Regolamento UE 453/2010 SDS-CLP-REACH
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Il 31 maggio 2010 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento N. 453/2010 della Commissione del 20 maggio 2010, recante modifiche del Regolamento (CE) 1907/2006 concernente la Registrazione, la Valutazione, l’Autorizzazione e la Restrizione delle sostanze chimiche (Regolamento REACH).
Il Regolamento N. 453/2010 apporta varie novità dal 1 dicembre 2010 alle SDS (Schede Dati di Sicurezza). E’ obbligatorio ed applicabile in tutti gli Stati Membri, entra in vigore il 20 giugno 2010. Gli Allegati I e II contengono due differenti formati da adottare sia per le sostanze sia per le miscele (con alcune specifiche deroghe).
Alla luce dei nuovi criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e miscele dettati dal CLP (Regolamento 1272/2008/CE), il Regolamento N. 453/2010 sostituisce l’Allegato II del Regolamento REACH che indica i requisiti per la compilazione delle Schede Dati di Sicurezza (SDS).
In particolare il Regolamento N. 453/2010 suddivide l’Allegato II in due Allegati con differenti obblighi e date di attuazione, apporta alcune modifiche di contenuto nelle SDS quali l’inserimento obbligatorio a partire dal 1° dicembre 2010 e sino al 1° giugno 2015 della doppia classificazione delle sostanze ovvero sia in base alla Direttiva 67/548/CEE sia in base al Regolamento CLP.
Le modalità di adozione degli Allegati I e II sono:
- fino al 30 novembre 2010, i fornitori di sostanze e miscele potranno redigere le SDS secondo i requisiti indicati dall’attuale Allegato II del Regolamento REACH. Da notare che le SDS compilate secondo la Direttiva 2001/58/CE sono ancora utilizzabili senza cambiamenti di formato quali l’inversione dei punti 2 e 3, l’inserimento della e-mail del compilatore, salvo cambiamenti rilevanti ( indicati dall’art.31 del Regolamento REACH).
- dal 1° dicembre 2010, i fornitori di sostanze e miscele, dovranno obbligatoriamente fornire SDS redatte in conformità all’Allegato I del Regolamento N. 453/2010 con queste deroghe: fornitori di sostanze immesse sul mercato anteriormente al 30 novembre 2010, per le quali vige la deroga di 2 anni per l’applicazione dei requisiti CLP di classificazione ed etichettatura e per le quali non è necessaria la revisione del contenuto della SDS, non hanno l’obbligo di aggiornamento del formato delle stesse fino al 30 novembre 2012; fornitori di miscele già immesse sul mercato non hanno obbligo di aggiornamento del formato delle SDS fino al 30 novembre 2012 , se non è necessaria una revisione del contenuto delle stesse.
- dal 1°giugno 2015 i fornitori di sostanze e miscele, dovranno obbligatoriamente fornire SDS redatte in conformità all’Allegato II del Regolamento N. 453/2010 con queste deroghe: fornitori di miscele immesse sul mercato anteriormente al 1°giugno 2015, per le quali vige la deroga di 2 anni per l’applicazione dei requisiti CLP di classificazione ed etichettatura e per le quali non è necessaria la revisione del contenuto della SDS, non hanno l’obbligo di aggiornamento del formato delle stesse fino al 31 maggio 2017.
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| golamento N. 453/2010 apporta varie novità dal 1 dicembre 2010 alle SDS Schede Dati di Sicurezza. E’ obbligatorio ed applicabile in tutti gli Stati Membri, entra in vigore il 20 giugno 2010. Gli Allegati I e II contengono due differenti formati da adottare sia per le sostanze sia per le miscele con alcune specifiche deroghe. | ||
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Il 31 maggio 2010 la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ha pubblicato il Regolamento N. 453/2010 della Commissione del 20 maggio 2010, recante modifiche del Regolamento (CE) 1907/2006 concernente… |
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