie di gommature: differenze per i vari tipi di utilizzo, ruote sterzanti e motrici. Fonti di energia (batterie di accumulatori o motori endotermici). Contrappeso.<br />
<strong>2.6.</strong> Sistemi di ricarica batterie: raddrizzatori e sicurezze circa le modalità di utilizzo anche in relazione all&#8217;ambiente.<br />
<strong>2.7.</strong> Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. Sistemi di protezione attiva e passiva.<br />
<strong>2.8.</strong> Le condizioni di equilibrio: fattori ed elementi che influenzano la stabilità. Portate (nominale/effettiva). Illustrazione e lettura delle targhette, tabelle o diagrammi di portata nominale ed effettiva. Influenza delle condizioni di utilizzo sulle caratteristiche nominali di portata. Gli ausili alla conduzione (indicatori di carico e altri indicatori, ecc.).<br />
<strong>2.9.</strong> Controlli e manutenzioni: verifiche giornaliere e periodiche (stato generale e prova, montanti, attrezzature, posto di guida, freni, ruote e sterzo, batteria o motore, dispositivi di sicurezza). Illustrazione dell&#8217;importanza di un corretto utilizzo dei manuali di uso e manutenzione a corredo del carrello.<br />
<strong>2.10.</strong> Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi: procedure di movimentazione. Segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro. Procedura di sicurezza durante la movimentazione e io stazionamento del mezzo. Viabilità: ostacoli, percorsi pedonali, incroci, strettoie, portoni, varchi, pendenze, ecc.. Lavori in condizioni particolari ovvero all’esterno, su terreni scivolosi e su pendenze e con scarsa visibilità. Nozioni di guida. Norme sulla circolazione, movimentazione dei carichi, stoccaggio, ecc.. Nozioni sui possibili rischi per la salute e la sicurezza collegati alla guida del carrello ed in particolare ai rischi riferibili:<br />
a) all&#8217;ambiente di lavoro;<br />
b) al rapporto uomo/macchina;<br />
c) allo stato di salute del guidatore.<br />
Nozioni sulle modalità tecniche, organizzative e comportamentali e di protezione personale idonee a prevenire i rischi.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>3. Modulo pratico</strong><br />
<strong>3.1. Modulo pratico: carrelli industriali semoventi (4 ore)</strong><br />
<strong>3.1.1</strong> Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze.<br />
3.1.2 Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello.<br />
<strong>3.1.3</strong> Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.).<br />
<strong>3.2. Modulo pratico: carrelli semoventi a braccio telescopico (4 ore)</strong><br />
<strong>3.2.1</strong> Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze.<br />
<strong>3.2.2</strong> Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello.<br />
<strong>3.2.3</strong> Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello, presa dei carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.).<br />
<strong>3.3. Modulo pratico: carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (4 ore)</strong><br />
<strong>3.3.1</strong> Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze.<br />
<strong>3.3.2</strong> Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello.<br />
<strong>3.3.3</strong> Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta dei carrello, ecc.).<br />
<strong>3.4. Modulo pratico: carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (8 ore)</strong><br />
<strong>3.4.1</strong> Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze.<br />
<strong>3.4.2</strong> Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello.<br />
<strong>3.4.3</strong> Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.).</p>
<p style="text-align: left;"><strong>4. Valutazione</strong><br />
<strong>4.1.</strong> Ai termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli.<br />
<strong>4.2</strong>. Al termine di ognuno dei moduli pratici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli pratici) avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di almeno 2 delle prove di cui ai punti: 3.1.2 e 3.1.3 per i carrelli industriali semoventi, 3.2.2 e 3.2.3 per i carrelli semoventi a braccio telescopico e 3.3.2 e 3.3.3 per i carrelli elevatori telescopici rotativi, 3.4.2 e 3.4.3 per i carrelli di cui al punto 3.4..<br />
<strong>4.3.</strong> Tutte le prove pratiche per ciascuno dei moduli 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 devono essere superate.<br />
<strong>4.4.</strong> Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l&#8217;obbligo di ripetere il modulo pratico.<br />
<strong>4.5.</strong> L&#8217;esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell&#8217;attestato di abilitazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: left;" align="center"><strong>Allegato VII</strong></p>
<p style="text-align: left;">Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru mobili (14 ÷ 22 ore)</p>
<p style="text-align: left;" align="justify"><strong>1.0.</strong> Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall’articolo 73, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008, l’utilizzo di gru mobili con caratteristiche diverse da quelle esplicitamente considerate nel presente allegato, richiede il possesso, da parte dell’operatore, di almeno una delle abilitazioni di cui al presente allegato.</p>
<p style="text-align: left;" align="center"><strong>1. CORSO BASE<br />
per gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso.</strong></p>
<p style="text-align: left;" align="justify"><strong>Esempi di gru mobili:</strong></p>
<p style="text-align: left;"><img src="http://olympus.uniurb.it/images/stories/accordinter/22-2-12-gru/all7-1.png" border="0" alt="" width="230" height="180" /> <img src="http://olympus.uniurb.it/images/stories/accordinter/22-2-12-gru/all7-2.png" border="0" alt="" width="248" height="175" /></p>
<p style="text-align: left;"><img src="http://olympus.uniurb.it/images/stories/accordinter/22-2-12-gru/all7-3.png" border="0" alt="" width="211" height="255" /> <img src="http://olympus.uniurb.it/images/stories/accordinter/22-2-12-gru/all7-4.png" border="0" alt="" width="176" height="197" /> <img src="http://olympus.uniurb.it/images/stories/accordinter/22-2-12-gru/all7-5.png" border="0" alt="" width="104" height="250" /></p>
<p style="text-align: left;"><strong>1.1. Modulo giuridico &#8211; normativo (1 ora)</strong><br />
<strong>1.1.1.</strong> Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle operazioni di movimentazione di carichi (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>1.2. Modulo tecnico (6 ore)</strong><br />
<strong>1.2.1.</strong> Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie di gru mobili, loro movimenti e loro equipaggiamenti di sollevamento.<br />
<strong>1.2.2.</strong> Principali rischi e loro cause:<br />
a) Caduta o perdita del carico;<br />
b) Perdita di stabilità dell’apparecchio;<br />
c) Investimento di persone da parte del carico o dell’apparecchio;<br />
d) Rischi connessi con l’ambiente (caratteristiche del terreno, presenza di vento, ostacoli, linee elettriche, ecc.);<br />
e) Rischi connessi con l’energia di alimentazione utilizzata (elettrica, idraulica, pneumatica);<br />
f) Rischi particolari connessi con utilizzazioni speciali (lavori marittimi o fluviali, lavori ferroviari, ecc.);<br />
g) Rischi associati ai sollevamenti multipli.<br />
<strong>1.2.3.</strong> Nozioni elementari di fisica per poter stimare la massa di un carico e per poter apprezzare le condizioni di equilibrio di un corpo.<br />
<strong>1.2.4.</strong> Principali caratteristiche e componenti delle gru mobili.<br />
<strong>1.2.5.</strong> Meccanismi, loro caratteristiche e loro funzioni.<br />
<strong>1.2.6.</strong> Condizioni di stabilità di una gru mobile: fattori ed elementi che influenzano la stabilità.<br />
<strong>1.2.7.</strong> Contenuti della documentazione e delle targhe segnaletiche in dotazione della gru.<br />
<strong>1.2.8.</strong> Utilizzo dei diagrammi e delle tabelle di carico del Costruttore.<br />
<strong>1.2.9.</strong> Principi di funzionamento, di verifica e di regolazione dei dispositivi limitatori ed indicatori.<br />
<strong>1.2.10.</strong> Principi generali per il posizionamento, la stabilizzazione ed il ripiegamento della gru.<br />
<strong>1.2.11. </strong>Segnaletica gestuale.<br />
<strong>1.3. Modulo pratico (7 ore)</strong><br />
<strong>1.3.1.</strong> Funzionamento di tutti i comandi della gru per il suo spostamento, il suo posizionamento e per la sua operatività.<br />
<strong>1.3.2.</strong> Test di prova dei dispositivi di segnalazione e di sicurezza.<br />
<strong>1.3.3.</strong> Ispezione della gru, dei circuiti di alimentazione e di comando, delle funi e dei componenti.<br />
<strong>1.3.4.</strong> Approntamento della gru per il trasporto o io spostamento.<br />
<strong>1.3.5.</strong> Procedure per la messa in opera e il rimessaggio di accessori, bozzelli, stabilizzatori, contrappesi, jib, ecc..<br />
<strong>1.3.6.</strong> Esercitazioni di pianificazione dell’operazione di sollevamento tenendo conto delle condizioni del sito di lavoro, la configurazione della gru, i sistemi di imbracatura, ecc..<br />
<strong>1.3.7.</strong> Esercitazioni di posizionamento e messa a punto della gru per le operazioni di sollevamento comprendenti: valutazione della massa del carico, determinazione del raggio, posizionamento della gru rispetto al baricentro del carico, adeguatezza del terreno di supporto della gru, messa in opera di stabilizzatori, livellamento della gru, posizionamento del braccio nella estensione ed elevazione appropriata.<br />
<strong>1.3.8.</strong> Manovre della gru senza carico (sollevamento, estensione, rotazione, ecc.) singole e combinate e spostamento con la gru nelle configurazioni consentite.<br />
<strong>1.3.9.</strong> Esercitazioni di presa del carico per il controllo della rotazione, dell’oscillazione, degli urti e del posizionamento del carico.<br />
<strong>1.3.10.</strong> Traslazione con carico sospeso con gru mobili su pneumatici.<br />
<strong>1.3.11. </strong>Operazioni in prossimità di ostacoli fissi o altre gru (interferenza).<br />
<strong>1.3.12.</strong> Operazioni pratiche per provare il corretto funzionamento dei dispositivi limitatori ed indicatori.<br />
<strong>1.3.13.</strong> Cambio di accessori di sollevamento e del numero di tiri.<br />
<strong>1.3.14.</strong> Movimentazione di carichi di uso comune e carichi di forma particolare quali: carichi lunghi e flessibili, carichi piani con superficie molto ampia, carichi di grandi dimensioni.<br />
<strong>1.3.15.</strong> Movimentazione di carichi con accessori di sollevamento speciali.<br />
<strong>1.3.16.</strong> Imbracatura dei carichi.<br />
<strong>1.3.17.</strong> Manovre di precisione per il sollevamento, il rilascio ed il posizionamento dei carichi in posizioni visibili e non visibili.<br />
<strong>1.3.18.</strong> Prove di comunicazione con segnali gestuali e via radio.<br />
<strong>1.3.19.</strong> Esercitazioni sull’uso sicuro, prove, manutenzione e situazioni di emergenza (procedure di avvio e arresto, fuga sicura, ispezioni regolari e loro registrazioni, tenuta del registro di controllo, controlli giornalieri richiesti dal manuale d’uso, controlli pre-operativi quali: ispezioni visive, lubrificazioni, controllo livelli, prove degli indicatori, allarmi, dispositivi di avvertenza, strumentazione).<br />
<strong>1.4. Valutazione</strong><br />
<strong>1.4.1.</strong> Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio al modulo pratico. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli.<br />
<strong>1.4.2.</strong> Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo pratico) avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di almeno 4 delle prove di cui al punto 1.3.<br />
<strong>1.4.3.</strong> Tutte le prove pratiche devono essere superate.<br />
<strong>1.4.4.</strong> Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo pratico.<br />
<strong>1.4.5.</strong> L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno ad almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell’attestato di abilitazione.</p>
<p style="text-align: left;" align="center"><strong>2. MODULO AGGIUNTIVO (aggiuntivo al corso base)<br />
per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile</strong></p>
<p style="text-align: left;" align="justify"><strong>Esempi di gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile:</strong><br />
<img src="http://olympus.uniurb.it/images/stories/accordinter/22-2-12-gru/all7b.png" border="0" alt="" width="422" height="340" /></p>
<p style="text-align: left;"><strong>2.1. Modulo teorico (4 ore)</strong><br />
<strong>2.1.1.</strong> Principali caratteristiche e componenti delle gru mobili con falcone telescopico o brandeggiabile.<br />
<strong>2.1.2. </strong>Meccanismi, loro caratteristiche e loro funzioni.<br />
<strong>2.1.3.</strong> Condizioni di stabilità di una gru con falcone telescopico o brandeggiabile: fattori ed elementi che influenzano la stabilità.<br />
<strong>2.1.4.</strong> Contenuti delle documentazioni e delle targhe segnaletiche in dotazione della gru con falcone telescopico o brandeggiabile.<br />
<strong>2.1.5.</strong> Utilizzo dei diagrammi e delle tabelle di carico del costruttore.<br />
<strong>2.1.6.</strong> Principi di funzionamento, di verifica e di regolazione dei dispositivi limitatori ed indicatori.<br />
<strong>2.1.7.</strong> Principi generali per il posizionamento, la stabilizzazione ed il ripiegamento della gru con falcone telescopico o brandeggiabile.<br />
<strong>2.2. Modulo pratico (4 ore)</strong><br />
<strong>2.2.1.</strong> Funzionamento di tutti i comandi della gru con falcone telescopico o brandeggiabile per il suo spostamento, il suo posizionamento e per la sua operatività.<br />
<strong>2.2.2. </strong>Test di prova dei dispositivi di segnalazione e di sicurezza.<br />
<strong>2.2.3.</strong> Approntamento della gru con falcone telescopico o brandeggiabile per il trasporto o lo spostamento.<br />
<strong>2.2.4.</strong> Procedure per la messa in opera e il rimessaggio delle attrezzature aggiuntive.<br />
<strong>2.2.5.</strong> Esercitazioni di pianificazione del sollevamento tenendo conto delle condizioni del sito di lavoro, la configurazione della gru, i sistemi di imbracatura, ecc..<br />
<strong>2.2.6. </strong>Esercitazioni di posizionamento e messa a punto della gru con falcone telescopico o brandeggiabile per prove di sollevamento comprendenti: determinazione del raggio, posizionamento della gru rispetto al baricentro del carico, posizionamento del braccio con attrezzature aggiuntive nella estensione ed elevazione appropriata.<br />
<strong>2.2.7.</strong> Manovre della gru con falcone telescopico o brandeggiabile senza carico (sollevamento, estensione, rotazione, ecc.) singole e combinate é spostamento con la gru nelle configurazioni consentite.<br />
<strong>2.2.8. </strong>Esercitazioni dì presa del carico per il controllo della rotazione, dell’oscillazione, degli urti e del posizionamento del carico.<br />
<strong>2.2.9.</strong> Traslazione con carico sospeso con gru con falcone telescopico o brandeggiabile su pneumatici.<br />
<strong>2.2.10.</strong> Operazioni in prossimità di ostacoli fissi o altre gru (interferenza).<br />
<strong>2.2.11.</strong> Operazioni pratiche per provare il corretto funzionamento dei dispositivi limitatori ed indicatori.<br />
<strong>2.2.12. </strong>Movimentazione di carichi di uso comune e carichi di forma particolare quali: carichi lunghi e flessibili, carichi piani con superficie molto ampia, carichi di grandi dimensioni.<br />
<strong>2.4. Valutazione</strong><br />
2.4.1. Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla.<br />
Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposta esatte, consentirà il passaggio ai modulo pratico, li mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli.<br />
<strong>2.4.2.</strong> Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo pratico) avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di almeno 4 delle prove di cui al punto 2.3.<br />
<strong>2.4.3.</strong> Tutte le prove pratiche devono essere superate.<br />
<strong>2.4.4.</strong> Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l&#8217;obbligo di ripetere il modulo pratico.<br />
<strong>2.4.5.</strong> L&#8217;esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell&#8217;attestato di abilitazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: left;" align="center"><strong>Allegato VIII</strong></p>
<p style="text-align: left;">Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali (8 ÷ 13 ore)</p>
<p style="text-align: left;" align="justify"><strong>1.0.</strong> Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall’articolo 73, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008, l’utilizzo di trattori agricoli o forestali diversi da quelle esplicitamente considerati nel presente allegato, richiede il possesso, da parte dell’operatore, di almeno una delle abilitazioni di cui al presente allegato. Il possesso dell’abilitazione di cui al presente allegato esonera nell’ambito dei lavori agricoli e forestali, in caso di montaggio di attrezzi sui trattori agricoli e forestali per elevare o sollevare carichi, scavare, livellare, livellare-asportare superfici, aprire piste o sgombraneve, dal possesso di altre abilitazioni previste da! presente accordo.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>1. Modulo giuridico &#8211; normativo (1 ora)</strong><br />
<strong>1.2.</strong> Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento all’uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>2. Modulo tecnico (2 ore)</strong><br />
<strong>2.1. </strong>Categorie di trattori: i vari tipi di trattori a ruote e a cingoli e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche.<br />
<strong>2.2.</strong> Componenti principali: struttura portante, organi di trasmissione, organi. di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici, impianto idraulico, impianto elettrico.<br />
<strong>2.3.</strong> Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.<br />
<strong>2.4.</strong> Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali.<br />
<strong>2.5.</strong> DPI specifici da utilizzare con i trattori: dispositivi di protezione dell’udito, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, indumenti di protezione contro il contatto da prodotti antiparassitari, ecc..<br />
<strong>2.6.</strong> Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo dei trattori (rischio di capovolgimento e stabilità statica e dinamica, contatti non intenzionali con organi in movimento e con superfici calde, rischi dovuti alla mobilità, ecc.). Avviamento, spostamento, collegamento alla macchina operatrice, azionamenti e manovre.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>3. Moduli pratici specifici</strong><br />
<strong>3.1. Modulo pratico per trattori a ruote (5 ore)</strong></p>
<p style="text-align: left;"><img src="http://olympus.uniurb.it/images/stories/accordinter/22-2-12-gru/all8-1.png" border="0" alt="" width="292" height="180" /> <img src="http://olympus.uniurb.it/images/stories/accordinter/22-2-12-gru/all8-2.png" border="0" alt="" width="184" height="183" /></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Esempio di trattore a ruote</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>3.1.1.</strong> Individuazione dei componenti principali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici.<br />
<strong>3.1.2. </strong>Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.<br />
<strong>3.1.3.</strong> Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali del trattore, dei dispositivi di comando e di sicurezza.<br />
<strong>3.1.4.</strong> Pianificazione delle operazioni di campo: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e condizioni del terreno.<br />
<strong>3.1.5.</strong> Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di guida e gestione delle situazioni di pericolo.<br />
<strong>3.1.5.1.</strong> Guida del trattore su terreno in piano con istruttore sul sedile del passeggero. Le esercitazioni devono prevedere:<br />
a. guida del trattore senza attrezzature;<br />
b. manovra di accoppiamento di attrezzature portate semiportate e trainate;<br />
c. guida con rimorchio ad uno e due assi;<br />
d. guida del trattore in condizioni di carico laterale (es. con decespugliatore a braccio articolato);<br />
e. guida del trattore in condizioni di carico anteriore (es. con caricatore frontale);<br />
f. guida del trattore in condizioni di carico posteriore.<br />
<strong>3.1.5.2 </strong>Guida del trattore in campo. Le esercitazioni devono prevedere:<br />
a. guida del trattore senza attrezzature;<br />
b. guida con rimorchio ad uno e due assi dotato di dispositivo di frenatura compatibile con il trattore;<br />
c. guida del trattore in condizioni di carico laterale (es. lavorazione con decespugliatore a braccio articolato avente caratteristiche tecniche compatibili con il trattore);<br />
d. guida del trattore in condizioni di carico anteriore (es. lavorazione con caricatore frontale avente caratteristiche tecniche compatibili con il trattore);<br />
e. guida del trattore in condizioni di carico posteriore.<br />
<strong>3.1.6.</strong> Messa a riposo del trattore: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato.<br />
<strong>3.2. Modulo pratico per trattori a cingoli (5 ore)</strong></p>
<p style="text-align: left;"><img src="http://olympus.uniurb.it/images/stories/accordinter/22-2-12-gru/all8b-1.png" border="0" alt="" width="267" height="181" /> <img src="http://olympus.uniurb.it/images/stories/accordinter/22-2-12-gru/all8b-2.png" border="0" alt="" width="134" height="196" /></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Esempio di trattore a cingoli</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>3.2.1.</strong> Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici.<br />
3.2.2. Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.<br />
<strong>3.2.3.</strong> Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali del trattore, dei dispositivi di comando e di sicurezza.<br />
<strong>3.2.4.</strong> Pianificazione delle operazioni di campo: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e condizioni dei terreno.<br />
<strong>3.2.5.</strong> Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di guida e gestione delle situazioni di pericolo.<br />
<strong>3.2.5.1.</strong> Guida del trattore su terreno in piano. Le esercitazioni devono prevedere:<br />
a. guida del trattore senza attrezzature;<br />
b. manovra di accoppiamento di attrezzature portate semiportate e trainate;<br />
c. guida con rimorchio ad uno e due assi;<br />
d. guida del trattore in condizioni di carico laterale (es. con decespugliatore a braccio articolato);<br />
e. guida del trattore in condizioni di carico posteriore.<br />
<strong>3.2.5.2.</strong> Guida del trattore in campo. Le esercitazioni devono prevedere:<br />
a. guida del trattore senza attrezzature;<br />
b. guida con rimorchio ad uno e due assi;<br />
c. guida del trattore in condizioni di carico laterale (es. lavorazione con decespugliatore a braccio articolato);<br />
d. guida del trattore in condizioni di carico posteriore.<br />
<strong>3.2.6.</strong> Messa a riposo del trattore: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>4. Valutazione</strong><br />
<strong>4.1.</strong> Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica, consistente in un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli.<br />
<strong>4.2.</strong> Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo pratico) avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di almeno 2 delle prove di cui al punto 3.1.5.2 per i trattori a ruote e di almeno 2 delle prove di cui al punto 3.2.5.2 per i trattori a cingoli.<br />
<strong>4.3.</strong> Tutte le prove pratiche per ciascuno dei moduli 3.1 e 3.2 devono essere superate.<br />
<strong>4.4.</strong> Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l&#8217;obbligo di ripetere il modulo pratico.<br />
<strong>4.5.</strong> L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell&#8217;attestato di abilitazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: left;" align="center"><strong>Allegato IX</strong></p>
<p style="text-align: left;">Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli (10 ÷ 16 ÷ 22 ÷ 28 ÷ 34 ore)</p>
<p style="text-align: left;" align="justify"><strong>1.0.</strong> Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall’articolo 73, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008, l’utilizzo di escavatori, pale caricatrici frontali e terne diverse da quelle esplicitamente considerate nel presente allegato, richiede il possesso, da parte dell&#8217;operatore, di almeno una delle abilitazioni di cui al presente allegato.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>1. Modulo giuridico &#8211; normativo (1 ora)</strong><br />
<strong>1.1.</strong> Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento all’uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>2. Modulo tecnico (3 ore)</strong><br />
<strong>2.1.</strong> Categorie di attrezzature: i vari tipi di macchine movimento terra e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche, con particolare riferimento a escavatori, caricatori, terne e autoribaltabili a cingoli.<br />
<strong>2.2.</strong> Componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, circuiti dì comando, impianto idraulico, impianto elettrico (ciascuna componente riferita alle attrezzature oggetto del corso).<br />
<strong>2.3.</strong> Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. Visibilità dell’attrezzatura e identificazione delle zone cieche, sistemi di accesso.<br />
<strong>2.4.</strong> Controlli da effettuare prima dell’utilizzo; controlli visivi e funzionali ad inizio ciclo di lavoro.<br />
<strong>2.5. </strong>Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nel ciclo base delle attrezzature (rischio di capovolgimento e stabilità statica e dinamica, contatti non intenzionali con organi in movimento e con superfici calde, rischi dovuti alla mobilità, ecc.). Avviamento, spostamento, azionamenti, manovre, operazioni con le principali attrezzature di lavoro. Precauzioni da adottare sull’organizzazione dell’area di scavo o lavoro.<br />
<strong>2.6.</strong> Protezione nei confronti degli agenti fisici: rumore, vibrazioni al corpo intero ed al sistema mano-braccio.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>3. Moduli pratici specifici </strong><br />
<strong>3.1. Modulo pratico per escavatori idraulici (6 ore)<br />
</strong><br />
<img src="http://olympus.uniurb.it/images/stories/accordinter/22-2-12-gru/all9-1.png" border="0" alt="" width="242" height="165" /><br />
Esempio di escavatore a ruote</p>
<p style="text-align: left;"><img src="http://olympus.uniurb.it/images/stories/accordinter/22-2-12-gru/all9-2.png" border="0" alt="" width="338" height="138" /><br />
Esempio di escavatore a cingoli</p>
<p style="text-align: left;"><strong>3.1.1</strong> Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici.<br />
<strong>3.1.2</strong> Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione, conoscenza dei pattern di comando.<br />
<strong>3.1.3</strong> Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della macchina, dei dispositivi di comando e di sicurezza.<br />
<strong>3.1.4</strong> Pianificazione delle operazioni di campo: accesso, sbancamento, livellamento, scavo offset, spostamento in pendenza a vuoto ed a carico nominale. Operazioni di movimentazione carichi, manovra di agganci rapidi per attrezzi.<br />
<strong>3.1.5</strong> Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo.<br />
<strong>3.1.5.1.</strong> Guida dell’escavatore ruotato su strada. Le esercitazioni devono prevedere:<br />
a) predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro;<br />
b) guida con attrezzature.<br />
<strong>3.1.5.2. </strong>Uso dell’escavatore in campo. Le esercitazioni devono prevedere:<br />
a) esecuzione di manovre di scavo e riempimento;<br />
b) accoppiamento attrezzature in piano e non;<br />
c) manovre di livellamento;<br />
d) operazioni di movimentazione carichi di precisione;<br />
e) aggancio di attrezzature speciali e loro impiego.<br />
<strong>3.1.6.</strong> Messa a riposo e trasporto dell’escavatore: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato. Salita sul carrellone di trasporto. Individuazione dei punti di aggancio per il sollevamento.<br />
<strong>3.2. Modulo pratico per escavatori a fune (6 ore)</strong></p>
<p style="text-align: left;"><img src="http://olympus.uniurb.it/images/stories/accordinter/22-2-12-gru/all9b-1.png" border="0" alt="" width="301" height="208" /><br />
Esempio di escavatore a fune con benna per il dragaggio</p>
<p style="text-align: left;"><img src="http://olympus.uniurb.it/images/stories/accordinter/22-2-12-gru/all9b-2.png" border="0" alt="" width="348" height="226" /><br />
Esempio di escavatore a fune con benna mordente</p>
<p style="text-align: left;"><strong>3.2.1.</strong> Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici.<br />
3.2.2. Individuazione dei dispositivi dì comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.<br />
<strong>3.2.3.</strong> Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della macchina, dei dispositivi di comando e di sicurezza.<br />
<strong>3.2.4.</strong> Pianificazione delle operazioni di campo: accesso, sbancamento, livellamento, scavo offset, spostamento in pendenza a vuoto ed a carico nominale. Operazioni di movimentazione carichi.<br />
<strong>3.2.5.</strong> Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo.<br />
<strong>3.2.5.1.</strong> Guida dell’escavatore a ruote su strada. Le esercitazioni devono prevedere:<br />
a) predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro;<br />
b) guida con attrezzature.<br />
<strong>3.2.5.2.</strong> Uso dell’escavatore in campo. Le esercitazioni devono prevedere:<br />
a) manovre di scavo e riempimento;<br />
b) accoppiamento attrezzature;<br />
c) operazioni di movimentazione carichi di precisione;<br />
d) aggancio di attrezzature speciali (benna mordente, magnete, ecc.) e loro impiego.<br />
<strong>3.2.6.</strong> Messa a riposo e trasporto dell’escavatore: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato. Salita sul carrellone di trasporto. Individuazione dei punti di aggancio per il sollevamento.<br />
<strong>3.3. Modulo pratico per caricatori frontali (6 ore)<br />
</strong><br />
<img src="http://olympus.uniurb.it/images/stories/accordinter/22-2-12-gru/all9c-1.png" border="0" alt="" width="359" height="166" /><br />
Esempio di caricatore a ruote</p>
<p style="text-align: left;"><img src="http://olympus.uniurb.it/images/stories/accordinter/22-2-12-gru/all9c-2.png" border="0" alt="" width="378" height="158" /><br />
Esempio di caricatore a ruote con bracci a forca</p>
<p style="text-align: left;"><img src="http://olympus.uniurb.it/images/stories/accordinter/22-2-12-gru/all9c-3.png" border="0" alt="" width="374" height="155" /><br />
Esempio di caricatore a ruote con pinza</p>
<p style="text-align: left;"><img src="http://olympus.uniurb.it/images/stories/accordinter/22-2-12-gru/all9c-4.png" border="0" alt="" width="352" height="192" /><br />
Esempio di caricatore a cingoli</p>
<p style="text-align: left;"><strong>3.3.1.</strong> Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici.<br />
<strong>3.3.2.</strong> Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.<br />
<strong>3.3.3.</strong> Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali del caricatore, dei dispositivi di comando e di sicurezza.<br />
<strong>3.3.4.</strong> Pianificazione delle operazioni di caricamento: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso, tipologia e condizioni del fondo. Operazioni di movimentazione e sollevamento carichi, manovra di agganci rapidi per attrezzi.<br />
<strong>3.3.5.</strong> Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo.<br />
<strong>3.3.5.1.</strong> Trasferimento stradale. Le esercitazioni devono prevedere:<br />
a) predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro;<br />
b) guida con attrezzature.<br />
<strong>3.3.5.2.</strong> Uso del caricatore in campo. Le esercitazioni devono prevedere:<br />
a) manovra di caricamento;<br />
b) movimentazione carichi pesanti;<br />
c) uso con forche o pinza.<br />
<strong>3.3.6.</strong> Messa a riposo e trasporto del caricatore: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato.<br />
<strong>3.4. Modulo pratico per terne (6 ore)<br />
</strong><br />
<img src="http://olympus.uniurb.it/images/stories/accordinter/22-2-12-gru/all9d-1.png" border="0" alt="" width="339" height="189" /><br />
Esempio di terna a ruote<strong><br />
<img src="http://olympus.uniurb.it/images/stories/accordinter/22-2-12-gru/all9d-2.png" border="0" alt="" width="346" height="192" /><br />
</strong>Esempio di tema a cingoli<br />
<img src="http://olympus.uniurb.it/images/stories/accordinter/22-2-12-gru/all9d-3.png" border="0" alt="" width="351" height="209" /><br />
Esempio di terna con attrezzatura per la posa di pali<br />
<img src="http://olympus.uniurb.it/images/stories/accordinter/22-2-12-gru/all9d-4.png" border="0" alt="" width="393" height="158" /><br />
Esempio di terna con trivella</p>
<p style="text-align: left;" align="justify"><strong>3.4.1.</strong> Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici.<br />
<strong>3.4.2. </strong>Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.<br />
<strong>3.4.3.</strong> Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della terna, dei dispositivi di comando e di sicurezza, .<br />
<strong>3.4.4.</strong> Pianificazione delle operazioni di scavo e caricamento: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e condizioni del terreno, sbancamento, livellamento, scavo. Operazioni di movimentazione carichi, manovra di agganci rapidi per attrezzi.<br />
<strong>3.4.5.</strong> Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo.<br />
<strong>3.4.5.1.</strong> Guida della terna su strada. Le esercitazioni devono prevedere:<br />
a) predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro;<br />
b) guida con attrezzature.<br />
<strong>3.4.5.2.</strong> Uso della terna. Le esercitazioni devono prevedere:<br />
a) esecuzione di manovre di scavo e riempimento;<br />
b) accoppiamento attrezzature in piano e non;<br />
c) manovre di livellamento;<br />
d) operazioni di movimentazione carichi di precisione;<br />
e) aggancio di attrezzature speciali (martello demolitore, pinza idraulica, trivella, ecc.) e loro impiego;<br />
f) manovre di caricamento.<br />
<strong>3.4.6.</strong> Messa a riposo e trasporto della terna: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato.<br />
<strong>3.5. Modulo pratico per autoribaltabili a cingoli (6 ore)<br />
</strong><br />
<img src="http://olympus.uniurb.it/images/stories/accordinter/22-2-12-gru/all9e-1.png" border="0" alt="" width="351" height="213" /><br />
Esempio di autoribaltabile a cingoli</p>
<p style="text-align: left;"><strong>3.5.1.</strong> Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento.<br />
<strong>3.5.2.</strong> Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.<br />
<strong>3.5.3.</strong> Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali dell’autoribaltabile, dei dispositivi di comando e di sicurezza.<br />
<strong>3.5.4.</strong> Pianificazione delle operazioni di caricamento, scaricamento e spargimento materiali: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso, tipologia e condizioni del fondo.<br />
<strong>3.5.5.</strong> Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo.<br />
<strong>3.5.5.1.</strong> Trasferimento stradale. Le esercitazioni devono prevedere:<br />
a) predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro;<br />
b) guida a pieno carico.<br />
<strong>3.5.5.2.</strong> Uso dell’autoribaltabile in campo. Le esercitazioni devono prevedere:<br />
a) manovre di scaricamento;<br />
b) manovre di spargimento.<br />
<strong>3.5.6.</strong> Messa a riposo dell’autoribaltabile: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato.<br />
<strong>3.6. Modulo pratico per escavatori idraulici, caricatori frontali e terne (12 ore)</strong><br />
<strong>3.6.1.</strong> Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici.<br />
<strong>3.6.2. </strong>Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione, conoscenza dei pattern di comando.<br />
<strong>3.6.3.</strong> Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali delle macchine, dei dispositivi di comando e di sicurezza.<br />
<strong>3.6.4.</strong> Pianificazione delle operazioni di campo, scavo e caricamento: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso, tipologia e condizioni del fondo e del terreno, sbancamento, livellamento, scavo, scavo offset, spostamento in pendenza a vuoto ed a carico nominale. Operazioni di movimentazione e sollevamento carichi, manovra di agganci rapidi per attrezzi.<br />
<strong>3.6.5.</strong> Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo.<br />
<strong>3.6.5.1</strong> Guida degli escavatori idraulici, dei caricatori frontali e delle terne su strada. Le esercitazioni devono prevedere:<br />
a) predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro;<br />
b) guida con attrezzature.<br />
<strong>3.6.5.2</strong> Uso di escavatori idraulici, dei caricatori frontali e delle terne. Le esercitazioni devono prevedere:<br />
a) esecuzione di manovre di scavo e riempimento;<br />
b) accoppiamento attrezzature in piano e non;<br />
c) manovre di livellamento;<br />
d) operazioni di movimentazione carichi pesanti e di precisione;<br />
e) uso con forche o pinza;<br />
f) aggancio di attrezzature speciali (martello demolitore, pinza idraulica, trivella, ecc.) e loro impiego;<br />
g) manovre di caricamento.<br />
<strong>3.6.6.</strong> Messa a riposo e trasporto degli escavatori idraulici, dei caricatori frontali e delle terne: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato. Salita sul carrellone di trasporto. Individuazione dei punti di aggancio per il sollevamento.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>4. Valutazione</strong><br />
<strong>4.1.</strong> Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla.<br />
Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli.<br />
<strong>4.2.</strong> Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo pratico) avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione:<br />
a) di almeno 2 delle prove di cui ai punti: 3.1.5.2 per gli escavatori idraulici; 3.2.5.2 per gli escavatori a fune; 3.3.5.2 per i caricatori frontali; 3.4.5.2 per le terne; 3.5.5.2 per gli autoribaltabili;<br />
b) di almeno 3 delle prove di cui al punto 3.6.5.2. per gli escavatori idraulici, i caricatori frontali e le terne.<br />
<strong>4.3.</strong> Tutte le prove pratiche per ciascuno dei moduli 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 devono essere superate.<br />
<strong>4.4.</strong> Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo pratico.<br />
<strong>4.5.</strong> L&#8217;esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell&#8217;attestato di abilitazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: left;" align="center"><strong>Allegato X</strong></p>
<p style="text-align: left;">Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo (14 ore)</p>
<p style="text-align: left;" align="justify"><strong>1.0.</strong> Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall’articolo 73, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008, l’utilizzo di pompe per calcestruzzo con caratteristiche diverse da quelle esplicitamente considerate nel presente allegato, richiede il possesso, da parte dell’operatore, almeno dell’abilitazione di cui al presente allegato.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Esempio di pompa per calcestruzzo:<br />
</strong><br />
<img src="http://olympus.uniurb.it/images/stories/accordinter/22-2-12-gru/all10-1.png" border="0" alt="" width="478" height="195" /></p>
<p style="text-align: left;"><strong>1. Modulo giuridico &#8211; normativo (1 ora)</strong><br />
<strong>1.1.</strong> Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai lavori relativi ai cantieri temporanei o mobili (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>2. Modulo tecnico (6 ore)</strong><br />
<strong>1.2.</strong> Categorie di pompe: i vari tipi di pompe e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche.<br />
<strong>1.3.</strong> Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio.<br />
<strong>1.4.</strong> Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, individuazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.<br />
<strong>1.5.</strong> Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore nel manuale di istruzioni.<br />
<strong>1.6. </strong>Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo delle pompe (rischi di elettrocuzione, rischi ambientali, rischi dovuti ad urti e cadute a livello, rischio di schiacciamento, ecc.). Spostamento e traslazione, posizionamento e stabilizzazione, azionamenti e manovre, parcheggio in modo sicuro a fine lavoro.<br />
<strong>1.7.</strong> Partenza dalla centrale di betonaggio, trasporto su strada, accesso al cantiere: caratteristiche tecniche dei mezzo; controlli preliminari alla partenza; modalità di salita sui mezzo; norme di comportamento sulla viabilità ordinaria; norme di comportamento nell’accesso e transito in sicurezza in cantiere; DPI da utilizzare.<br />
<strong>1.8. </strong>Norme di comportamento per le operazioni preliminari allo scarico: controlli su tubazioni e giunti; piazzamento e stabilizzazione del mezzo mediante stabilizzatori laterali e bolla di livello; sistemazione delle piastre ripartitrici; controllo di idoneità del sito di scarico calcestruzzo; apertura del braccio della pompa.<br />
<strong>1.9.</strong> Norme di comportamento per lo scarico del calcestruzzo; precauzioni da adottare per il pompaggio in presenza di linee elettriche, pompaggio in prossimità di vie di traffico; movimentazione del braccio della pompa mediante radiocomando; inizio del pompaggio; pompaggio del calcestruzzo.<br />
<strong>1.10.</strong> Pulizia del mezzo: lavaggio tubazione braccio pompa, lavaggio corpo pompa.<br />
<strong>1.11.</strong> Manutenzione straordinaria della pompa: verifica delle tubazioni di mandata, del sistema di pompaggio e della tramoggia.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>3. Modulo pratico (7 ore)</strong><br />
<strong>3.1.</strong> Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, sistemi di collegamento.<br />
<strong>3.2.</strong> Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.<br />
<strong>3.3.</strong> Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della pompa, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore nel manuale di istruzioni della pompa.<br />
<strong>3.4.</strong> Controlli preliminari alla partenza: pneumatici, perdite olio, bloccaggio terminale in gomma, bloccaggio stabilizzatori, bloccaggio sezioni del braccio della pompa.<br />
<strong>3.5.</strong> Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del terreno.<br />
<strong>3.6.</strong> Norme di comportamento sulla viabilità ordinaria.<br />
<strong>3.7.</strong> Controllo idoneità sito di scarico calcestruzzo: costatazione di presenza di terreno cedevole, dell’idoneità della distanza da eventuali scavi, idoneità pendenza terreno.<br />
<strong>3.8.</strong> Posizionamento e stabilizzazione del mezzo: delimitazione dell’area di lavoro, segnaletica da predisporre su strade pubbliche, piazzamento mediante stabilizzatori laterali e bolla di livello in modalità standard e con appoggio supplementare per terreno di modesta portanza.<br />
<strong>3.9. </strong>Sistemazione delle piastre ripartitrici.<br />
<strong>3.10.</strong> Modalità di salita e discesa dal mezzo.<br />
<strong>3.11.</strong> Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni osservando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della pompa in quota.<br />
<strong>3.12.</strong> Controlli preliminari allo scarico/distribuzione del calcestruzzo su tubazioni e giunti.<br />
<strong>3.13.</strong> Apertura del braccio della pompa mediante radiocomando: precauzioni da adottare.<br />
<strong>3.14.</strong> Movimentazione del braccio della pompa mediante radiocomando per raggiungere il sito di scarico (simulazione per scarico in parete e pilastro).<br />
<strong>3.15.</strong> Simulazione scarico/distribuzione calcestruzzo in presenza di linee elettriche, in prossimità di vie di traffico: precauzioni da adottare.<br />
<strong>3.16.</strong> Inizio della pompata: simulazione metodologia di sblocco dell’intasamento della pompa in fase di partenza.<br />
<strong>3.17.</strong> Pompaggio del calcestruzzo: precauzioni da adottare.<br />
<strong>3.18.</strong> Chiusura braccio: precauzioni da adottare.<br />
<strong>3.19.</strong> Pulizia ordinaria del mezzo al termine dello scarico: lavaggio tubazione braccio pompa, lavaggio corpo pompa, riassetto finale.<br />
<strong>3.20.</strong> Manutenzione straordinaria della pompa: verifica delle tubazioni di mandata, del sistema di pompaggio e della tramoggia.<br />
<strong>3.21.</strong> Messa a riposo della pompa a fine lavoro: parcheggio in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>4. Valutazione</strong><br />
<strong>4.1.</strong> AI termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla.<br />
Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio al modulo pratico. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli.<br />
<strong>4.2.</strong> Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo pratico) avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di almeno 2 delle prove di cui al punto 3 concernente i seguenti argomenti:<br />
a) spostamento e stabilizzazione della pompa sulla postazione di impiego (Controlli pre-utilizzo &#8211; Controlli prima del trasferimento su strada &#8211; Pianificazione del percorso &#8211; Posizionamento e stabilizzazione del mezzo &#8211; Controllo idoneità sito di scarico calcestruzzo &#8211; Messa a riposo della pompa a fine lavoro);<br />
b) effettuazione manovra di: salita, discesa, rotazione, accostamento pompa alla posizione di lavoro;<br />
c) simulazione di sblocco dell&#8217;intasamento della pompa in fase di partenza.<br />
<strong>4.3. </strong>Tutte le prove pratiche devono essere superate.<br />
<strong>4.4.</strong> Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l&#8217;obbligo di ripetere il modulo pratico.<br />
<strong>4.5.</strong> L&#8217;esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell&#8217;attestato di abilitazione.</p>
</div>
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		<title>INAIL: contratto d&#8217;appalto e responsabilità solidale</title>
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		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 13:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor HeS</dc:creator>
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		<category><![CDATA[nota 1275]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità solidale]]></category>
		<category><![CDATA[Sanzioni]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;Inail, con la nota n. 1275 del 21 febbraio 2012, ha precisato che, dal 10 febbraio 2012, la responsabilità solidale del committente nel contratto di appalto, non si estende più anche al pagamento delle sanzioni civili Inail che sono di competenza esclusiva, in caso di inadempimento, del solo responsabile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img class="alignleft size-full wp-image-260" style="border: 1px solid black; margin: 6px 9px;" title="link_inail" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/link_inail1.gif" alt="" width="121" height="35" />L&#8217;Inail, con la nota n. 1275 del 21 febbraio 2012, ha precisato che, <strong>dal 10 febbraio 2012, la responsabilità solidale del committente nel contratto di appalto, non si estende più anche al pagamento delle sanzioni civili Inail</strong> che sono di competenza esclusiva, in caso di inadempimento, del solo responsabile.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Sistri, proroga al 30 giugno formalmente approvata</title>
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		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 10:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor HeS</dc:creator>
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		<category><![CDATA[30 giugno 2012]]></category>
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		<description><![CDATA[La proroga dell&#8217;avvio del Sistri al 30 giugno 2012 è diventata ufficiale. Il 23 febbraio, la Camera dei Deputati ha approvato la conversione in Legge del Decreto Milleproroghe. L’entrata in vigore ufficiale del Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti è stata quindi ufficialmente posticipata al 30 giugno]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-724" style="margin: 5px 9px;" title="Rifiuti, normativa pazza " src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/polygon1182-200x196.png" alt="" width="200" height="196" />La proroga dell&#8217;avvio del Sistri al 30 giugno 2012 è diventata ufficiale.</p>
<p>Il 23 febbraio, la Camera dei Deputati ha approvato la conversione in Legge del Decreto Milleproroghe.</p>
<p><strong>L’entrata in vigore ufficiale del Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti è stata quindi ufficialmente posticipata al 30 giugno </strong></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Attrezzature di lavoro per le quali viene richiesta una specifica abilitazione degli operatori: approvato il testo del regolamento</title>
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		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 15:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
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		<category><![CDATA[81/08]]></category>
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		<category><![CDATA[articolo 73]]></category>
		<category><![CDATA[attestato di formazione]]></category>
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		<category><![CDATA[corsi di formazione]]></category>
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		<category><![CDATA[specifica abilitazione]]></category>

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		<description><![CDATA[E&#8217; stato approvato in data 22/02/2012 il regolamento (accordo in conferenza stato regioni) su Attrezzature di lavoro per le quali viene richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi, ed i requisiti minimi di validità della formazione. L&#8217;accordo è previsto dall’Art. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4346" style="border: 1px solid black; margin: 6px 9px;" title="PA12mt" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/PA12mt-184x200.jpg" alt="" width="184" height="200" />E&#8217; stato approvato in data 22/02/2012 il regolamento (accordo in conferenza stato regioni) su Attrezzature di lavoro per le quali viene richiesta una specifica abilitazione degli operatori</strong> nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi, ed i requisiti minimi di validità della formazione.</p>
<p>L&#8217;accordo è previsto dall’Art. 73, comma 5, del D.Lgs81/08</p>
<p>L’Accordo entrerà in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale. Alla data di entrata in vigore della normativa d&#8217;attuazione verranno riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i requisiti previsti dal punto 9 dell&#8217;Accordo. I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell’Accordo sono incaricati dell’uso delle attrezzature individuate nel testo normativo, devono effettuare i corsi entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell&#8217;Accordo.</p>
<p><strong><a href="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/ATTREZZATURE-Accordo_formazione_Conferenza-Stato-Regioni-22_02_2012.pdf">CLICCA QUI </a></strong>PER SCARICARE IL DOCUMENTO UFFICIALE</p>
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		<title>Estesa agli intermediari la possibilità di richiedere la consultazione degli attestati di malattia.</title>
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		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 04:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor HeS</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Certificato di malattia]]></category>
		<category><![CDATA[circolare 23]]></category>
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		<description><![CDATA[In data 16 febbraio 2012, la direzione generale dell’Inps ha emanato la propria circolare n. 23 recante «Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps. Ulteriori servizi per la consultazione degli attestati di malattia». In attuazione delle previsioni di cui alla circolare 117 del 2011 è stata estesa agli intermediari la possibilità, già concessa ai datori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY">In data 16 febbraio 2012, la direzione generale dell’Inps ha emanato la propria circolare n. 23 recante «Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps. Ulteriori servizi per la consultazione degli attestati di malattia».</p>
<p align="JUSTIFY">In attuazione delle previsioni di cui alla circolare 117 del 2011 è stata estesa agli intermediari la possibilità, già concessa ai datori di lavoro, di richiedere la consultazione degli attestati di malattia.</p>
<p align="JUSTIFY">Questo servizio si potrà esplicare secondo due distinte modalità:</p>
<ul>
<li>attraverso la posta elettronica certificata;</li>
<li>mediante accesso con codice PIN.</li>
</ul>
<p align="JUSTIFY">La circolare è disponibile <a href="http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2023%20del%2016-02-2012.pdf">QUI</a></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Sicurezza del lavoro: semplificazione nelle ispezioni della DPL</title>
		<link>http://berniericonsulting.com/general/sicurezza-del-lavoro-semplificazione-nelle-ispezioni-della-dpl-4379</link>
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		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor HeS</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Ministero]]></category>
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		<description><![CDATA[Ispezioni più semplici anche in materia di sicurezza del lavoro: la DPL acquisirà i dati direttamente dai database della pubblica amministrazione. La Direzione Generale per l&#8217;Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha sottoscritto, in data 15 febbraio 2012, con il Consiglio Nazionale dell&#8217;Ordine dei Consulenti del Lavoro, un protocollo d&#8217;intesa al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-715" style="border: 0pt none; margin: 5px 9px;" title="stadera" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/stadera-174x200.png" alt="" width="174" height="200" />Ispezioni più semplici anche in materia di sicurezza del lavoro: la DPL acquisirà i dati direttamente dai database della pubblica amministrazione.</p>
<p>La Direzione Generale per l&#8217;Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha sottoscritto, in data 15 febbraio 2012, con il Consiglio Nazionale dell&#8217;Ordine dei Consulenti del Lavoro, un protocollo d&#8217;intesa al fine di semplificare la metodologia di intervento ispettiva in materia di documentazione richiesta, qualora quest&#8217;ultima sia già presente in banche dati a disposizione del Ministero del Lavoro.</p>
<p>Il risvolto pratico, immediatamente operativo, consiste in questo: i seguenti documenti non potranno più essere richiesti dagli ispettori del lavoro durante le visite ispettive:</p>
<ul>
<li>Comunicazioni obbligatorie telematiche (ad eccezione dei lavoratori domestici)</li>
<li>Prospetti informativi collocamento obbligatorio Legge n. 68/1999</li>
<li>Denunce Inail ex art. 12 DPR n. 1124/1965</li>
<li>Attribuzione matricola INPS</li>
<li>Denunce aziendali e dichiarazioni trimestrali della mano d&#8217;opera occupati in agricoltura</li>
<li>DURC</li>
<li>Certificato iscrizione CCIAA</li>
<li>Mod. Unico &#8211; 750 &#8211; 760 &#8211; 770/SA-SC</li>
<li>Informazioni relative ai modelli Uniemens dal 2010 in poi consultabili da Net-Inps</li>
<li>Importi complessivamente versati tramite mod. F24</li>
<li>Informazioni relative ai modelli DM 10 concernenti il personale dipendente (ad eccezione dei dati relativi alle ultime 3 mensilità)</li>
</ul>
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		<title>Sicurezza del lavoro: pubblicato il decreto attuativo riguardante la protezione civile</title>
		<link>http://berniericonsulting.com/general/sicurezza-del-lavoro-pubblicato-il-decreto-attuativo-riguardante-la-protezione-civile-4358</link>
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		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 10:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
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		<description><![CDATA[E&#8217; stato pubblicato in Gazzetta l&#8217;8/2/2012 il decreto attuativo del D.Lgs 81/08 riguardante le  particolari esigenze connesse all&#8217;espletamento delle attività del Dipartimento della protezione civile, nel conseguimento delle finalità proprie dei servizi di protezione civile. Il provvedimento entra in vigore il 23/02/2012 Sono dunque stabilite le regole particolari, vigenti unicamente per il personale del Dipartimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/231-111.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4364" style="margin: 9px;" title="231-11 Protezione civile trasparente" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/231-111-200x159.png" alt="" width="200" height="159" /></a>E&#8217; stato pubblicato in Gazzetta l&#8217;8/2/2012 il decreto attuativo del D.Lgs 81/08 riguardante le  <strong>particolari esigenze connesse all&#8217;espletamento delle attività del Dipartimento della protezione civile, nel conseguimento delle finalità proprie dei servizi di protezione civile.</strong></p>
<p><strong>Il provvedimento entra in vigore il 23/02/2012</strong></p>
<p>Sono dunque stabilite le regole particolari, vigenti unicamente per il personale del Dipartimento della Protezione Civile (non per i volontari,  ad esempio) che trovano applicazione in via prioritaria rispetto alla normativa generale contenuta nel D.lgs 81/08.</p>
<p>Le regole speciali riguardano:</p>
<ul>
<li>formazione</li>
<li>sorveglianza sanitaria</li>
<li>valutazione dei rischi</li>
<li>attuazione delle misure di prevenzione</li>
<li>DPI e attrezzature</li>
<li>cantieri</li>
</ul>
<p>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2011, n. 231<br />
<strong>Regolamento di attuazione dell&#8217;articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante &#8220;Attuazione dell&#8217;articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro&#8221;, relativamente all&#8217;individuazione delle particolari esigenze connesse all&#8217;espletamento delle attività del Dipartimento della protezione civile, nel conseguimento delle finalità proprie dei servizi di protezione civile. </strong><br />
<em>(G.U. 8 febbraio 2012, n. 32)</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><sup><em>IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</em></sup></p>
<p style="padding-left: 30px;" align="justify"><sup><em>Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante l&#8217;«Attuazione dell&#8217;articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, come modificato dall&#8217;articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, ed, in particolare, l&#8217;articolo 3, comma 2 e l&#8217;articolo 305»; </em></sup><br />
<sup><em> Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell&#8217;attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed in particolare l&#8217;articolo 17, commi 3 e 4; </em></sup><br />
<sup><em> Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l&#8217;«Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»; </em></sup><br />
<sup><em> Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli 107 e 108; </em></sup><br />
<sup><em> Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell&#8217;organizzazione di Governo, a norma dell&#8217;articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; </em></sup><br />
<sup><em> Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell&#8217;articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche e integrazioni; </em></sup><br />
<sup><em> Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante «Legge-quadro in materia di incendi boschivi»; </em></sup><br />
<sup><em> Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche»; </em></sup><br />
<sup><em> Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 ed, in particolare, l&#8217;articolo 5, comma 1 ove è previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri, per lo svolgimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, quali la tutela dell&#8217;integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell&#8217;ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi si avvalga del Dipartimento della Protezione Civile; </em></sup><br />
<sup><em> Visto il decreto-legge 31 giugno 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, ed in particolare l&#8217;articolo 4, comma 2 laddove determina che le disposizioni di cui all&#8217;articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed all&#8217;articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, si applichino anche agli interventi all&#8217;estero del Dipartimento della protezione civile; </em></sup><br />
<sup><em> Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; </em></sup><br />
<sup><em> Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; </em></sup><br />
<sup><em> Visto l&#8217;articolo 1, terzo comma, numero 22, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante «Testo unico delle disposizioni per l&#8217;assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»; </em></sup><br />
<sup><em> Tenuto conto delle attività di protezione civile di cui all&#8217;articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli aspetti di competenza del Dipartimento della Protezione Civile; </em></sup><br />
<sup><em> Tenuto conto della necessità di garantire la continuità di tali attività, in particolare in occasione degli eventi di cui all&#8217;articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e all&#8217;articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, anche a fronte del manifestarsi di scenari operativi e di circostanze non prevedibili e recanti conseguenze non valutabili preventivamente; </em></sup><br />
<sup><em> Considerato, altresì, che per svolgere le suddette attività, in particolare in occasione degli eventi sopra richiamati, il personale del Dipartimento della Protezione Civile necessita di adeguata preparazione tecnica professionale, formazione, addestramento e di visite periodiche di sorveglianza sanitaria; </em></sup><br />
<sup><em> Sentite le Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; </em></sup><br />
<sup><em> Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, reso nella seduta del 18 maggio 2011; </em></sup><br />
<sup><em> Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell&#8217;adunanza dell&#8217; 8 novembre 2011; </em></sup><br />
<sup><em> Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute;</em></sup></p>
<p style="padding-left: 30px;" align="center"><sup><em>Adotta </em></sup></p>
<p><sup><em> il seguente regolamento: </em></sup></p>
<p><sup><em> Art. 1 </em></sup><br />
<sup><em> Definizioni</em></sup></p>
<p style="padding-left: 30px;" align="justify"><sup><em>1. Ai fini del presente regolamento si intende per: </em></sup><br />
<sup><em> a) «datore di lavoro»: il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest&#8217;ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall&#8217;organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell&#8217;ubicazione e dell&#8217;ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l&#8217;attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l&#8217;organo di vertice medesimo. Nel caso di specie il datore di lavoro è individuato nella figura del Capo del Dipartimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003; </em></sup><br />
<sup><em> b) «personale del Dipartimento della Protezione Civile»: </em></sup><br />
<sup><em> le unità inquadrate nel ruolo speciale della protezione civile di cui all&#8217;articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni ed integrazioni; </em></sup><br />
<sup><em> il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all&#8217;articolo 9-bis del decreto legislativo n. 303 del 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile; </em></sup><br />
<sup><em> il personale in posizione di distacco, comando o di fuori ruolo in servizio presso il Dipartimento medesimo; </em></sup><br />
<sup><em> il personale in possesso di contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa; </em></sup><br />
<sup><em> c) «formazione»: processo educativo mediante il quale trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti all&#8217;interno del Dipartimento e alla identificazione, alla riduzione ed alla gestione dei rischi; </em></sup><br />
<sup><em> d) «attività divulgativa e informativa» complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione ed alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; </em></sup><br />
<sup><em> e) «sorveglianza sanitaria» insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all&#8217;ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali ed alle modalità di svolgimento dell&#8217;attività lavorativa.</em></sup></p>
<p style="padding-left: 30px;" align="center"><sup><em>Art. 2 </em></sup><br />
<sup><em> Campo di applicazione</em></sup></p>
<p style="padding-left: 30px;" align="justify"><sup><em>1. Il presente regolamento si applica al personale così come definito all&#8217;articolo 1, comma 1, lett. b), nei casi in cui lo stesso personale sia impegnato in attività di protezione civile ai sensi dell&#8217;articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni, prestate fuori dall&#8217;ordinaria sede di servizio e poste in essere per fronteggiare eventi di cui all&#8217;articolo 2 della medesima legge ovvero di cui all&#8217;articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.</em></sup></p>
<p style="padding-left: 30px;" align="center"><sup><em>Art. 3 </em></sup><br />
<sup><em> Particolari esigenze</em></sup></p>
<p style="padding-left: 30px;" align="justify"><sup><em>1. Le peculiarità che caratterizzano le attività del personale del Dipartimento della Protezione Civile impegnato, ai sensi dell&#8217;articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare negli eventi di cui all&#8217;articolo 2 della legge n.225 del 1992 e all&#8217;articolo 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono individuate principalmente, nei seguenti elementi ed aspetti: </em></sup><br />
<sup><em> tempestività dell&#8217;intervento al fine di tutelare l&#8217;integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l&#8217;ambiente dai danni o dal pericolo di danni; </em></sup><br />
<sup><em> possibilità di intervento in contesti di rischio prevedibili e dalle conseguenze preventivamente valutabili; </em></sup><br />
<sup><em> possibilità di intervento immediato anche in contesti di rischio non prevedibili e dalle conseguenze non preventivamente valutabili; </em></sup><br />
<sup><em> flessibilità di impiego in ragione alle esigenze di immediatezza e all&#8217;utilizzo delle risorse disponibili, a fronte di una possibile contestuale esiguità dei tempi disponibili per l&#8217;adeguamento e l&#8217;ottimizzazione delle risorse necessarie a fronteggiare la situazione in atto; </em></sup><br />
<sup><em> esigenza di operare con la necessaria flessibilità in ordine alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire l&#8217;adozione di appropriate misure di autotutela.</em></sup></p>
<p style="padding-left: 30px;" align="center"><sup><em>Art. 4 </em></sup><br />
<sup><em> Misure generali di tutela</em></sup></p>
<p style="padding-left: 30px;" align="justify"><sup><em>1. Nei luoghi in cui il personale del Dipartimento della protezione civile svolge la propria attività di istituto, le norme e le prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicate, ferma restando la necessità di garantire la protezione e la tutela della salute e della sicurezza del personale stesso, in modo da assicurare la continuità delle attività di protezione civile di cui all&#8217;articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare in occasione degli eventi di cui all&#8217;articolo 2 della medesima legge e all&#8217;articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. </em></sup><br />
<sup><em> 2. Fatte salve le misure generali di tutela di cui all&#8217;articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni in relazione all&#8217;espletamento delle funzioni di cui all&#8217;articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le finalità di protezione e tutela della salute e della sicurezza del personale sono perseguite attraverso: </em></sup><br />
<sup><em> a) corsi di formazione impartiti da docenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, appartenenti ad enti, amministrazioni, istituti di formazione competenti in materia di sicurezza, scenari di rischio e comportamenti di autotutela e autoprotezione, affinché sia assicurata la capacità di iniziativa, consapevole della natura e quantità dei pericoli connessi alla specificità dell&#8217;attività svolta; </em></sup><br />
<sup><em> b) attività divulgativa e informativa sulle disposizioni interne, inerenti agli argomenti di cui alla precedente lettera a); </em></sup><br />
<sup><em> c) attività addestrative periodiche; </em></sup><br />
<sup><em> d) sorveglianza sanitaria ai sensi dell&#8217;articolo 6 del presente regolamento; </em></sup><br />
<sup><em> e) utilizzo dei dispositivi di cui all&#8217;articolo 7. </em></sup><br />
<sup><em> 3. La formazione, l&#8217;informazione e l&#8217;addestramento ricevuti, l&#8217;ottemperanza alle disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria nonché l&#8217;utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ai sensi del comma 2 e nei modi contemplati negli articoli 5, 6 e 7, assicurano la piena capacità operativa del personale del Dipartimento della protezione civile.</em></sup></p>
<p style="padding-left: 30px;" align="center"><sup><em>Art. 5 </em></sup><br />
<sup><em> Formazione, informazione ed addestramento</em></sup></p>
<p style="padding-left: 30px;" align="justify"><sup><em>1. Al datore di lavoro incombe l&#8217;obbligo di formazione, informazione ed addestramento sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, nonché il controllo della loro conformità. Incombe inoltre al datore di lavoro l&#8217;accertamento dell&#8217;idoneità del personale abilitato all&#8217;uso ed alla conduzione degli automezzi di servizio del Dipartimento della protezione civile. </em></sup><br />
<sup><em> 2. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni dalla predisposizione delle procedure di cui all&#8217;articolo 8, comma 2 del presente regolamento, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile viene definito un piano di formazione, informazione ed addestramento del personale sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.</em></sup></p>
<p style="padding-left: 30px;" align="center"><sup><em>Art. 6 </em></sup><br />
<sup><em> Sorveglianza sanitaria</em></sup></p>
<p style="padding-left: 30px;" align="justify"><sup><em>1. Ai fini dell&#8217;applicazione del presente regolamento, le funzioni di Medico competente sono svolte dal Medico competente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in possesso dei titoli e requisiti di cui all&#8217;articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni. </em></sup><br />
<sup><em> 2. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, il Medico competente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri programma ed effettua la sorveglianza sanitaria per il personale del Dipartimento della protezione civile, impegnato nelle attività di cui all&#8217;articolo 2 del presente regolamento. </em></sup><br />
<sup><em> 3. Quando per lo svolgimento di specifici accertamenti medico-clinici, strumentali e di laboratorio relativi all&#8217;attività di sorveglianza sanitaria sia richiesta una specializzazione di cui il personale indicato all&#8217;articolo 1, comma 1, lettera b), non sia in possesso, gli accertamenti stessi sono svolti, mediante convenzione, da medici aventi la specializzazione richiesta o da strutture sanitarie qualificate. </em></sup><br />
<sup><em> 4. Nei casi emergenziali, la comunicazione degli infortuni sul lavoro viene inoltrata all&#8217;Autorità competente ai sensi della normativa vigente.</em></sup></p>
<p style="padding-left: 30px;" align="center"><sup><em>Art. 7 </em></sup><br />
<sup><em> Vestiario, strumenti e attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali</em></sup></p>
<p style="padding-left: 30px;" align="justify"><sup><em>1. I dispositivi di protezione individuali, sono forniti dal datore di lavoro ed utilizzati in ragione della specifica tipologia di rischio, ai sensi dell&#8217;articolo 18, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, e l&#8217;acquisizione dei medesimi può avvenire anche sulla base di speciali capitolati d&#8217;opera. Il Dipartimento della protezione civile si può avvalere della specifica competenza degli organi tecnici di controllo, aventi compiti in materia di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, per le attività di accertamento e controllo tecnico dei dispositivi in questione. </em></sup><br />
<sup><em> 2. Al personale del Dipartimento della protezione civile è fatto obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuali forniti dal datore di lavoro in ragione della specifica tipologia di rischio. In caso di eventi di cui all&#8217;articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e all&#8217;articolo 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, caratterizzati dal manifestarsi di scenari di rischio non prevedibili e dalle conseguenze non preventivamente valutabili e, quindi, in ragione di ciò non oggetto di specifiche iniziative ai sensi dell&#8217;articolo 4, comma 2 e ai fini del comma 3 del medesimo articolo 4 del presente regolamento, si continuano a ritenere idonei i dispositivi di protezione individuali forniti dal datore di lavoro e già in uso in ragione della specifica tipologia di rischio.</em></sup></p>
<p style="padding-left: 30px;" align="center"><sup><em>Art. 8 </em></sup><br />
<sup><em> Valutazione dei rischi</em></sup></p>
<p style="padding-left: 30px;" align="justify"><sup><em>1. Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi di cui all&#8217;articolo 17, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni. </em></sup><br />
<sup><em> 2. Nei casi di cui all&#8217;articolo 2, comma 1 del presente regolamento, il datore di lavoro ottempera all&#8217;obbligo di cui al comma 1 mediante l&#8217;elaborazione, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, di apposite procedure operative specificatamente predisposte per tipologia di evento emergenziale, elaborate anche sulla base delle pregresse esperienze di gestione delle attività sopra richiamate, in relazione alle condizioni di rischio presumibili e alla tipologia di evento, individuando le misure generali di tutela ritenute opportune per garantire la salute e la sicurezza del personale. Dette procedure sono portate a conoscenza degli operatori contestualmente alla loro adozione. </em></sup><br />
<sup><em> 3. Le sedi provvisorie di servizio e le aree operative, ivi comprese quelle di emergenza allestite per il soccorso e l&#8217;assistenza alla popolazione, in cui il personale del Dipartimento della protezione civile è impegnato nei casi di cui al comma 2 non costituiscono luoghi di lavoro ai sensi del Titolo II e dell&#8217; Allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni. </em></sup><br />
<sup><em> 4. Nelle attività di formazione, addestramento ed esercitazioni a cui il personale è chiamato a partecipare, l&#8217;obbligo previsto dall&#8217;articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, è ottemperato con le stesse modalità di cui al comma 2 del presente articolo. Le aree nelle quali si svolgono le attività del presente comma non costituiscono luoghi di lavoro ai sensi del Titolo II e dell&#8217;Allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali attività devono in ogni caso essere condotte, laddove direttamente organizzate e gestite dal Dipartimento della protezione civile, soltanto dopo una preventiva pianificazione e garantendo l&#8217;informazione del personale sulla natura dei rischi e sulle attività da compiere. </em></sup><br />
<sup><em> 5. Nelle attività di cui all&#8217;articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in cui si trovino a cooperare soggetti che non hanno alcun rapporto di impiego con il Dipartimento della protezione civile, il personale del medesimo Dipartimento, investito di compiti di coordinamento ed indirizzo, non è responsabile delle violazioni commesse, in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, dal personale coordinato e, nei confronti del predetto personale, è esonerato dagli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, che rimangono a carico dei soggetti titolari delle posizioni di garanzia nei confronti del personale operante, così come individuati dai rispettivi ordinamenti e dalle specifiche disposizioni di settore. </em></sup><br />
<sup><em> 6. Nei casi in cui il personale sia impegnato in attività di protezione civile ai sensi dell&#8217;articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, poste in essere per fronteggiare eventi di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, lettera c) della medesima legge, ai fini dell&#8217;aggiornamento delle procedure di cui al comma 2, il datore di lavoro redige, entro 120 giorni dal termine dell&#8217;impegno in emergenza del Dipartimento della protezione civile, un Rapporto conclusivo dei rischi peculiari che si sono presentati nel corso dell&#8217;attività svolta, indicando le misure di prevenzione e protezione che possono essere adottate in occasione di analoghe successive situazioni. I competenti uffici del Dipartimento della protezione civile, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni e con il Medico competente, di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, lettera h), del medesimo decreto legislativo, effettuano e valutano i resoconti delle attività svolte durante le attività emergenziali, analizzando le criticità riscontrate, soprattutto in occasione di infortuni, e apportando modifiche di volta in volta migliorative sulle quali attivare un attento monitoraggio.</em></sup></p>
<p style="padding-left: 30px;" align="center"><sup><em>Art. 9 </em></sup><br />
<sup><em> Cantieri temporanei e mobili ex Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81</em></sup></p>
<p style="padding-left: 30px;" align="justify"><sup><em>1. Nelle attività di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, poste in essere dalle strutture coordinate dal Dipartimento della protezione civile, in attività poste in essere per fronteggiare eventi di cui all&#8217;articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, rientrano gli interventi da eseguire con immediatezza e speditezza, anche con affidamenti eccezionali, che non consentono la redazione preliminare né del progetto di tali interventi né del Piano della sicurezza e coordinamento. In tal caso la committenza è esonerata dalla redazione del Piano della sicurezza e coordinamento ma è tenuta alla nomina immediata di un Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che provvede a coordinare lo svolgimento delle varie attività di competenza. Il Coordinatore per la sicurezza assicura una presenza continua in cantiere e si avvale di assistenti. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, sebbene esonerato dalla redazione del Piano della sicurezza e coordinamento, è tenuto, in ogni caso, alla redazione del fascicolo di cui articolo 91, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, anche se successivamente alla realizzazione dell&#8217;opera prevista. </em></sup><br />
<sup><em> 2. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nei casi di cui al comma 1, in considerazione dei compiti e delle mansioni affidatigli ai sensi dell&#8217;articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di rendere più efficace la propria azione di coordinamento, tenuto conto dell&#8217;esigenza di assicurare una presenza più assidua nel cantiere, può limitare le procedure di cui al citato articolo 92 alla sola verbalizzazione delle situazioni di rischio grave ed imminente ovvero passibili di sospensione delle attività del cantiere derivanti da rischi propri delle singole imprese, nonché da rischi interferenti tra le diverse imprese. </em></sup><br />
<sup><em> 3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, la notifica formale prevista dall&#8217;articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere inoltrata all&#8217;organo di vigilanza anche successivamente all&#8217;inizio dei lavori, purché si provveda a darne informazione con qualsiasi mezzo, appena possibile, in ragione della particolarità e peculiarità dell&#8217;attività svolta nell&#8217;ambito del relativo scenario di emergenza. </em></sup><br />
<sup><em> 4. Le aree di accoglienza e ogni luogo connesso alle attività di assistenza alla popolazione colpita da eventi di cui all&#8217;articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, i luoghi temporanei destinati al coordinamento e alla gestione dei medesimi eventi, non si considerano cantieri temporanei e mobili ex Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni. </em></sup><br />
<sup><em> Il presente decreto è inviato per la registrazione ai competenti organi di controllo. </em></sup><br />
<sup><em> Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. </em></sup></p>
<p><sup><em> Roma, 28 novembre 2011 </em></sup></p>
<p><sup><em> Il Presidente del Consiglio dei Ministri Monti </em></sup><br />
<sup><em> Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero </em></sup><br />
<sup><em> Il Ministro della salute Balduzzi </em></sup><br />
<sup><em> Visto, il Guardasigilli: Severino </em></sup></p>
<p><sup><em> Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2012 </em></sup><br />
<sup><em> Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 205</em></sup></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Maternità: le semplificazioni di Monti cambiano la norma</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor HeS</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il Decreto Semplificazioni del Governo Monti cambia la normativa sulla astensione e l&#8217;interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza (D.Lgs 151/01). Le fattispecie che determinano l&#8217;astensione rimangono le stesse ma cambia l&#8217;iter di accertamento e la competenza in merito all&#8217;accoglimento delle domande passa dalla DPL alla ASL (per cause legate alla salute della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1193" style="border: 1px solid black; margin: 6px 9px;" title="path9" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/path9-200x200.png" alt="" width="200" height="200" />Il Decreto Semplificazioni del Governo Monti cambia la normativa sulla astensione e l&#8217;interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza (D.Lgs 151/01).</p>
<p>Le fattispecie che determinano l&#8217;astensione rimangono le stesse ma cambia l&#8217;iter di accertamento e la competenza in merito all&#8217;accoglimento delle domande passa dalla DPL alla ASL (per cause legate alla salute della lavoratrice).</p>
<p>Rileviamo che, con questa modifica di competenza,  potranno essere facilmente evitati i frequenti problemi connessi al diverso approccio che le DPL manifestano rispetto alle ASL. Queste ultime, infatti, sono decisamente più sensibili a considerare gli aspetti prettamente sanitari e meno inclini a subordinare l&#8217;accoglimento delle domande a direttive di politica economica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ecco il testo degli articoli coinvolti dalla modifica normativa con evidenziazione del testo modificato<sub> (<del>TESTO CANCELLATO </del> <strong>TESTO AGGIUNTO</strong>)</sub>:</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"></div>
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<table border="0">
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		<title>Privacy: le semplificazioni di Monti cancellano il DPS</title>
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		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 16:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Bernieri Editor</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il DPS, Documento Programmatico sulla Sicurezza, già oggetto di numerosi aggiustamenti normativi, è stato aborgato e scompare dal D.Lgs 196/03 e, di conseguenza, dagli adempimenti in materia di protezione dei dati personali. Il consueto appuntamento del 31 marzo non vedrà più alcun aggiornamento obbligatorio, anche per i pochi soggetti che, fino a ieri, erano comunque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4329" style="border: 1px solid black; margin: 8px 9px;" title="dps" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/dps-200x172.gif" alt="" width="200" height="172" /><strong>Il DPS, Documento Programmatico sulla Sicurezza, già oggetto di numerosi aggiustamenti normativi, è stato aborgato e scompare dal D.Lgs 196/03 e, di conseguenza, dagli adempimenti in materia di protezione dei dati personali.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il consueto appuntamento del 31 marzo non vedrà più alcun aggiornamento obbligatorio, anche per i pochi soggetti che, fino a ieri, erano comunque tenuti alla redazione del DPS. Scompare ovviamente anche l&#8217;autocertificazione alla quale erano tenuti i soggetti già esclusi dall&#8217;obbligo di redazione del DPS e &#8220;graziati&#8221; dalle modifiche normative giunte nel corso degli ultimi 2 anni.</p>
<p style="text-align: justify;">Senza entrare nel merito della bontà del provvedimento (non ci compete), segnaliamo un risvolto che, a nostro giudizio, è di particolare interesse per le aziende: l&#8217;abrogazione di un obbligo di legge, il cui mancato adempimento è sanzionato penalmente, comporta l&#8217;&#8221;abolitio criminis&#8221;, ossia il venir meno della fattispecie penalmente rilevante. La diretta conseguenza è la non punibilità delle violazioni dell&#8217;obbligo abolito, commesse sotto la previgente normativa.</p>
<p style="text-align: justify;">In pratica, le aziende e gli enti che non hanno mai predisposto il DPS, o che lo hanno predisposto in modo errato e incompleto, non potranno essere oggetto di sanzione nemmeno per i 4 anni precedenti (termine di prescrizione del reato permanente).</p>
<p style="text-align: justify;">AGGIORNAMENTO del 11/02/2012: il decreto semplificazioni è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale -  DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5   &#8211; Disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  di  sviluppo.   GU n. 33 del 9-2-2012 &#8211; Suppl. Ordinario n.27   <strong>Testo in vigore dal: 10-2-2012</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Ecco il testo dell&#8217;articolo 47 del Decreto sulle semplificazioni:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em> (Semplificazioni in materia di dati personali)  </em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>  1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) all&#8217;articolo 21 dopo il comma 1 e&#8217; inserito il seguente:    «1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e&#8217;  altresi&#8217;  consentito quando e&#8217; effettuato in attuazione  di  protocolli  d&#8217;intesa  per  la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di  criminalita&#8217;  organizzata stipulati  con  il  Ministero  dell&#8217;interno  o  con  i  suoi   uffici periferici di cui all&#8217;articolo 15, comma 2, del  decreto  legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  che  specificano  la  tipologia  dei  dati trattati e delle operazioni eseguibili.»;<br />
b) all&#8217;articolo 27, comma 1, e&#8217; aggiunto, in  fine,  il  seguente periodo: &#8220;Si applica quanto previsto dall&#8217;articolo 21, comma 1-bis.&#8221;;<br />
<strong> c) all&#8217;articolo 34 e&#8217; soppressa la lettera g) del comma 1  ed  e&#8217; abrogato il comma 1-bis;  </strong><br />
<strong>    d) nel disciplinare  tecnico  in  materia  di  misure  minime  di sicurezza di cui all&#8217;allegato B sono soppressi i paragrafi  da  19  a 19.8 e 26.  )</strong></em></p>
<p>(In neretto sono evidenziate le modifiche al testo di legge che determinano l&#8217;abrogazione del DPS.)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><img style="border: 0px solid; width: 200px; height: 200px;" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/cerchi200.png" alt="Cerchi consulenza? Clicca QUI" /></div>
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		<title>Interpello su Nolo a Caldo e regime di responsabilità solidale</title>
		<link>http://berniericonsulting.com/general/interpello-su-nolo-a-caldo-e-regime-di-solidarieta-4335</link>
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		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor HeS</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La responsabilità solidale per per il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi dei dipendenti impiegati nell’esecuzione dei lavori non si applica al nolo a caldo poichè specificamente voluta per l&#8217;appalto. Il nolo a caldo non rientra nella definizione di appalto. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; La Direzione Generale per l&#8217;Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4346" style="border: 1px solid black; margin: 7px 9px;" title="PA12mt" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/PA12mt-184x200.jpg" alt="" width="184" height="200" />La responsabilità solidale per per il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi dei dipendenti impiegati nell’esecuzione dei lavori non si applica al nolo a caldo poichè specificamente voluta per l&#8217;appalto. Il nolo a caldo non rientra nella definizione di appalto.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>La Direzione Generale per l&#8217;Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 2 del 27 gennaio 2012, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006 (conv. da L. n. 248/2006), concernente la responsabilità solidale dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori per il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi dei dipendenti impiegati nell’esecuzione dei lavori.</p>
<p>La risposta in sintesi:</p>
<p><em>&#8220;&#8230;Da quanto sopra <strong>emerge che la disciplina in materia di responsabilità solidale è evidentemente legata alla figura dell’appalto e non a quella del nolo a caldo</strong> (ferme restando forme patologiche di utilizzo di tale ultimo strumento contrattuale), sebbene non possa sottacersi un importante indirizzo giurisprudenziale volto a interpretare il complessivo quadro normativo nel senso di una estensione quanto più ampia possibile del regime solidaristico in ragione di una maggior tutela per i lavoratori interessati.</em></p>
<p><em>Più in particolare si ricordano le argomentazioni sostenute dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6208/2008 che non ha escluso la possibilità di applicare la solidarietà nei rapporti tra un consorzio e imprese consorziate assegnatarie dei lavori sia pur in assenza di un vero e proprio contratto di subappalto. Nello specifico la Suprema Corte, nel richiamare l’art. 141, comma 4, D.P.R. n. 554/1999, in virtù del quale l’affidamento dei lavori da parte del consorzio alle proprie consorziate non costituisce subappalto, ha affermato che l’intenzione del Legislatore, secondo un’interpretazione in chiave sistematica, non è stata quella di escludere le speciali e necessarie tutele previste a favore dei lavoratori contemplate dalla disciplina civilistica dell’appalto ovvero del subappalto (cfr. art. 1676 c.c.). Da ciò sembrerebbe evincersi che, in tali ipotesi, sia comunque possibile applicare garanzie di carattere sostanziale a tutela della persona che lavora, prevalendo queste ultime sui profili afferenti alla qualificazione giuridica di tipo formale in merito alla natura del negozio di affidamento dei lavori.</em></p>
<p><em>Sullo stesso tenore si segnala anche una successiva sentenza di merito secondo cui “la fattispecie del nolo a caldo e dell’appalto dei servizi possono essere assimilate, sussistendo la stessa ratio di tutela del lavoratore dipendente dell’impresa effettivamente operante” (Trib. Bologna, 22 novembre 2009).&#8221;</em></p>
<p><a><img class="aligncenter" style="border: 0px solid; width: 200px; height: 200px;" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/cerchi200.png" alt="Cerchi consulenza? Clicca QUI" /></a></p>
<p>I clienti assistiti da contratto di consulenza e gli abbonati alle professional newsletter possono scaricare la scansione integrale dell&#8217;interpello dal link sottostante (visibile previo autenticazione)</p>
<div style="text-align: center;">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div><span style="color: red;">Il contenuto e i materiali seguenti sono riservati agli abbonati. Si prega di autenticarsi inserendo i propri dati nel form a destra. Per leggere i contenuti, scaricare i file e accedere all'area riservata, è possibile sottoscrivere l'abbonamento (50 € + iva x 13 mesi). Per info visitare questo indirizzo: http://goo.gl/veuHf</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
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		<item>
		<title>SISTRI: approvata la proroga al 30 giugno 2012</title>
		<link>http://berniericonsulting.com/safety/sistri-approvata-la-proroga-al-30-giugno-2012-4316</link>
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		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Le Commissioni della Camera Bilancio e Affari costituzionali hanno approvato un emendamento che contiene una ulteriore proroga per l’entrata in vigore del SISTRI L&#8217;entrata in vigore del SISTRI passa dal  2 aprile 2012 al 30 giugno 2012. Si resta in attesa dell&#8217;approvazione della legge di conversione, che rientra nel testo del Decreto Milleproroghe. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-724" style="border: 0pt none; margin: 4px 9px;" title="Rifiuti, normativa pazza " src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/polygon1182-200x196.png" alt="" width="200" height="196" />Le Commissioni della Camera Bilancio e Affari costituzionali hanno approvato un emendamento che contiene una ulteriore proroga per l’entrata in vigore del SISTRI</p>
<div>
<p>L&#8217;entrata in vigore del SISTRI passa dal  2 aprile 2012 al <strong>30 giugno 2012</strong>.</p>
<p>Si resta in attesa dell&#8217;approvazione della legge di conversione, che rientra nel testo del Decreto Milleproroghe.</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><a href="http://berniericonsulting.com/about/form-di-contatto"><img style="border: 0px solid; width: 200px; height: 200px;" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/cerchi200.png" alt="Cerchi consulenza? Clicca QUI" /></a></div>
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		<title>Prorogato il decreto sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro &#8211; sicurezza del lavoro</title>
		<link>http://berniericonsulting.com/general/prorogato-il-decreto-sulle-verifiche-periodiche-delle-attrezzature-di-lavoro-sicurezza-del-lavoro-4309</link>
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		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor HeS</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Proroga di ulteriori 4 mesi per l&#8217;applicazione delle nuove modalità di verifica delle attrezzature di lavoro! Si tratta della seconda proroga. La prima proroga è stata segnalata con QUESTA NEWS. L&#8217;entrata in vigore dei nuovi obblighi in materia di verifiche periodiche attrezzature di lavoro era previsto originariamente dopo 90 giorni dalla pubblicazione del decreto  (avvenuta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1140" title="proroga" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/proroga-200x164.png" alt="" width="200" height="164" />Proroga di ulteriori 4 mesi per l&#8217;applicazione delle nuove modalità di verifica delle attrezzature di lavoro!</p>
<p>Si tratta della seconda proroga. La prima proroga è stata segnalata con <a href="http://berniericonsulting.com/general/prorgata-per-le-verifiche-periodiche-in-materia-di-sicurezza-delle-attrezzature-di-lavoro-3579">QUESTA NEWS</a>.</p>
<p>L&#8217;entrata in vigore dei nuovi obblighi in materia di verifiche periodiche attrezzature di lavoro era previsto originariamente dopo 90 giorni dalla pubblicazione del decreto  (avvenuta sulla GU del 29/04/2011, segnalato con <a href="http://berniericonsulting.com/general/pubblicato-il-decreto-sulle-modalita-di-verifica-di-attrezzature-di-lavoro-sicurezza-del-lavoro-3284">questa NEWS che riporta anche i contenuti del decreto</a>) quindi prevista per il <strong>28 luglio 2011</strong>. Con la prima proroga, l&#8217;entrata in vigore è stata spostata a 270 ovvero al <strong>24 gennaio 2012</strong>, con quest&#8217;ultima proroga, il termine è stato differito a 390 giorni e cadrà il <strong>23 maggio 2012</strong>.</p>
<p>Il <strong>Decreto Interministeriale del 20 gennaio  2012</strong> del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute e con il Ministero dello Sviluppo Economico concernente il <strong>differimento dell’entrata in vigore del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 aprile 2011 recante “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all&#8217;All. VII del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, nonche&#8217; i criteri per l&#8217;abilitazione dei soggetti di cui all&#8217;articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” </strong>è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 19 del 24 gennaio 2012<strong>.<br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Ecco il testo del decreto di proroga:</em></p>
<p><em>                               Art. 1  </em></p>
<p><em>           Modifica al decreto ministeriale 11 aprile 2011  </em></p>
<p><em>  1. Il decreto ministeriale 11 aprile 2011 e&#8217; modificato come segue: </em><em>all&#8217;art. 6, dopo il  comma  2,  le  parole  «270  giorni  dopo»  sono </em><em>sostituite dalle seguenti: «390 giorni dopo». </em></p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><a href="http://berniericonsulting.com/about/form-di-contatto"><img style="border: 0px solid; width: 200px; height: 200px;" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/cerchi200.png" alt="Cerchi consulenza? Clicca QUI" /></a></div>
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		<title>La nuova formazione in materia di sicurezza &#8211; Come essere in regola dal 2012</title>
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		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor HeS</dc:creator>
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			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;"><strong>LA NUOVA FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE DAL 26 GENNAIO 2012 &#8211; ERRATA CORRIGE </strong></h1>
<h1 style="text-align: center;"><strong></strong><br />
<strong>NEWS IMPORTANTE – DA LEGGERE SENZA RITARDO.</strong></h1>
<p style="text-align: center;"><em>Riproponiamo la presente Newsletter poichè, per errore, è stata pubblicata una versione in bozza non ancora completata.<br />
LA PRESENTE CONTIENE IL TESTO FINALE E CORRETTO.<br />
</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-4253" style="border: 1px solid black; margin: 6px 9px;" title="Formazione sicurezza del lavoro 2012" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/Fotolia_20425617_S1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" />Come anticipato con <a href="http://berniericonsulting.com/safety/sicurezza-del-lavoro-accordo-stato-regioni-4207">QUESTA NEWS</a>, è stato pubblicato in gazzetta ufficiale un provvedimento (attuativo del D.lgs 81/08) che riforma e rivoluziona la formazione dei lavoratori, in materia di sicurezza del lavoro, prevedendo una serie di requisiti minimi in merito a durata, programmi, organizzazione.<br />
Contrariamente a quanto affermato da numerose fonti, l’entrata in vigore del provvedimento è il 26 gennaio 2012.<br />
Il nuovo scenario rappresenta un elemento da considerare attentamente per gli ingenti costi che comporta.</p>
<p>In sintesi ecco gli elementi di maggior rilievo:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">
<h2><strong>Obbligo di legge vigente dal 26/01/2012</strong></h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;">Per tutti i lavoratori è obbligatorio un corso di <strong>formazione generale</strong> della <strong>durata minima di 4 ore</strong>.<br />
Questa formazione non è soggetta ad aggiornamento e costituisce credito formativo permanente.I neoassunti che non sono provvisti di tale formazione, devono essere formati entro 60 giorni dall’azienda che li assume.I lavoratori già in forza sono esentati da questa formazione se, in passato, hanno seguito un percorso di formazione in materia di sicurezza del lavoro secondo la previgente normativa.</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;">Per tutti i lavoratori è obbligatorio un ulteriore corso di <strong>formazione specifico </strong>la cui <strong>durata può essere di 4, 8 o 12 ore</strong>, in funzione del codice ateco e del relativo livello di rischio aziendale.<br />
Questa formazione può essere evitata solo se il lavoratore ha già un attestato di formazione specifica e proviene da un azienda operante nello stesso settore ateco della nuova azienda.<br />
In caso contrario, la formazione deve essere erogata <strong>entro 60 giorni</strong> dal nuovo datore di lavoro.I lavoratori già in forza sono esentati da questa formazione se, in passato, hanno seguito un percorso di formazione in materia di sicurezza del lavoro secondo la previgente normativa.<br />
.</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;">La formazione specifica è soggetta sia a ripetizione che ad aggiornamento:<strong></strong><strong> </strong></p>
<ul>
<li><strong>RIPETIZIONE</strong>: si tratta della mera ripetizione della formazione da effettuare <strong>in modo periodico</strong>. La periodicità è determinata dal datore di lavoro in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.<strong></strong><strong></strong></li>
</ul>
<ul>
<li><strong>AGGIORNAMENTO</strong>: ogni lavoratore deve frequentare almeno<strong> 6 ore di aggiornamento ogni 5 anni</strong>.</li>
</ul>
<p>L’aggiornamento riguarda:<br />
- approfondimenti giuridico-normativi ;<br />
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;<br />
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda<br />
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.</p>
<p>I lavoratori che hanno effettuato, in passato, la formazione da più di 5 anni alla data del 11/01/2012 devono completare l’aggiornamento di 6 ore entro l’11/01/2013.<br />
I lavoratori che hanno effettuato, in passato, la formazione da meno di 5 anni alla data del 11/01/2012 possono completare l’aggiornamento di 6 ore in 5 anni.</p>
<p>.</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;"><strong>I docenti</strong> devono possedere specifici requisiti di esperienza almeno triennale in materia di salute e Sicurezza sul Lavoro.<br />
.</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;">I corsi sono soggetti a specifiche modalità organizzative in merito a documentazione, programmi didattici, modalità di erogazione, rilascio di attestati, tipo di formazione, ecc.<br />
.</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;">I corsi di formazione devono essere organizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, e agli organismi paritetici ove esistenti.<br />
.</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;">La formazione qui descritta rappresenta la <strong>FORMAZIONE DI BASE PER TUTTI I LAVORATORI</strong>, non include la formazione che singoli lavoratori devono seguire, qualora rientrino nei casi previsti dal D.Lgs 81/08: attrezzature particolari (es. muletti), cantieri, DPI, lavori in altezza, scale, movimentazione manuale dei carichi, uso di videoterminale, agenti fisici, sostanze pericolose, agenti biologici, atmosfere esplosive, spazi confinati, ecc.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="size-medium wp-image-4284 aligncenter" title="Separatore Light" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/Separatore-Light-300x28.png" alt="" width="300" height="28" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h1><strong><img class="alignleft  wp-image-2155" title="bouee" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/bouee2.png" alt="" width="136" height="136" />ECCO COME COMPORTARSI PER ADEMPIERE A QUANTO RICHIESTO DALLE NUOVE NORME:</strong></h1>
<h2></h2>
<h2><strong>Cosa fare per i neoassunti?</strong></h2>
<p>I neoassunti possono rientrare in eventuali programmi di formazione aziendale già approvati prima del 26/01/2012 (vedi sotto).</p>
<p>In questo caso non sono soggetti ai nuovi obblighi.<br />
In mancanza, i neoassunti devono essere formati secondo le nuove modalità.</p>
<ul>
<li>È necessario che i neoassunti comunichino formalmente alla propria azienda se e quali corsi di formazione hanno frequentato (dando copia degli attestati) e che tali dati vengano segnalati tempestivamente a Bernieri Consulting.</li>
<li>Devono subito essere iscritti ai corsi che si svolgono periodicamente, ogni mese, presso la nostra sede di via Melzi d’Eril 26, Milano. (si veda il box riportato più sotto con i dettagli della formazione)</li>
<li>LA FORMAZIONE DEVE ESSERE COMPLETATA ENTRO 60 GIORNI DALL’ASSUNZIONE. I termini sono tassativi e, in caso di ritardo nella formazione, è possibile essere sanzionati, anche sulla base di una verifica documentale, per i quattro anni successivi all’assunzione (termine di prescrizione).</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Cosa fare per i lavoratori già in forza?</h2>
<p style="text-align: justify;">I lavoratori che hanno frequentato corsi di formazione in passato, <strong>non devono sottoporsi alla nuova formazione generale né a quella specifica solo se hanno frequentato, in passato, corsi di formazione in materia di sicurezza del lavoro conformi alle norme di legge e alle indicazioni presenti nei rispettivi contratti collettivi.</strong><strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;">I lavoratori che hanno frequentato corsi di formazione da meno di 5 anni devono effettuare l’aggiornamento della formazione specifica (di 6 ore) entro 5 anni.<br />
I lavoratori che hanno frequentato corsi di formazione da più di 5 anni devono effettuare l’aggiornamento della formazione specifica (di 6 ore) entro l’11/01/2013</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter" title="Separatore Light" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/Separatore-Light-300x28.png" alt="" width="300" height="28" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">.</p>
<h2><img class="aligncenter size-medium wp-image-4254" title="Offerta formativa" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/Fotolia_9079869_M-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></h2>
<h2></h2>
<h2>L’OFFERTA FORMATIVA</h2>
<p>Abbiamo messo in calendario un pacchetto formativo completo, conforme alla nuova normativa, denominato ASR2012.</p>
<p style="text-align: left;">Il pacchetto comprende:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong>Corso di formazione generale</strong> – erogato presso la nostra sala corsi (via Melzi d’Eril 26, Milano)<strong><br />
ogni primo lunedì del mese, dalle 14:00 alle 18:00. Costo: 60 Euro</strong> per partecipante. (-20% aziende con contratto di consulenza)<strong> <a href="http://goo.gl/hj1Vx">CLICCA QUI PER ISCRIVERTI</a></strong></li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Corso di formazione specifica</strong>- erogato presso la nostra sala corsi (via Melzi d’Eril 26, Milano)</li>
</ul>
<blockquote>
<ul>
<li>Per le aziende a <strong>rischio basso</strong> e per i lavoratori d’ufficio di tutte le aziende: <strong>ogni secondo lunedì del mese, dalle 9.00 alle 13.00</strong>. Costo: <strong>50 Euro per partecipante</strong>. (-20% aziende con contratto di consulenza)<a href="goo.gl/hj1Vx"></a><strong> <a href="http://goo.gl/hj1Vx">CLICCA QUI PER ISCRIVERTI</a></strong></li>
<li>Per le aziende a <strong>rischio medio</strong>: <strong>ogni secondo lunedì del mese, dalle 9.00 alle 18.00. Costo: 120 Euro </strong>per partecipante. (-20% aziende con contratto di consulenza)<strong> <a href="http://goo.gl/hj1Vx">CLICCA QUI PER ISCRIVERTI</a></strong></li>
<li>Per le aziende a <strong>rischio elevato: ogni secondo lunedì del mese, dalle 9.00 alle 18.00 e il giorno successivo dalle 9.00 alle 13.00. Costo: 180 Euro</strong> per partecipante. (-20% aziende con contratto di consulenza)<a href="goo.gl/hj1Vx"></a><strong> <a href="http://goo.gl/hj1Vx">CLICCA QUI PER ISCRIVERTI</a></strong></li>
</ul>
</blockquote>
<ul>
<li><strong>Corso di aggiornamento</strong> &#8211; erogato presso la nostra sala corsi (via Melzi d’Eril 26, Milano)<strong><br />
ogni terzo lunedì del mese, dalle 9.00 alle 16.00. Costo: 120 Euro </strong>(-20% aziende con contratto di consulenza)<strong> <a href="http://goo.gl/hj1Vx">CLICCA QUI PER ISCRIVERTI</a></strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per le tipologie di corso di formazione per le quali è previa l’erogazione con Formazione a Distanza (FAD), abbiamo realizzato quanto necessario per garantire anche questa comoda modalità di fruizione, in piena conformità alle nuove e specifiche regole:</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Corso di formazione generale &#8211; FAD</strong> – erogato per via telematica, accessibile ogni giorno, ad ogni ora.<br />
<strong>Costo: 60 Euro per partecipante</strong>. (-20% aziende con contratto di consulenza)<br />
<a href="goo.gl/hj1Vx"></a><strong> <a href="http://goo.gl/hj1Vx">CLICCA QUI PER ISCRIVERTI</a></strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Corso di aggiornamento &#8211; FAD</strong> &#8211; erogato per via telematica, accessibile ogni giorno, ad ogni ora.<br />
<strong>Costo: 60 Euro per partecipante</strong>. (-20% aziende con contratto di consulenza)<br />
<a href="goo.gl/hj1Vx"></a><strong> <a href="http://goo.gl/hj1Vx">CLICCA QUI PER ISCRIVERTI</a></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter" title="Separatore Light" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/Separatore-Light-300x28.png" alt="" width="300" height="28" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><img class="alignright size-thumbnail wp-image-98" style="border: 1px solid black; margin: 5px 9px;" title="3d human with a pig bank" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/3dw_soldini-200x200.jpg" alt="" width="200" height="200" />CONDIZIONI PARTICOLARI:</strong></p>
<ul>
<li><strong>Le aziende assistite da contratto di consulenza possono usufruire di uno sconto del 20% sui prezzi indicati.</strong></li>
<li><strong>Le aziende che inviano più lavoratori possono usufruire di uno sconto extra pari al 50% per ogni corsista oltre il secondo.</strong></li>
<li>Le aziende clienti dei partner di Bernieri Consulting possono usufruire di uno sconto del 20% sui prezzi indicati.</li>
<li>Le singole formule di sconto non sono cumulabili.</li>
</ul>
<p>E’ inoltre possibile richiedere la <strong>formazione ON SITE, presso la sede dell’azienda cliente</strong>, alle seguenti condizioni:</p>
<ul>
<li>Corso generale – 4 ore: 500 Euro tutto compreso, fino a 35 partecipanti.</li>
<li>Corso specifico rischio basso – 4 ore: 500 Euro tutto compreso, fino a 35 partecipanti.</li>
<li>Corso specifico rischio medio – 8 ore: 800 Euro tutto compreso, fino a 35 partecipanti.</li>
<li>Corso specifico rischio alto – 12 ore: 1300 Euro tutto compreso, fino a 35 partecipanti.</li>
<li>Corso di aggiornamento completo – 6 ore: 800 Euro tutto compreso, fino a 35 partecipanti.</li>
<li>Corso di aggiornamento annuale – 1,5 ore: 300 Euro tutto compreso, fino a 35 partecipanti.</li>
</ul>
<p style="text-align: right;">(il limite di 35 partecipanti è un vincolo normativo)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berniericonsulting.com/general/la-nuova-formazione-in-materia-di-sicurezza-come-essere-in-regola-dal-2012-4298/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicurezza del lavoro: la nuova formazione 2012 &#8211; cosa fare e come farlo per essere in regola</title>
		<link>http://berniericonsulting.com/general/sicurezza-del-lavoro-la-nuova-formazione-2012-cosa-fare-e-come-farlo-per-essere-in-regola-4239</link>
		<comments>http://berniericonsulting.com/general/sicurezza-del-lavoro-la-nuova-formazione-2012-cosa-fare-e-come-farlo-per-essere-in-regola-4239#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 04:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Bernieri Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Legal]]></category>
		<category><![CDATA[Safety]]></category>
		<category><![CDATA[106/09]]></category>
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		<category><![CDATA[prima formazione]]></category>
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		<category><![CDATA[Valutazione dei rischi]]></category>

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		<description><![CDATA[         ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;"><strong>LA NUOVA FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE DAL 26 GENNAIO 2012 &#8211; ERRATA CORRIGE </strong></h1>
<h1 style="text-align: center;"><strong></strong><br />
<strong>NEWS IMPORTANTE – DA LEGGERE SENZA RITARDO.</strong></h1>
<p style="text-align: center;"><em>Riproponiamo la presente Newsletter poichè, per errore,  è stata pubblicata una versione in bozza non ancora completata.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-4253" style="border: 1px solid black; margin: 6px 9px;" title="Formazione sicurezza del lavoro 2012" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/Fotolia_20425617_S1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" />Come anticipato con <a href="http://berniericonsulting.com/safety/sicurezza-del-lavoro-accordo-stato-regioni-4207">QUESTA NEWS</a>, è stato pubblicato in gazzetta ufficiale un provvedimento (attuativo del D.lgs 81/08) che riforma e rivoluziona la formazione dei lavoratori, in materia di sicurezza del lavoro, prevedendo una serie di requisiti minimi in merito a durata, programmi, organizzazione.<br />
Contrariamente a quanto affermato da numerose fonti, l’entrata in vigore del provvedimento è il 26 gennaio 2012.<br />
Il nuovo scenario rappresenta un elemento da considerare attentamente per gli ingenti costi che comporta.</p>
<p>In sintesi ecco gli elementi di maggior rilievo:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">
<h2><strong>Obbligo di legge vigente dal 26/01/2012</strong></h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;">Per tutti i lavoratori è obbligatorio un corso di <strong>formazione generale</strong> della <strong>durata minima di 4 ore</strong>.<br />
Questa formazione non è soggetta ad aggiornamento e costituisce credito formativo permanente.I neoassunti che non sono provvisti di tale formazione, devono essere formati entro 60 giorni dall’azienda che li assume.I lavoratori già in forza sono esentati da questa formazione se, in passato, hanno seguito un percorso di formazione in materia di sicurezza del lavoro secondo la previgente normativa.</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;">Per tutti i lavoratori è obbligatorio un ulteriore corso di <strong>formazione specifico </strong>la cui <strong>durata può essere di 4, 8 o 12 ore</strong>, in funzione del codice ateco e del relativo livello di rischio aziendale.<br />
Questa formazione può essere evitata solo se il lavoratore ha già un attestato di formazione specifica e proviene da un azienda operante nello stesso settore ateco della nuova azienda.<br />
In caso contrario, la formazione deve essere erogata <strong>entro 60 giorni</strong>  dal nuovo datore di lavoro.I lavoratori già in forza sono esentati da questa formazione se, in passato, hanno seguito un percorso di formazione in materia di sicurezza del lavoro secondo la previgente normativa.<br />
.</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;">La formazione specifica è soggetta sia a ripetizione che ad aggiornamento:<strong></strong><strong> </strong></p>
<ul>
<li><strong>RIPETIZIONE</strong>: si tratta della mera ripetizione della formazione da effettuare <strong>in modo periodico</strong>. La periodicità è determinata dal datore di lavoro in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.<strong></strong><strong></strong></li>
</ul>
<ul>
<li><strong>AGGIORNAMENTO</strong>: ogni lavoratore deve frequentare almeno<strong> 6 ore di aggiornamento ogni 5 anni</strong>.</li>
</ul>
<p>L’aggiornamento riguarda:<br />
- approfondimenti giuridico-normativi ;<br />
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;<br />
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda<br />
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.</p>
<p>I lavoratori che hanno effettuato, in passato, la formazione da più di 5 anni alla data del 11/01/2012 devono completare l’aggiornamento di 6 ore entro l’11/01/2013.<br />
I lavoratori che hanno effettuato, in passato, la formazione da meno di 5 anni alla data del 11/01/2012 possono completare l’aggiornamento di 6 ore in 5 anni.</p>
<p>.</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;"><strong>I docenti</strong> devono possedere specifici requisiti di esperienza almeno triennale in materia di salute e Sicurezza sul Lavoro.<br />
.</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;">I corsi sono soggetti a specifiche modalità organizzative in merito a documentazione, programmi didattici, modalità di erogazione, rilascio di attestati, tipo di formazione, ecc.<br />
.</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;">I corsi di formazione devono essere organizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, e agli organismi paritetici ove esistenti.<br />
.</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;">La formazione qui descritta rappresenta la <strong>FORMAZIONE DI BASE PER TUTTI I LAVORATORI</strong>, non include la formazione che singoli lavoratori devono seguire, qualora rientrino nei casi previsti dal D.Lgs 81/08: attrezzature particolari (es. muletti), cantieri, DPI, lavori in altezza, scale, movimentazione manuale dei carichi, uso di videoterminale, agenti fisici, sostanze pericolose, agenti biologici, atmosfere esplosive, spazi confinati, ecc.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="size-medium wp-image-4284 aligncenter" title="Separatore Light" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/Separatore-Light-300x28.png" alt="" width="300" height="28" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h1><strong><img class="alignleft  wp-image-2155" title="bouee" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/bouee2.png" alt="" width="136" height="136" />ECCO COME COMPORTARSI PER ADEMPIERE A QUANTO RICHIESTO DALLE NUOVE NORME:</strong></h1>
<h2></h2>
<h2><strong>Cosa fare per i neoassunti?</strong></h2>
<p>I neoassunti possono rientrare in eventuali programmi di formazione aziendale già approvati prima del 26/01/2012 (vedi sotto).</p>
<p>In questo caso non sono soggetti ai nuovi obblighi.<br />
In mancanza, i neoassunti devono essere formati secondo le nuove modalità.</p>
<ul>
<li>È necessario che i neoassunti comunichino formalmente alla propria azienda se e quali corsi di formazione hanno frequentato (dando copia degli attestati) e che tali dati vengano segnalati tempestivamente a Bernieri Consulting.</li>
<li>Devono subito essere iscritti ai corsi che si svolgono periodicamente, ogni mese, presso la nostra sede di via Melzi d’Eril 26, Milano. (si veda il box riportato più sotto con i dettagli della formazione)</li>
<li>LA FORMAZIONE DEVE ESSERE COMPLETATA ENTRO 60 GIORNI DALL’ASSUNZIONE. I termini sono tassativi e, in caso di ritardo nella formazione, è possibile essere sanzionati, anche sulla base di una verifica documentale, per i quattro anni successivi all’assunzione (termine di prescrizione).</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Cosa fare per i lavoratori già in forza?</h2>
<p style="text-align: justify;">I lavoratori che hanno frequentato corsi di formazione in passato, <strong>non devono sottoporsi alla nuova formazione generale né a quella specifica solo se hanno frequentato, in passato, corsi di formazione in materia di sicurezza del lavoro conformi alle norme di legge e alle indicazioni presenti nei rispettivi contratti collettivi.</strong><strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;">I lavoratori che hanno frequentato corsi di formazione da meno di 5 anni devono effettuare l’aggiornamento della formazione specifica (di 6 ore) entro 5 anni.<br />
I lavoratori che hanno frequentato corsi di formazione da più di 5 anni devono effettuare l’aggiornamento della formazione specifica (di 6 ore) entro l’11/01/2013</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter" title="Separatore Light" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/Separatore-Light-300x28.png" alt="" width="300" height="28" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">.</p>
<h2><img class="aligncenter size-medium wp-image-4254" title="Offerta formativa" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/Fotolia_9079869_M-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></h2>
<h2></h2>
<h2>L’OFFERTA FORMATIVA</h2>
<p>Abbiamo messo in calendario un pacchetto formativo completo, conforme alla nuova normativa, denominato ASR2012.</p>
<p style="text-align: left;">Il pacchetto comprende:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong>Corso di formazione generale</strong> – erogato presso la nostra sala corsi (via Melzi d’Eril 26, Milano)<strong><br />
ogni primo lunedì del mese, dalle 14:00 alle 18:00. Costo: 60 Euro</strong> per partecipante. (-20% aziende con contratto di consulenza)<strong> <a href="http://goo.gl/hj1Vx">CLICCA QUI PER ISCRIVERTI</a></strong></li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Corso di formazione specifica</strong>- erogato presso la nostra sala corsi (via Melzi d’Eril 26, Milano)</li>
</ul>
<blockquote>
<ul>
<li>Per le aziende a <strong>rischio basso</strong> e per i lavoratori d’ufficio di tutte le aziende: <strong>ogni secondo lunedì del mese, dalle 9.00 alle 13.00</strong>. Costo: <strong>50 Euro per partecipante</strong>. (-20% aziende con contratto di consulenza)<a href="goo.gl/hj1Vx"></a><strong> <a href="http://goo.gl/hj1Vx">CLICCA QUI PER ISCRIVERTI</a></strong></li>
<li>Per le aziende a <strong>rischio medio</strong>: <strong>ogni secondo lunedì del mese, dalle 9.00 alle 18.00. Costo: 120 Euro </strong>per partecipante. (-20% aziende con contratto di consulenza)<strong> <a href="http://goo.gl/hj1Vx">CLICCA QUI PER ISCRIVERTI</a></strong></li>
<li>Per le aziende a <strong>rischio elevato: ogni secondo lunedì del mese, dalle 9.00 alle 18.00 e il giorno successivo dalle 9.00 alle 13.00. Costo: 180 Euro</strong> per partecipante. (-20% aziende con contratto di consulenza)<a href="goo.gl/hj1Vx"></a><strong> <a href="http://goo.gl/hj1Vx">CLICCA QUI PER ISCRIVERTI</a></strong></li>
</ul>
</blockquote>
<ul>
<li><strong>Corso di aggiornamento</strong> &#8211; erogato presso la nostra sala corsi (via Melzi d’Eril 26, Milano)<strong><br />
ogni terzo lunedì del mese, dalle 9.00 alle 16.00. Costo: 120 Euro </strong>(-20% aziende con contratto di consulenza)<strong> <a href="http://goo.gl/hj1Vx">CLICCA QUI PER ISCRIVERTI</a></strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per le tipologie di corso di formazione per le quali è previa l’erogazione con Formazione a Distanza (FAD), abbiamo realizzato quanto necessario per garantire anche questa comoda modalità di fruizione, in piena conformità alle nuove e specifiche regole:</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Corso di formazione generale &#8211; FAD</strong> – erogato per via telematica, accessibile ogni giorno, ad ogni ora.<br />
<strong>Costo: 60 Euro per partecipante</strong>. (-20% aziende con contratto di consulenza)<br />
<a href="goo.gl/hj1Vx"></a><strong> <a href="http://goo.gl/hj1Vx">CLICCA QUI PER ISCRIVERTI</a></strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Corso di aggiornamento &#8211; FAD</strong> &#8211; erogato per via telematica, accessibile ogni giorno, ad ogni ora.<br />
<strong>Costo: 60 Euro per partecipante</strong>. (-20% aziende con contratto di consulenza)<br />
<a href="goo.gl/hj1Vx"></a><strong> <a href="http://goo.gl/hj1Vx">CLICCA QUI PER ISCRIVERTI</a></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter" title="Separatore Light" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/Separatore-Light-300x28.png" alt="" width="300" height="28" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><img class="alignright size-thumbnail wp-image-98" style="border: 1px solid black; margin: 5px 9px;" title="3d human with a pig bank" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/3dw_soldini-200x200.jpg" alt="" width="200" height="200" />CONDIZIONI PARTICOLARI:</strong></p>
<ul>
<li><strong>Le aziende assistite da contratto di consulenza possono usufruire di uno sconto del 20% sui prezzi indicati.</strong></li>
<li><strong>Le aziende che inviano più lavoratori possono usufruire di uno sconto extra pari al 50% per ogni corsista oltre il secondo.</strong></li>
<li>Le aziende clienti dei partner di Bernieri Consulting possono usufruire di uno sconto del 20% sui prezzi indicati.</li>
<li>Le singole formule di sconto non sono cumulabili.</li>
</ul>
<p>E’ inoltre possibile richiedere la <strong>formazione ON SITE, presso la sede dell’azienda cliente</strong>, alle seguenti condizioni:</p>
<ul>
<li>Corso generale – 4 ore: 500 Euro tutto compreso, fino a 35 partecipanti.</li>
<li>Corso specifico rischio basso – 4 ore: 500 Euro tutto compreso, fino a 35 partecipanti.</li>
<li>Corso specifico rischio medio – 8 ore: 800 Euro tutto compreso, fino a 35 partecipanti.</li>
<li>Corso specifico rischio alto – 12 ore: 1300 Euro tutto compreso, fino a 35 partecipanti.</li>
<li>Corso di aggiornamento completo – 6 ore: 800 Euro tutto compreso, fino a 35 partecipanti.</li>
<li>Corso di aggiornamento annuale – 1,5 ore: 300 Euro tutto compreso, fino a 35 partecipanti.</li>
</ul>
<p style="text-align: right;">(il limite di 35 partecipanti è un vincolo normativo)</p>
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		<title>Privacy: entro 3 mesi le modifiche alla normativa sui cookies</title>
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		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 10:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor Privacy</dc:creator>
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			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/database-monto-cookies.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4228" style="margin: 4px 9px;" title="database monto cookies" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/database-monto-cookies-178x200.png" alt="" width="178" height="200" /></a>Con la legge comunitaria 2010 (in vigore dal 17 gennaio 2012) è stata prevista una delega al Governo ad adottare <strong>entro tre mesi</strong> un decreto legislativo di <strong>recepimento della direttiva 2009/136/Ce</strong> (direttiva e-Privacy in materia di cookies).</p>
<p>Oggi la materia è regolata dall&#8217;articolo 122 del Codice privacy (D.Lgs 196/03) che vieta l&#8217;installazione di cookies con finalità di profilazione degli utenti, a prescindere dal consenso di questi ultimi.</p>
<p>E&#8217; previsto un «rafforzamento delle prescrizioni in tema di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni, nonché di protezione dei dati personali e delle informazioni già archiviate nell&#8217;apparecchiatura terminale, fornendo all&#8217;utente indicazioni chiare e comprensibili circa le modalità di espressione del proprio consenso, in particolare mediante le opzioni dei programmi per la navigazione nella rete internet o altre applicazioni».</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>La direttiva 2009/136/CE prevede che: «Possono verificarsi tentativi da parte di terzi di archiviare le informazioni sull&#8217;apparecchiatura di un utente o di ottenere l&#8217;accesso a informazioni già archiviate, per una varietà di scopi che possono essere legittimi (ad esempio, alcuni tipi di marcatori, «cookies») o implicare un&#8217;intrusione ingiustificata nella sfera privata (ad esempio software spia o virus). Conseguentemente è di fondamentale importanza che gli utenti siano informati in modo chiaro e completo quando compiono un&#8217;attività che potrebbe implicare l&#8217;archiviazione o l&#8217;ottenimento dell&#8217;accesso di cui sopra. Le modalità di comunicazione delle informazioni e di offerta del diritto al rifiuto dovrebbero essere il più possibile chiare e comprensibili».</em></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://berniericonsulting.com/privacy-by-design"><img class="aligncenter" style="border: 0px solid; width: 200px; height: 200px;" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/cerchi200.png" alt="Cerchi consulenza? Clicca QUI" width="200" height="200" /></a></p>
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