Sicurezza del lavoro: ecco le linee guida per l’effettuazione dei controlli previsti dai Regolamenti REACH e CLP in Lombardia.
Pubblichiamo le linee guida per l’effettuazione dei controlli previsti dai Regolamenti REACH e CLP in Lombardia
Ecco in sintesi ciò che prevede il quadro normativo di riferimento:
Accordo Rep. 181/CSR del 29/10/2009, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs 28/08/1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del regolamento CE n. 1907/2006 (G.U. n. 285 del 7 dicembre 2009), recepito da Regione Lombardia con d.g.r. IX/1534 del 6 aprile 2011
1. individua Regione Lombardia, nella Direzione Generale Sanità, quale Autorità per i controlli REACH, attribuendole funzioni di programmazione, coordinamento e raccordo istituzionale con l’Autorità competente nazionale – Ministero della Salute;
2. individua nelle Aziende Sanitarie Locali (ASL) – cui spettano, ai sensi della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, il controllo e la vigilanza sulle sostanze pericolose - le articolazioni territoriali che, tramite il Dipartimento di Prevenzione Medico (DPM), effettuano il controllo ufficiale sull’applicazione del Regolamento REACH e delle norme collegate in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e miscele pericolose (Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP), D.Lgs 52/1997, D.Lgs 65/2003);
3. conferma, ai sensi della l.r. 5 dicembre 1983, n. 90, la competenza delle ASL in ordine alle funzioni amministrative riguardanti l’irrogazione di sanzioni per violazioni commesse sul territorio lombardo al Regolamento REACH e alle norme collegate (Regolamento CLP, D.Lgs 52/1997 e D.Lgs 65/2003);
4. stabilisce che i proventi delle sanzioni siano destinati ai DPM delle ASL con finalità di incrementare qualità e quantità dell’attività di vigilanza e ispezione a tutela della popolazione e dei lavoratori dai rischi chimici.
I controlli, basati per uniformità sulle linee guida, saranno articolati come segue:
L’ASL comunica all’impresa così selezionata la data di effettuazione del controllo con un preavviso di almeno 15 gg.
Il controllo ha lo scopo di verificare, in particolare:
- l’avvenuta presentazione della registrazione o, per le sostanze in regime transitorio, della pre-registrazione;
- l’esistenza e l’efficacia di un sistema di gestione e controllo delle sostanze, delle miscele e degli articoli;
- la presenza e la conformità, ai sensi dell’art. 31 del Regolamento REACH, delle SDS;
- la presenza, ove previsto, degli allegati tecnici alla SDS con la sintesi degli scenari di esposizione;
- il rispetto degli usi identificati e delle relative precauzioni, nonché delle misure per il controllo dell’esposizione, come riferite nelle specifiche sottosezioni della SDS;
- l’idoneità e l’adeguatezza dei dispositivi di protezione individuali previsti per gli usi identificati delle sostanze o miscele;
- l’avvenuta comunicazione lungo la catena di approvvigionamento;
- la corretta classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele pericolose ai sensi di quanto previsto dal Regolamento CLP e dal D.Lgs 65/2003;
- l’avvenuta presentazione della notifica di cui agli artt. 40 e 49 del Regolamento CLP
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