duvriDopo l’entrata in vigore del D.Lgs 81/08, in particolare dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs 106/09, ogni impresa si confronta quotidianamente con gli adempimenti necessari per regolarizzare la sicurezza degli appalti. Le aziende non correttamente assistite, hanno la tendenza, nel dubbio, ad esigere il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) ad ogni attività effettuata in appalto da soggetti terzi. La materia è correntemente regolata dall’articolo 26 del D.Lgs 81/08.

La normativa è molto più precisa e fa delle importanti distinzioni che meritano di essere salvaguardate.

Innanzitutto, si esclude dall’obbligo di predisposizione del DUVRI, qualsiasi appalto i cui lavori o servizi abbiamo una durata non superiore a due giorni, intesi come lavoro complessivo pari a non più di 16 ore (purchè non comportante una serie di rischi particolari e analiticamente indicati).

Sono escluse, a prescindere dalla durata, anche tutti i servizi di natura intellettuale e le mere forniture di materiali o attrezzature.

Applicare correttamente quanto sopra non è affatto semplice, anche perchè il testo di legge può essere interpretato con svariati criteri, più o meno restrittivi e, sovente, non universalmente condivisi.

Per orientarsi, occorre prendere in considerazione altre fonti oltre al mero testo di legge. Fortunatamente, in questo caso, possiamo far ricorso ai provvedimenti emanati dagli enti preposti ai controlli sull’applicazione del citato decreto.

In un recente documento avente valore di circolare, valido e vincolante per tutte le regioni e, pertanto, per tutte le ASL (Si veda un nostro recente articolo pubblicato QUI), si legge un passaggio, francamente non molto condivisibile a parere dello scrivente, ma che legittima e apre la strada ad interpretazioni “di favore” del dato normativo.

Ecco il testo in questione: “…, le attività di verifica di macchine e impianti e, più in generale, le attività di controllo e  vigilanza devono intendersi come “servizi di natura intellettuale” e pertanto non soggette alle disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008, per effetto delle disposizioni di cui al comma 3 bis dello stesso articolo 26. Resta inteso che l’accesso degli operatori deve comunque essere garantita alle condizioni di sicurezza di cui al comma 1 e 2. Per quanto concerne i requisiti tecnico professionali di cui all’art. 26 comma 1 D.Lgs. 81/2008 e succ. mod., si presume che gli enti individuati dalla legislazione vigente per l’effettuazione delle verifiche periodiche ne siano in possesso per riconoscimento ex–lege.”

Qualificare l’attività ispettiva come meramente intellettuale è sicuramente corretto, tuttavia, le attività di verifica di macchine, che comporta necessariamente l’utilizzo di tester, l’azionamento di macchine, impianti e apparati, nonché l’accesso ad aree tecniche (cavedi, locali macchine, locali tecnici) e la verifica di parti interne, certamente implica qualcosa di più di una mera attività intellettuale.

In ogni caso, se un ente tanto autorevole come il “coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e Province Autonome, gruppo di lavoro interregionale Macchine e impianti“  ha definito tali attività come intellettuali, certamente con cognizione di causa, allora, ogni azienda e consulente deve prenderne atto e, dovendo valutare la natura delle prestazioni erogate, potrà, anzi, dovrà, attuale il medesimo criterio.

Infine, per inciso, definire l’attività di un ente come qualificata con riferimenti alle caratteristiche tecnico professionali, solo perchè la legge affida a quell’ente un determinato servizio, è un affermazione errata ed illogica. E’ necessario effettuare un corretto coordinamento e attuare tutti gli obblighi di legge, anche nel caso in cui si chiami, per esempio, la ASL o l’ISPES ad eseguire un attività di verifica o certificazione su impianti o macchine che, ovviamente, costituisce un appalto.

Il Garante per la protezione dei dati personali (Garante Privacy) ha emesso due provvedimenti, di egual contenuto, che fanno il punto su una annosa questione: le spese per l’accesso ai dati.
Ai sensi Del D.lgs 196/03, art. 7 e seguenti, chiunque può richiedere a chi tratta dati, di conoscere:

a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

Garantire l’accesso ai dati ha ovviamente un costo che, tuttavia, non può diventare un ostacolo all’esercizio di un legittimo diritto da parte degli interessati.

La normativa, in materia prevede quanto segue:

Art. 10 comma 7. Quando, a seguito della richiesta di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l’importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all’entità delle richieste ed è confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all’atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.

Nei nuovi provvedimenti, emessi a carico di enti operanti nella tutela del credito e delle centrali rischi, si legge quanto segue:

a) tutte le volte in cui l’interessato richieda espressamente il riscontro attraverso l’invio a mezzo di posta elettronica, lo stesso dovrà essere reso a titolo gratuito;

b) una sola volta nell’arco di ciascun anno solare, l’interessato, a prescindere dalla modalità prescelta per ottenere il riscontro richiesto, avrà il diritto di esercitare a titolo gratuito le facoltà previste dall’art. 7, commi 1 e 2 lett. a), b), c);

c) per le richieste successive alla prima nell’arco di ciascun anno solare, formulate ai sensi dell’ art. 7, commi 1 e 2 lett. a), b), c), i titolari potranno richiedere un contributo spese commisurato ai costi effettivamente sostenuti e, comunque, fino ad un massimo di euro sette (comprensivo di spese postali);

d) qualora sia presentata una richiesta incompleta da parte di un soggetto che, comunque, risulti individuato e legittimato, e si renda indispensabile instaurare un contatto con il medesimo per acquisire le informazioni necessarie per fornire un idoneo riscontro, il contributo spese non dovrà eccedere i costi effettivamente sostenuti e, in ogni caso, non dovrà superare l’importo di euro tre.

Il Garante, fondamentalmente, richiama e rinnova il contenuto della deliberazione dalla deliberazione n. 14/2004, tuttora vigente(LINK).

Il Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e Province Autonome, gruppo di lavoro interregionale “Macchine e impianti”, ha elaborato e pubblicato le “Prime indicazioni operative modifiche apportate dal D.Lgs. 106/2009 al Titolo III del D. Lgs. 81/2008, in relazione alle modifiche apportate al Titolo III del D.Lgs. 9 aprile 2008 dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”

Con questo documento, le Regioni, forniscono le prime indicazioni operative, in attesa dell’emanazione delle necessarie circolari esplicative e dei decreti attuativi da parte dei competenti Ministeri secondo quanto prescritto dal D.Lgs 81/08.

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Eccone il contenuto in sintesi:

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Verifiche periodiche di attrezzature di lavoro (art. 71)

Si ritiene suscettibile di interpretazione non univoca l’art. 44 comma d) del D.Lgs. 106/2009 in rapporto all’art. 71 comma 12 del D.Lgs. 81/2008, per il quale sono attesi i necessari chiarimenti da parte  dei ministeri competenti. Nel frattempo si ritiene giuridicamente inapplicabile l’art. 71 comma 11 come modificato, in quanto ancora non sono stati definiti i requisiti di abilitazione degli organismi pubblici e privati.
In attesa di tale definizione, il soggetto titolato ad effettuare la verifica di primo impianto (di cui all’art.   4 del D.M. 329/2004)  per le attrezzature a pressione installate ed assemblate dall’utilizzatore, è esclusivamente l’ISPESL (per  effetto dell’art. 9 comma 6 lett. e D.Lgs. 81/2008). Per le attrezzature a pressione certificate come insiemi vale quanto previsto dal D.M. 329/04 (art. 5 e 6 ).
Per le verifiche periodiche delle attrezzature in pressione si fa riferimento al D.M. 329/04 e alla normativa tecnica previgente.

Relativamente alle competenze e alle procedure per l’effettuazione della prima verifica periodica delle attrezzature di sollevamento:

  • Macchine messe in servizio prima del 15 maggio 2008: si applica la procedura della Circolare MICA n° 162054/97.
  • Macchine messe in servizio dopo il 15 maggio 2008: si applica la procedura dell’art. 71 comma 11 D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009. L’ASL può intervenire su richiesta del datore di lavoro, trascorsi 60 giorni dalla richiesta all’ISPESL, solo previa verifica che l’ISPESL non abbia effettivamente avviato le procedure per l’effettuazione della prima verifica periodica. Tale verifica può  avvenire,  ad esempio, acquisendo copia della lettera di richiesta di verifica periodica e della ricevuta di ritorno, in caso di RAR,  o di timbro autentico di ricevuta da parte dell’Ispesl competente per territorio.

Si considera ancora non applicabile il regime di verifiche periodiche previsto per gli ascensori da cantiere, per le piattaforme autosollevanti su colonne e per i carrelli semoventi a braccio telescopico, in quanto devono ancora essere emanati i relativi regolamenti attuativi (ex. Art. 71 comma 13 D.Lgs. 81/2008).

Si evidenzia che il soggetto obbligato dall’art. 71 comma 11 è il datore di lavoro, che pertanto è tenuto a richiedere l’effettuazione delle verifiche periodiche. La mancata esecuzione delle verifiche periodiche, determinata dalla mancata richiesta di verifica periodica alle scadenze di legge, è punita con la sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 87 comma 4.

Il Caso Google-Vividown, di cui abbiamo dato notizia tempestivamente alla lettura del dispositivo, si arricchisce di un importante tassello: il deposito in segreteria del tribunale delle motivazioni della sentenza.
Il documento, di ben 111 pagine, è disponibile integralmente e scaricabile da questo link:  Sentenza Google Vividown 1972-2010.

Ricordiamo che il giudice ha stabilito una condanna pari a 6 mesi per tutti gli imputati: Drummond david Carl; De Los Reyes George; Fleischer Peter Andrew; Arvind Desikan.

La condanna è stata emessa per violazione degli articolo 110, 167, comma 1 e 2 D.Lgvo 196/03 (Codice Privacy)    per aver trattato dati personali in violazione degli articoli 23, 17 e 26 del medesimo decreto (con nocumento della persona interessata e con fine di lucro).

La sentenza è particolarmente lunga e articolata e, dopo un attento esame, pubblicheremo un articolato commento.

By Privacy-by-design.

E’ stato ufficialmente anticipato dal ministro dell’ambiente Stefania Prestigiacomo che, al consiglio dei ministri di Venerdì 16/04, verrà presentato e approvato un decreto di proroga per la presentazione del MUD 2010 (Rifiuti 2009).

La data limite entro la quale presentare il MUD si sposta pertanto dal 30/04/2010 al 30/06/2010, due mesi in più per:

  • evitare la sovrapposizione con la scadenza dell’iscrizione al SISTRI (II gruppo)
  • attendere le istruzioni e le indicazioni necessarie per l’utilizzo dei nuovi formulari

Infatti il decreto consentirà alle aziende di utilizzare un modello cartaceo di Mud, aggiornato con le indicazioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e non il Mud elettronico che era stato introdotto nel dicembre del 2008 e che sarebbe dovuto entrare in vigore con la dichiarazione di quest’anno.

Il decreto riporterà quindi l’adempimento ad uno stato  non diverso rispetto al passato: in attesa dell’entrata in funzione nei prossimi mesi del Sistri, si procederà con il consueto sistema cartaceo.

Bernieri Consulting è a disposizione per approfondire le tematiche ambientali per le aziende interessate: CLICCA QUI.

La realizzazione dell’expo 2015 a Milano si fonda sul concetto safety by design .

La regione Lombardia ha pubblicato le Linee Guida, obbligatorie per i cantieri riguardanti l’expo 2015, che si sommano e integrano quanto contenuto nel D.Lgs 81/08.

Verranno applicate ad ogni cantiere temporaneo o mobile finalizzato alla realizzazione dell’area espositiva. Le linee guida hanno valore di circolare, pertanto saranno fatte rispettare da tutti gli enti pubblici coinvolti: ASL, VVF, ecc.

L’obiettivo e i presupposti dell’azione sono i seguenti:

  • ridurre fortemente il fenomeno infortunistico,
  • garantire i massimi livelli di tutela della salute e sicurezza sul lavoro all’interno dei cantieri di EXPO 2015;
  • la responsabilità nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro riguarda l’intera organizzazione, dai vertici fino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni le competenze;
  • la salute e la sicurezza sul lavoro ed i relativi risultati sono parte integrante della gestione aziendale.

Sono previste procedure unificate e rigorose che dovranno essere attentamente seguite da tutte le aziende coinvolte. La preventiva organizzazione e l’approccio safety by design, fa si che ogni attore presente nei cantieri possa conoscere preventivamente le procedure, le formalità e i requisiti per poter operare. Le aziende che non rispetteranno queste linee guida, non potranno entrare e operare nel cantieri expo 2015.

Ecco, in estrema sintesi, gli elementi particolarmente significativi delle procedure introdotte:

  • qualificazione tecnico professionale delle imprese
  • adempimenti quali PSC, POS
  • verifica dei POS, del  loro contenuto e validità
  • procedura di accesso al cantiere
  • formazione ed addestramento dei lavoratori
  • verifica della formazione
  • schede individuali della formazione ricevuta
  • audit sulle modalità di esecuzione lavori
  • rapporti periodici sulla sicurezza
  • rapporto e registrazione degli infortuni
  • utilizzo di appositi modelli, predefiniti e pre autorizzati

Bernieri Consulting è in prima linea per assistere le aziende ad attuare i nuovi obblighi, specifici per l’expo 2015, in una ottica, più generale, orientata alla sicurezza come modalità operativa standard e non come eccezione.

L’apporto di Safety by design permette alle aziende di attuare ogni obbligo in modo naturale, senza costi o rallentamenti, ma con vantaggi e garanzie.

Le aziende interessate, possono approfondire l’argomento al seguente link: MAGGIORI INFO

privacy by designLa Corte di Cassazione ha recentemente affermato che i programmi informatici, che consentono il monitoraggio della posta elettronica e degli accessi ad Internet dei dipendenti, sono necessariamente apparecchiature di controllo, soggette alle condizioni di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

La decisione, depositata con sentenza n° 4375 del 23.2.2010 Sez. lavoro  (23 febbraio 2010), chiarisce in modo certo una questione che, anche se apparentemente ovvia, ha suscitato nel tempo numerose controversie e posizioni distanti da parte di giudici e avvocati.

Il Garante Privacy non ha mai contribuito a far chiarezza sul punto, rinviando genericamente alla corretta applicazione della L. 300/07 (statuto dei lavoratori).

La Corte Suprema ha avuto modo di esaminare il caso, piuttosto frequente,  di un lavoratore licenziato per aver navigato su siti web non pertinenti all’attività lavorativa.

Il datore di lavoro ha utilizzato un software apposito per effettuare controlli e constatare la condotta difforme dal Regolamento aziendale che disciplina l’utilizzo di Internet e della posta elettronica. Tale prassi è generalmente attuata e diffusa, ritenendo tali controlli legittimi nell’ambito dei c.d. “controlli difensivi”.

Tuttavia, il controllo dell’utilizzo delle infrastrutture non può prescindere da alcuni elementi e accorgimenti, in mancanza dei quali il controllo stesso risulta illegittimo.

Le conseguenze spesso sono drammatiche poichè, oltre a rendere inefficace la contestazione, danno luogo a provvedimenti sanzionatori di carattere penale in capo al datore di lavoro.

I presupposti per l’utilizzabilità di sistemi di controllo a distanza sono, in sintesi: particolari esigenze organizzative, produttive o di sicurezza, e comunque previo accordo con le rappresentanze sindacali, oppure l’autorizzazione del competente Ispettorato provinciale del Lavoro, una corretta informativa agli interessati e l’attuazione di modalità qualitative e quantitative conformi alle regole a i principi del D.lgs 196/03.

La cassazione si esprime così:  “i programmi informatici che consentono il monitoraggio della posta elettronica e degli accessi internet sono necessariamente apparecchiature di controllo nel momento in cui, in ragione delle loro caratteristiche, consentono al datore di lavoro di controllare a distanza e in via continuativa durante la prestazione, l’attività lavorativa e se la stessa sia svolta in termini di diligenza e corretto adempimento”.

Il testo integrale della sentenza è disponibile  cliccando il seguente link: SENTENZA Cass4375_2010

Bernieri Consulting, mediante l’approccio Privacy by design, consente alle aziende di attuare i necessari controlli e monitoraggi, nel pieno rispetto della normativa lavoristica, penale e del codice privacy.

Per maggiori informazioni, cliccare qui.

ollo a distanza dei lavoratori con software “spioni”

di Stefano Corsini – Avvocato e consulente in diritto delle nuove tecnologie

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Pronunciandosi per la prima volta sul tema, la Corte Suprema ha affermato che i programmi informatici, che consentono il monitoraggio della posta elettronica e degli accessi ad Internet dei dipendenti, sono necessariamente apparecchiature di controllo, soggette alle condizioni di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori. Con Sentenza depositata il 23 febbraio 2010, la Corte Suprema ha avuto modo di esaminare il caso di una dipendente che è stata licenziata per aver navigato su siti web non pertinenti all’attività lavorativa. Il datore di lavoro aveva effettuato in due momenti diversi dei controlli mediante l’utilizzo di un software apposito (Super Scout) dai quali è emersa una condotta difforme dal Regolamento aziendale che disciplina l’utilizzo di Internet e della posta elettronica. Rimandando alla Sentenza (n° 4375 del 23.2.2010 Sez. lavoro) per l’esposizione completa dei fatti, ciò che merita attenzione in questa sede è il costume diffuso in ambito aziendale privato (ma anche nel settore pubblico) di impiegare strumenti per il monitoraggio della rete, ritenendoli legittimi alla stregua dei cd. “controlli difensivi”. In verità, come andiamo dicendo da anni, siamo nell’ambito dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, e ciò comporta necessariamente il rispetto dei presupposti, ivi previsti, in tema di utilizzabilità di sistemi di controllo a distanza, ossia particolari esigenze organizzative, produttive o di sicurezza, e comunque previo accordo con le rappresentanze sindacali, oppure l’autorizzazione del competente Ispettorato provinciale del Lavoro.

La Cassazione, confermando quanto affermato dalla Corte di Appello, ha sostenuto che “i programmi informatici che consentono il monitoraggio della posta elettronica e degli accessi internet sono necessariamente apparecchiature di controllo nel momento in cui, in ragione delle loro caratteristiche, consentono al datore di lavoro di controllare a distanza e in via continuativa durante la prestazione, l’attività lavorativa e se la stessa sia svolta in termini di diligenza e corretto adempimento (nel caso de quo, delle direttive aziendali)”.

La stessa Corte di Appello aveva avuto modo di evidenziare che “ciò è evidente laddove nella lettera di licenziamento i fatti accertati mediante il software sono utilizzati per contestare alla lavoratrice la violazione dell’obbligo di diligenza sub specie di aver utilizzato tempo lavorativo per scopi personali (e non si motiva invece su una particolare pericolosità dell’attività di collegamento in rete rispetto all’esigenza di protezione del patrimonio aziendale)”.

In quest’ultima frase ritengo risieda la chiave di lettura della Sentenza in esame.

Infine va rilevato che i fatti contestati risalgono a diversi anni fa, prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 196/2003 e prima dei numerosi provvedimenti del Garante Privacy, in particolare quello sull’utilizzo di Internet e Posta elettronica nei luoghi di lavoro (doc. web n° 1387522) e sugli Amministratori di Sistema (doc. web n° 1577499).

Viene da chiedersi se attualmente le politiche di sicurezza aziendali siano rispettose della dignità e della riservatezza dei lavoratori, ma soprattutto se questi ultimi ne siano al corrente.

Il 26 Aprile 2010 entrerà pienamente in vigore il Capo V del Titolo VIII del DLgs. 81/2008 sulla prevenzione del “Rischio da esposizione alle radiazioni ottiche artificiali”.

I nuovi obblighi si fondano sulla valutazione dei rischi che il datore di lavoro deve compiere: è pertanto necessario operare secondo questo schema:

  • valuta se sussiste la presenza di radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori
  • se tale possibilità esiste, occorre quantificare tale esposizione, calcolando o misurando i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori.

Lo schema logico sopra riportato, espressamente previsto dalla normativa, di fatto ,rende l’adempimento una mera formalità per la maggior parte delle aziende.

Ove non vi siano sorgenti di radiazioni ottiche (o ve ne siano ma di potenza trascurabile), il datore di lavoro non ha altri obblighi se non quello di constatare l’assenza di rischio.

Questo approccio permette di escludere onerosi adempimenti per

  • tutte le apparecchiature classificate nella categoria 0 secondo lo standard UNI EN 12198:2009
  • le lampade e i sistemi di lampade classificate nel gruppo “Esente” dalla norma CEI EN 62471:2009
  • radiazioni laser classificate nelle classi 1 e 2
  • illuminazione standard per uso civile, i monitor dei computer, i display, le fotocopiatrici, le lampade e i cartelli di segnalazione luminosa e ogni altra sorgente analoga

Al contrario, in presenza di radiazioni significative, è necessario procedere ad una valutazione quantitativa più dettagliata. Ecco alcuni esempi di attività che comportano l’obbligo di analisi e valutazione:

  • Arco elettrico (saldatura elettrica)
  • Lampade germicide per sterilizzazione e disinfezione
  • Lampade per fotoindurimento di polimeri, fotoincisione, “curing”“Luce Nera” usata nei dispositivi di test e controllo non distruttivi (eccetto lampade classificate nel gruppo “Esente” secondo CEI EN 62471:2009)
  • Lampade/sistemi LED per fototerapia
  • Lampade ad alogenuri metallici
  • Fari di veicoli
  • Lampade scialitiche da sala operatoria
  • Lampade abbronzanti
  • Lampade per usi particolari eccetto lampade classificate nel gruppo “Esente”
  • Lampade per uso generale e lampade speciali classificate nei gruppi 1,2,3 ai sensi della norma CEI EN 62471:2009
  • Corpi incandescenti quali metallo o vetro fuso, ad esempio nei crogiuoli dei forni di fusione con corpo incandescente a vista e loro lavorazione
  • Riscaldatori radiativi a lampade
  • Apparecchiature con sorgenti IPL per uso medico o estetico
  • Laser classificati nelle classi 1M, 2M 3R, 3B e 4 (3A, 3B e 4 nella vecchia classificazione) secondo lo standard IEC 60825-1.

Bernieri Consulting è a disposizione per attuare gli obblighi relativi alle radiazioni ottiche. Per info, clicchi qui


Il Tar (Tribunale Amministrativo regionale) del Lazio, con sentenza n. 5413 del 1 aprile 2010, ha annullato il d.m. 23 luglio 2009 n. 108 relativo alla sicurezza degli ascensori.

Ai sensi del decreto, or annullato, i proprietari di ascensori installati prima del 30 giugno 1999 avrebbero dovuto adeguarsi alle norme tecniche UNI – EN 81/80. I dettagli sul decreto sono stati pubblicati in una nostra precedente Newsletter al seguente link: DM 23/07/09 Ora, tali obblighi, non sono più in vigore.

Secondo i giudici, il decreto non era stato adottato“per colmare evidenti carenze nell’attuale sistema di sicurezza, ma per finalita’ occupazionali, cioe’ per salvare posti di lavoro, senza preoccuparsi delle ricadute gravissime che tale politica ha sull’economia delle famiglie” (Tar Lazio n. 5413/10).

La sentenza, già esecutiva, verrà esaminata e vagliata con ricorso, da parte del ministro competente, al Consiglio di Stato (il secondo ed ultimo grado di giudizio nel procedimento amministrativo).

Il testo unico sulla sicurezza del lavoro (D.lgs 81/08) prevede molti obblighi con una precisa scadenza. In questi casi, non vi sono dubbi e le aziende sono sicuramente in grado di monitorare l’adempimento.

Tuttavia, sono presenti numerosi NUOVI obblighi, non previsti dal D.lgs 626/94, o previsti in modo differente, e, in molti casi, non è evidenziata alcuna scadenza.

In realtà, la scadenza ha coinciso con il momento di entrata in vigore del D.Lgs 81/08 stesso, senza proroghe o altro artificio specifico.

E’ il caso della formazione per i dirigenti e per i preposti.

Questa formazione è obbligatoria e l’obbligo è già in vigore:

Articolo 37, comma 7 D.Lgs 81/08

7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della
formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

La mancata formazione è sanzionata con l’ arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (il meccanismo dell’oblazione può estinguere il reato, applicando la sanzione amministrativa pari a 1.300 Euro).

Oltre al programma minimo sopra descritto, il datore di lavoro è responsabile per l’erogazione di una formazione che sia ADEGUATA e SUFFICIENTE, rispetto alle particolarità del lavoro, all’esperienza e alla tecnica.

Bernieri Consulting desidera ricordare a tutte le aziende questo importante adempimento e, a tal fine, organizza dei corsi di formazione per dirigenti e preposti. Il prossimo è previsto per il 22/04/2010. Maggiori dettagli sono disponibili a questo link.

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 11 dicembre 2009

La GU n. 65 del 19-3-2010 pubblica il DECRETO 11 dicembre 2009 con l’ Aggiornamento dell’elenco delle malattie professionali per le quali e’ obbligatoria la denuncia da parte dei medici di base e del medico competente.

Ecco il testo integrale del decreto e l’elenco completo delle malattie soggette ad obbligo di denuncia :  20091211_DM

Il Coordinamento Tecnico interregionale per la sicurezza nei luoghi di lavoro, in collaborazione con il Dipartimento Igiene del Lavoro dell’ISPESL, ha aggiornato le indicazioni operative per la corretta applicazione del Titolo VIII del D.Lgs 81/2008 sulla prevenzione e protezione dai rischi di esposizione ad genti fisici con l’introduzione di un commento al Capo V, relativo alla protezione dei lavoratori dall’esposizione radiazioni ottiche artificiali (in collaborazione con l’ISS).

Evidenziamo che gli obblighi relativi alla protezione da radiazioni ottiche artificiali è prorogato al 26 aprile 2010, pertanto imminente.

Il documento è stato strutturato sotto forma di domande e risposte, e cioè “FAQ” (risposte ai quesiti che più frequentemente vengono posti ai tecnici del settore)

Il documento integrale è disponibile al seguente link: RAD_Ottiche_linee_regioni

Sono state avviate due importanti iniziative ministeriali volte a modificare il quadro normativo in materia di sicurezza del lavoro.

Semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese: avviato il confronto con le parti sociali
In data 25 marzo 2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha iniziato la consultazione delle parti sociali in ordine ai contenuti del decreto in base al quale, come previsto all’articolo 53, comma 5, del “Testo Unico”, verrà operata la semplificazione di adempimenti meramente burocratici a carico delle imprese e ai contenuti del provvedimento per la semplificazione degli adempimenti per le imprese agricole che occupino lavoratori stagionali (articolo 3, comma 12, D.Lgs. n.81/2008, e successive modificazioni).


Commissione consultiva per salute e sicurezza sul lavoro:
costituiti i gruppi di lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’ambito delle attività di attuazione del “Testo Unico” di salute e sicurezza sul lavoro, ha promosso la costituzione di otto gruppi di lavoro, nei quali sono presenti paritariamente rappresentanti delle Amministrazioni centrali, delle Regioni e delle parti sociali, al fine di realizzare in maniera efficace e condivisa le attività previste dal D.Lgs. n. 81/2008, e successive modificazioni (ad esempio, l’individuazione delle linee metodologiche per la valutazione dello stress lavoro correlato o le regole di funzionamento della  “patente a punti” del settore edile).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato oggi una serie di nuove FAQ (Domande frequenti) in materia di sicurezza e applicazione del D.Lgs 81/08.

Questi testi, pur non rivestendo carattere normativo nè di interpretazione autentica, sono un importante punto di riferimento per le aziende chiamate all’esatto adempimento degli obblighi normativi, a volte, oscuri.

Ecco gli argomenti e i link per accedere direttamente alle FAQ:

Segnaliamo, in particolare, che la FAQ relativa a “Formazione e organismi paritetici”, è stata pubblicata sulla base di una specifica domanda inviata  al ministero dal nostro studio. Disponiamo infatti della risposta ufficiale, ben più articolata di quanto pubblicato in estratto sul sito, a noi intestata, che valida e abilita i nostri corsi in relazione all’articolo 37 del D.lgs 81/08.

Queste FAQ, si aggiungono a quelle già pubblicate e precisamente:

Il garante Europeo per la privacy, GEPD, ha pubblicato le linee guida per la videosorveglianza. Le linee guida saranno adottate da tutti i garanti nazionali, recepite, caso per caso, tenendo conto delle specifiche regolamentazioni nazionali.

Il documento, composto da 64 pagine, rappresenta un testo di riferimento per la corretta gestione di un impianto di videosorveglianza, dal piccolo condominio alla pubblica amministrazione.

Le linee guida richiamano un concetto fondamentale per l’implementazione della privacy nella regolamentazione e nella gestione dei trattamenti di dati: il cosiddetto “PRIVACY BY DESIGN”

Ecco le parole del Garante Privacy: “Data protection and privacy safeguards should be built into the design specifications of the technology that the Institutions use as well as into their organisational practices”.

Si richiama, a questo scopo, il sito www.privacybydesign.it

Il documento è disponibile a questo link:   10-03-17_Video-surveillance_Guidelines_EN

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2010, il Decreto Ministeriale del 5 marzo 2010 relativo all’aggiornamento del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti attività di installazione, manutenzione e gestione di impianti, con decorrenza gennaio 2010.

Questo decreto permette di assolvere compiutamente, per le aziende alle quali fa riferimento, agli obblighi importi dall’articolo 26 del D.Lgs. 81/08 in materia di appalti.

Si allegano le tabelle contenute nel decreto.



Certificazione Made in Italy BCPCDal 1° ottobre 2010 saranno in vigore le nuove disposizioni normative relative al marchio Made in Italy. Il provvedimento riguarda tutte le aziende dei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero. Viene introdotto, per tutti i prodotti,  l’obbligo di indicazione in etichetta del luogo di lavorazione e, a corredo, di una serie di indicazioni che richiedono attento studio e certificazione da parte di professionisti qualificati.

Ecco il testo di legge: Articolo 1 comma 3. Nell’etichetta dei prodotti finiti e intermedi di cui al comma 1, l’impresa produttrice deve fornire in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, garantendo il rispetto delle convenzioni siglate in seno all’Organizzazione internazionale del lavoro lungo tutta la catena di fornitura, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull’esclusione dell’impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale.

Il provvedimento integrale è scaricabile da questo LINK

Bernieri Consulting e Pogliani Consulting hanno istituito uno specifico servizio di audit lavoristico e di conformità ai requisiti obbligatori per l’etichettatura dei prodotti del settore tessile, pelletteria e calzaturiero. L’audit è finalizzato all’individuazione di eventuali elementi ostativi e all’emissione di una certificazione dei requisiti richiesti relativi a:

  • rispetto delle norme lavoristiche
  • rispetto delle convenzioni ILO
  • certificazioni di igiene e sicurezza dei prodotti
  • rispetto della normativa Europea e accordi internazionali in materia di ambiente

.

Per maggiori informazioni, quotazioni e per attivare il servizio, può essere utilizzato il seguente form:

Audit made in Italy
  1. Richiesta - AUDIT
  2. * i campi contrassegnati sono necessari per inviare la richiesta
 

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RSPPSi approssima la scadenza dell’obbligo di aggiornamento quinquennale per la formazione degli RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione).

La formazione, così come disciplinata attualmente dall’articolo 32 del D.Lgs 81/08 e dalle decisioni assunte dall’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni (G.U. 14/02/2006), è divenuta obbligatoria dal 14/02/2007 ed i primi corsi di formazione sono stati organizzati nel corso del 2006. Pertanto, per la maggior parte degli RSPP attualmente in carica, si approssima la data entro la quale è necessario assolvere all’obbligo di aggiornamento. Per ogni RSPP, la data entro cui effettuare l’aggiornamento dipende dalla data di conseguimento dell’intera formazione RSPP iniziale, quindi è diversa per ogni soggetto.

E’ importante sottolineare che dopo 5 anni dal conseguimento della formazione iniziale, è necessario aver TERMINATO i corsi di aggiornamento. In mancanza, il titolo abilitativo dell’RSPP viene meno, con l’applicazione delle sanzioni previste.

I moduli di aggiornamento, i cosiddetti MODULI D, sono differenziati in funzione del settore ATECO di appartenenza:

Modulo D-aspp:  28 ore per gli ASPP di tutti i macrosettori di attività
Modulo D1: 40 ore per gli RSPP dei macrosettori di attività 1 – 2 – 6 – 8 – 9
Modulo D2: 60 ore per gli RSPP dei macrosettori di attività 3 – 4 – 5 – 7
Modulo D1+2:  100 ore per gli RSPP che ricoprono il ruolo sia nei macrosettori 1-2-6-8-9, sia 3-4-5-7.

Si invitano tutti gli RSPP a verificare la data di scadenza dell’obbligo di aggiornamento per la propria posizione e ad attivarsi in tempo utile.

Per tutti gli RSPP e gli ASPP, il mancato aggiornamento della formazione comporta la decadenza dell’incarico con l’applicazione delle seguenti sanzioni in capo al datore di lavoro:

1) Mancata designazione di un R.S.P.P. o RSPP dipendente, mancanza delle capacità e dei requisiti imposti=  sanzione PENALE prevista all’art. 55 del D.Lgs 81/08 in capo al datore di lavoro: arresto fino a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro.
2) 231/01 – sanzione per l’azienda da 250.000 a 1.500.000 euro per illeciti commessi dal soggetto apicale, in caso di infortuni con lesioni gravi o superiori

Maggiori informazioni su come assolvere all’obbligo di formazione su a questo link

Recentemente, le regioni Lombardia e Veneto, dove, peraltro, si concentra la maggior parte di lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, hanno pubblicato due circolari riguardanti la sospensione dell’Obbligo di invio dei dati sanitari previsti dall’Art. 40 del D.Lgs. 81/08.

Nella circolare della Regione Lombardia (Nota inviata ai Responsabili SPSAL ASL della regione Lombardia) si legge quanto segue:

In relazione agli adempimenti di cui all’art. 40 del D.Lgs. 81/08, ovvero obblighi di redazione e trasmissione da parte dei Medici Competenti dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, si precisa che questi sono dipendenti dall’emanazione di un Decreto Ministeriale, ad oggi non predisposto, nel quale si definiranno contenuti e modalità che dovrà avere la trasmissione delle informazioni. Gli obblighi in questione sono pertanto sospesi sino all’entrata in vigore del Decreto Ministeriale di rideterminazione di contenuti e procedure. Si prega di dare la massima diffusione ai Medici Competenti del contenuto di questa comunicazione”.

La nota della regione Veneto recita:

“Con parere del 2 Marzo 2010, la Direzione Prevenzione della giunta regionale della Regione del Veneto, a correzione delle precedenti comunicazioni inviate ai medici competenti da parte dei servizi SPSAL, conferma che “l’obbligo normativo di trasmissione dei dati” di cui all’art. 40 del D.Lgs 81/08 “risulta ad oggi sospeso”.

Tuttavia, ritenendo opportuna la prosecuzione del flusso dei dati sanitari e di rischio dei lavoratori, “si chiede la collaborazione dei medici competenti aziendali nel contribuire al rafforzamento del sistema regionale di prevenzione, attraverso la trasmissione delle informazioni in oggetto”. Si chiarisce, infine, che tale attività “alla luce di quanto sopra espresso ed in attesa dei provvedimenti nazionali, avrà carattere volontaristico e, come tale, l’omissione non sarà sanzionabile”.

In realtà, queste note sono completamente inutili, dal momento che il testo di legge è assolutamente chiaro e inequivocabile sul punto: “Ultimo periodo dell’articolo 40 del D.Lgs 81/08 “Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 (n.d.r. l’obbligo di invio sopra citato) decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto…”.

Si specifica, infine, che le regioni non hanno la possibilità di derogare ad obblighi di legge stabiliti da norme penali dello stato. Qualsiasi posizione difforme, indurrebbe confusione su una materia che, a livello costituzionale, non può che essere normata a livello centrale. La potestà concorrente delle regioni può, al limite, estrinsecarsi in provvedimenti di carattere amministrativo e non può né introdurre né abrogare obblighi di legge penalmente rilevanti.

BC.

Nuovo sito, nuovi servizi

E’ nata una nuova divisione all’interno del gruppo Bernieri: Bernieri Consulting.

Si tratta di una unità specializzata nella consulenza “di alta gamma”, dedicata alle aziende più prestigiose, con esigenze particolarmente complesse o che desiderano un servizio dedicato.

Presto, saranno online tutti i contenuti

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