DECRETO 11 aprile 2011 Disciplina delle modalita’ di effettuazione delle
verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche’ i
criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto
legislativo.
E’ stato pubblicato il decreto legge, attuativo del D.Lgs 81/08, testo unico in materia di sicurezza del lavoro, volto a regolare le modalità di verifica sulle attrezzature da lavoro eseguite da INAIL e ASL territoriali e disciplinare contemporaneamente modalità e condizioni per le quali attuazione della medesima verifica possa essere eseguita da altri soggetti , pubblici o privati.
Il decreto stabilisce anche i criteri di abilitazione dei soggetti pubblici o privati per poter effettuare le verifiche di cui all’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008.
Le attrezzature di lavoro soggette a monitoraggio e controllo da parte di INAIL e ASL sono le seguenti:
- Apparecchi si sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga (Gruppo SC);
- sollevamento persone (Gruppo SP);
- gas, vapore, riscaldamento (Gruppo GVR);
- generatori di vapore d’acqua;
- tubazioni (gas, vapori, liquidi);
- Generatori di calore a combustibile solidio, liquido o gasso per impianti;centrali di riscaldamento ad acqua;
- Forni per industrie chimiche e simili.
Il decreto non è integralmente conoscibile poichè l’allegato IV non è stato correttamente pubblicato nè dal Ministero ne dall’IPZDS.
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