Privacy: le semplificazioni di Monti cancellano il DPS
Il DPS, Documento Programmatico sulla Sicurezza, già oggetto di numerosi aggiustamenti normativi, è stato aborgato e scompare dal D.Lgs 196/03 e, di conseguenza, dagli adempimenti in materia di protezione dei dati personali.
Il consueto appuntamento del 31 marzo non vedrà più alcun aggiornamento obbligatorio, anche per i pochi soggetti che, fino a ieri, erano comunque tenuti alla redazione del DPS. Scompare ovviamente anche l’autocertificazione alla quale erano tenuti i soggetti già esclusi dall’obbligo di redazione del DPS e “graziati” dalle modifiche normative giunte nel corso degli ultimi 2 anni.
Senza entrare nel merito della bontà del provvedimento (non ci compete), segnaliamo un risvolto che, a nostro giudizio, è di particolare interesse per le aziende: l’abrogazione di un obbligo di legge, il cui mancato adempimento è sanzionato penalmente, comporta l’”abolitio criminis”, ossia il venir meno della fattispecie penalmente rilevante. La diretta conseguenza è la non punibilità delle violazioni dell’obbligo abolito, commesse sotto la previgente normativa.
In pratica, le aziende e gli enti che non hanno mai predisposto il DPS, o che lo hanno predisposto in modo errato e incompleto, non potranno essere oggetto di sanzione nemmeno per i 4 anni precedenti (termine di prescrizione del reato permanente).
AGGIORNAMENTO del 11/02/2012: il decreto semplificazioni è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 – Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. GU n. 33 del 9-2-2012 – Suppl. Ordinario n.27 Testo in vigore dal: 10-2-2012
Ecco il testo dell’articolo 47 del Decreto sulle semplificazioni:
(Semplificazioni in materia di dati personali)
1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 21 dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e’ altresi’ consentito quando e’ effettuato in attuazione di protocolli d’intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita’ organizzata stipulati con il Ministero dell’interno o con i suoi uffici periferici di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.»;
b) all’articolo 27, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Si applica quanto previsto dall’articolo 21, comma 1-bis.”;
c) all’articolo 34 e’ soppressa la lettera g) del comma 1 ed e’ abrogato il comma 1-bis;
d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all’allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26. )
(In neretto sono evidenziate le modifiche al testo di legge che determinano l’abrogazione del DPS.)