Sta per entrate in vigore il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, varato con la legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. n.196 del 23 agosto 2010).

A partire dal 7 settembre 2010 è previsto, per una migliore individuazione dei soggetti operanti in cantiere, l’obbligo di indicare:

  • nella bolla di consegna del materiale numero di targa e nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività dei cantieri (articolo 4);
  • nella tessera di riconoscimento di cui all’articolo 18, comma 1, lettera u), e dall’articolo 26 del testo unico in materia di sicurezza del lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
  • Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l’indicazione del committente.

In sintesi, la tessera di riconoscimento dei lavoratori dipendenti DEVE CONTENERE ALMENO:

  • fotografia del lavoratore
  • generalità del lavoratore
  • indicazione del datore di lavoro
  • data di assunzione
  • (in caso di subappalto) la relativa autorizzazione

La tessera dei lavoratori autonomi deve contenere almeno:

  • fotografia
  • le proprie generalità
  • l’indicazione del committente

Contrariamente a quanto affermato da alcuni organi di informazione, queste disposizioni si applicano a TUTTI, sia a chi è destinato ad operare in un appalto pubblico che privato, sia in ambito edile, che in ambito non edile.

La sanzione, nel caso in cui i tesserini identificativi non dovessero essere conformi alla norma su esposta, è la seguente:

Per le imprese: sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500 per ciascun lavoratore

Per i lavoratori autonomi: sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300

.

Riportiamo il testo dell’articolo 5 della LEGGE 13 agosto 2010, n. 136 che, di fatto, modifica il D.Lgs 81/08 agli articolo 18, 21 e 2, per quanto riguarda i contenuti delle tessere di riconoscimento.

 Art. 5.
            (Identificazione degli addetti nei cantieri)
1. La tessera di riconoscimento di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera u), del decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  deve
contenere, oltre agli elementi ivi  specificati,  anche  la  data  di
assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.  Nel
caso di lavoratori autonomi, la  tessera  di  riconoscimento  di  cui
all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto  legislativo
n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.