Sul sito SISTRI.it sono comparse oggi le guide rapide all’uso del sistema SISTRI

Le guide, pensare come vademecum passo per passo per gli utenti, elaborate in funzione della tipologia di utente, rappresentano un notevole aiuto per le aziende che devono operare con il nuovo e controverso sistema di tracciabilità dei rifiuti.

 

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Il Decreto Sviluppo, la legge 12 novembre 2011 n. 183 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2011 n. 265) ha inserito all’interno dell’articolo 6 del decreto 231/01 il comma 4-bis che prevede che “Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)”.

 

Come anticipato in QUESTA NEWS, la modifica è stata apportata e cambia profondamente le previsioni normative riferite all’organo di vigilanza.

Pubblichiamo le linee guida per l’effettuazione dei controlli previsti dai Regolamenti REACH e CLP in Lombardia

Ecco in sintesi ciò che prevede il quadro normativo di riferimento:

Accordo Rep. 181/CSR del 29/10/2009,  ai sensi dell’art. 4 del d.lgs 28/08/1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano  concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del regolamento CE n. 1907/2006 (G.U. n. 285 del 7 dicembre 2009), recepito da Regione Lombardia con d.g.r. IX/1534 del 6 aprile 2011

1.  individua Regione Lombardia, nella Direzione Generale Sanità, quale Autorità per i controlli REACH, attribuendole funzioni di programmazione, coordinamento e raccordo istituzionale con l’Autorità competente nazionale  – Ministero della Salute;
2.  individua nelle Aziende Sanitarie Locali (ASL) – cui spettano, ai sensi della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, il controllo e la vigilanza sulle sostanze pericolose  -  le articolazioni territoriali che, tramite il Dipartimento di Prevenzione Medico (DPM), effettuano il controllo ufficiale sull’applicazione del Regolamento REACH e delle norme collegate in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e miscele pericolose  (Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP), D.Lgs 52/1997, D.Lgs 65/2003);
3.  conferma, ai sensi della l.r. 5 dicembre 1983, n. 90, la competenza delle ASL in ordine alle funzioni amministrative riguardanti l’irrogazione di sanzioni per violazioni commesse sul territorio lombardo al Regolamento REACH e alle norme collegate (Regolamento CLP, D.Lgs 52/1997 e  D.Lgs 65/2003);
4.  stabilisce che i proventi delle sanzioni siano destinati ai DPM delle ASL con finalità di incrementare qualità e quantità dell’attività di vigilanza e ispezione a tutela della popolazione e dei lavoratori dai rischi chimici.

I controlli, basati per uniformità sulle linee guida, saranno articolati come segue:

L’ASL comunica all’impresa così selezionata la data di effettuazione del controllo con un preavviso di almeno 15 gg.
Il controllo ha lo scopo di verificare, in particolare:

  • l’avvenuta presentazione della registrazione o, per le sostanze in regime transitorio, della pre-registrazione;
  • l’esistenza e l’efficacia di un sistema di gestione e controllo delle sostanze, delle miscele e degli articoli;
  • la presenza e la conformità, ai sensi dell’art. 31 del Regolamento REACH, delle SDS;
  • la presenza, ove previsto, degli allegati tecnici alla SDS con la sintesi degli scenari di esposizione;
  • il  rispetto degli usi identificati e delle relative precauzioni,  nonché  delle  misure per il controllo dell’esposizione, come riferite nelle specifiche sottosezioni della SDS;
  • l’idoneità e l’adeguatezza dei dispositivi di protezione individuali previsti per gli usi identificati delle sostanze o miscele;
  • l’avvenuta comunicazione lungo la catena di approvvigionamento;
  • la corretta classificazione, etichettatura ed  imballaggio delle sostanze e miscele pericolose ai sensi di quanto previsto dal Regolamento CLP e dal D.Lgs 65/2003;
  • l’avvenuta presentazione della notifica di cui agli artt. 40 e 49 del Regolamento CLP

 

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AGGIORNAMENTO: pubblichiamo in anteprima il testo integrale delle motivazioni della sentenza thyssen. Per scaricare il documento far riferimento al link in calce.

 

Oggi pomeriggio sono state depositate  a Palazzo di Giustizia, a Torino, le motivazioni della sentenza del processo Thyssenkrupp relativo alla morte di sette operai nel dicembre 2007.
Il documento, molto in ritardo sui tempi previsti per il deposito, formato da oltre 500 pagine, motiva le ragioni della condanna degli imputati, in particolare dell’amministratore delegato Herald Espenhahn a 16 anni e sei mesi di reclusione per omicidio volontario con la formula del dolo eventuale.

 

PER SCARICARE LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA THYSSEN CLICCA QUI

 

E’ stato pubblicato oggi 8/11 in Gazzetta Ufficiale il DPR 177/11 sulla qualificazione e coordinamento dei lavori in spazi confinati e sospetti di inquinamento.

La pubblicazione è avvenuta dopo molte settimane dalla firma del decreto da parte del Capo dello Stato.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011, n. 177

Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (11G0219) (GU n. 260 del 8-11-2011 )

Le nuove norme entreranno in vigore dal  23-11-2011

ecco, in sintesi le novità:

  • “Imposizione alle imprese e ai lavoratori autonomi, in aggiunta agli obblighi già su di essi gravanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dell’obbligo di procedere a specifica informazione, formazione e addestramento – oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento – relativamente ai rischi che sono propri degli “ambienti confinati” e alle peculiari procedure di sicurezza ed emergenza che in tali contesti debbono applicarsi; ciò con riferimento a tutto il personale impiegato, compreso il datore di lavoro;
  • imposizione ai datori di lavoro delle imprese e ai lavoratori autonomi dell’obbligo di possedere dispositivi di protezione individuale (es.: maschere protettive, imbracature di sicurezza, etc.), strumentazione e attrezzature di lavoro (es.: rilevatori di gasi, respiratori, etc.) idonei a prevenire i rischi propri delle attività lavorative in parola e di aver effettuato, sempre in relazione a tutto il personale impiegato, attività di addestramento all’uso corretto di tali dispositivi;
  • obbligo di presenza di personale esperto, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale in attività in “ambienti confinati”, assunta con contratto di lavoro subordinato o con altri contratti (in questo secondo caso, necessariamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003) con la necessità che il preposto, che sovrintende sul gruppo di lavoro, abbia in ogni caso tale esperienza (in modo che alla formazione e addestramento il “capo-gruppo” affianchi l’esperienza maturata in concreto);
  • integrale rispetto degli obblighi in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e relativi alla parte economica  e normativa della contrattazione di settore, compreso il versamento dell’eventuale contributo all’ente bilaterale di riferimento;
  • applicazione delle regole della qualificazione non solo nei riguardi dell’impresa appaltatrice ma nei confronti di qualunque soggetto della “filiera”, incluse le eventuali imprese subappaltatici. Peraltro, il subappalto è consentito solo a condizione che sia espressamente autorizzato dal datore di lavoro committente (il quale dovrà, quindi, verificare il possesso da parte dell’impresa subappaltatrice dei requisiti di qualificazione) e che venga certificato, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003.
  • Prima dell’accesso nei luoghi di lavoro, tutti i lavoratori che verranno impiegati nelle attività (compreso, eventualmente, il datore di lavoro) siano puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente di tutti i rischi che possano essere presenti nell’area di lavoro (compresi quelli legati ai precedenti utilizzi). E’ previsto che tale attività debba essere svolta per un periodo sufficiente e adeguato allo scopo della medesima e, comunque, non inferiore ad un giorno;
  • il datore di lavoro committente individui un proprio rappresentante, adeguatamente formato, addestrato ed edotto di tutti i rischi dell’ambiente in cui debba svolgersi l’attività dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, che vigili sulle attività che in tali contesti si realizzino;
  • durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o “confinati” sia adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o ridurre al minimo i rischi propri di tali attività. Tali procedure potranno anche essere le buone prassi, in corso di approvazione da parte della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro.

 

Sull’argomento abbiamo già pubblicato numerosi approfondimenti: si veda il più recente CLICCA QUI oppure, per vedere l’elenco completo, cliccando qui.

Il testo di legge ufficiale è reperibile sulla gazzetta ufficiale o, per i clienti e gli abbonati alle Professional Newsletter, direttamente cliccando sul link seguente:

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Nella giornata di oggi sono stati pubblicati tre articoli distinti, tutti riferiti al testo del “decreto sviluppo”, riguardanti però tre aspetti diversi.

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Decreto sviluppo e modifiche al Codice Privacy – D.Lgs 196/03

Decreto sviluppo e modifiche al testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro – D.Lgs 81/08

Decreto sviluppo e modifiche alla responsabilità amministrativa d’impresa – D.Lgs 231/01

Clicca sui link di tuo interesse per visualizzare i singoli approfondimenti e le anticipazioni sulle modifiche normative.

 

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La bozza di decreto legge per lo sviluppo (in fase di stesura da parte del Governo) prevede rilevanti modifiche alla normativa in materia di responsabilità amministrativa d’impresa, la ben nota 231/01.

L’articolo 114 del decreto sviluppo è destinato a modificare il Decreto Legislativo 231/01 abrogando completamente l’Organismo di Vigilanza (OdV) per le società dai capitali.

Questo è il testo letterale della norma:  “nelle società di capitali, ove lo statuto o l’atto costitutivo non dispongano diversamente, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione coordinano il sistema dei controlli della società e svolgono le funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)” (comma 4 bis inserito all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001).

Se la norma dovesse essere recepita in questo modo, la 231/01 finirebbe per tramutarsi in una legge praticamente inutile, senza meccanismi di controllo, vanificandone completamente il senso. Di riflesso, anche il D.Lgs 81/01 in materia di sicurezza del lavoro subirebbe una modifica di rilievo. Oggi, infatti, per escludere la responsabilità dei soggetti con potere decisionale, è necessario l’istituto della delega e l’istituzione di un sistema di gestione conforme al D.Lgs 231/01, unito alle funzioni di controllo dell’Organo di vigilanza. Senza tale Organo, l’esenzione della responsabilità del datore di lavoro potrebbe tradursi in una questione meramente formale e documentale vanificando, ancora una volta, il senso della norma.

Rileviamo evidenti e macroscopici motivi di censura da parte dell’UE (e della nostra corte costituzionale) per queste modifiche che porrebbero la normativa vigente in contrasto con le direttive che disciplinano le rispettive materie: RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA D’IMPRESA, PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, SICUREZZA DEL LAVORO.

Il testo non è ancora una legge e non è definitivo.(alla data del 03/11)  subirà certamente una serie di modifiche ed integrazioni. Riteniamo utile tuttavia anticipare i contenuti che riguardano la sicurezza, la privacy e la responsabilità amministrativa d’impresa. Segnaliamo infine che il Decreto Sviluppo ha preso la veste di un maxiemendamento alla legge stabilità approvato nei giorni scorsi. Ciò significa che le misure saranno oggetto di discussione parlamentare prima dell’entrata in vigore.

 

La bozza di decreto legge per lo sviluppo (in fase di stesura da parte del Governo) prevede rilevanti modifiche alla normativa in materia di privacy:

Prevede, tra le altre cose, l’abrogazione del comma 1, lettera g), dell’art. 34 del d.lgs. 196/03, che obbliga le imprese alla tenuta “tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza“, il ben noto DPS.

Inoltre, verrebbe ulteriormente ristretto il campo di applicazione del D.Lgs 196/03, eliminando la qualificazione di dati personale per tutte le informazioni riferite a persone giuridiche (enti, società, associazioni, ecc) In questo modo tutti gli obblighi di legge in materia di privacy sarebbero applicabili unicamente alle persone fisiche.

Ecco il testo delle modifiche introdotte, per come è oggi noto:

Articolo 4. BUROCRAZIA ZERO E SEMPLIFICAZIONI

comma 4. All’art. 4, comma 1, del decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:“b) <<dato personale>>, qualunque informazione relativa a persona fisica, nonché, limitatamente al settore delle comunicazioni elettroniche, qualunque informazione relativa a persona giuridica, ente od associazione abbonati ad un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, sempre che si tratti di soggetti identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale ”;

b) alla lettera i), le parole “la persona giuridica, l’ente o l’associazione” sono soppresse e sono aggiunte, in fine le seguenti: “nonché la persona giuridica, l’ente o l’associazione abbonati ad un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, limitatamente al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche”.

5. Il comma 3-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è abrogato; al comma 4 dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l’ultimo periodo è soppresso; all’articolo 34 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 1, lettera g) e il comma 1-bis) sono soppressi.  All’articolo 43, lettera h) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 dopo la parola “dati” sono inserite le seguenti: “personali trattati nel settore delle comunicazioni elettroniche” e, infine, sono aggiunte le seguenti: “abbonati ad un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico”. All’art. 26, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole “da un regolamento”, inserire la locuzione “, da contratti collettivi”.

Il testo non è ancora una legge e non è definitivo.(alla data del 03/11)  subirà certamente una serie di modifiche ed integrazioni. Riteniamo utile tuttavia anticipare i contenuti che riguardano la sicurezza, la privacy e la responsabilità amministrativa d’impresa. Segnaliamo infine che il Decreto Sviluppo ha preso la veste di un maxiemendamento alla legge stabilità approvato nei giorni scorsi. Ciò significa che le misure saranno oggetto di discussione parlamentare prima dell’entrata in vigore.

Con riferimento alle misure di modifica al Codice privacy appena approvate per mezzo del primo decreto sviluppo, il DL 70/2011 (clicca qui per accedere alla News di riferimento), il Garante Privacy, nel corso di un’audizione di fronte alla Commissione Bilancio e Finanze della Camera, ha manifestato il suo giudizio sulle nuove misure affermando che il testo della norma approvato “appare assolutamente censurabile, non solo per il linguaggio, l’incertezza del suo contenuto e la sua incoerenza col sistema delle fonti, ma anche perchè muove da presupposti e contiene affermazioni del tutto prive di ogni fondamento”.

Non si può che ritenere che il giudizio su queste ulteriori modifiche possa essere di egual segno, trattandosi di ulteriori modifiche che portano ben oltre l’impatto della novella già diventata legge.

La bozza di decreto legge per lo sviluppo (in fase di stesura da parte del Governo) prevede  rilevanti modifiche alla normativa in materia di sicurezza del lavoro:

  • “misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal d.lgs 81/08 applicabili alle prestazioni che implichino una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento”;
    Questa misura escluderebbe l’obbligo di formazione per tutti i lavoratori a termine, temporanei, stagionali, somministrati, i cui contratti siano di breve durata.

 

  • la possibilità di effettuare la cooperazione per l’attuazione delle misure di prevenzione e il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione previsti dal d.lgs 81/08, art. 26, individuando un proprio incaricato, in possesso di adeguata formazione, esperienza e competenza, per sovraintendere a tale cooperazione e coordinamento.
    Questa misura risulta, di fatto alternativa alla redazione del DUVRI( documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) e potrebbe comportare la supervisione diretta da parte di una figura assimilabile al preposto per l’esecuzione di tutti gli appalti, le forniture e i lavori affidati a ditte esterne, fatta esclusione per i lavori edili.

 

  • l’obbligo di redazione del DUVRI o di designazione di un incaricato, di cui sopra, non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a dieci giorni – uomo, sempre che non si sia in presenza di specifici fattori di rischio dettagliatamente indicate (presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive,  …)
    La misura estende il campo di non applicazione del DUVRI e delle principali misure di coordinamento a 10 uomini-giorno (es. 5 giorni x 2 uomini, oppure 3 giorni x 3 uomini). Attualmente, la medesima esenzione si applica per i lavori di durata inferiore ai due giorni, senza specificare l’entità dei lavoratori impiegati.

Le misure, così come presentate, sembrano avere poco a che fare con lo sviluppo, tuttavia, rappresentano un nuovo cambio di norme che, per essere efficaci, richiedono stabilità, conoscibilità e condivisione, oltre che una parvenza di logica sistematica e coerenza.

Il testo non è ancora una legge e non è definitivo.(alla data del 03/11)  subirà certamente una serie di modifiche ed integrazioni. Riteniamo utile tuttavia anticipare i contenuti che riguardano la sicurezza, la privacy e la responsabilità amministrativa d’impresa.

Segnaliamo infine che il Decreto Sviluppo ha preso la veste di un maxiemendamento alla legge stabilità approvato nei giorni scorsi.

Ciò significa che le misure saranno oggetto di discussione parlamentare prima dell’entrata in vigore.

 

 

Le Sezioni Unite penali della Suprema Corte di Cassazione hanno avuto modo di pronunciarsi questa settimana sull’applicazione di una fattispecie di reato piuttosto controversa: l’accesso abusivo a sistema informatico (art. 615 ter c.p.).

Per la Cassazione è configurabile il reato di intrusione abusiva in un sistema informatico o telematico anche quando il soggetto, abilitato per motivi di servizio o di ufficio ad accedere ad una banca dati, e quindi in possesso delle credenziali di autenticazione, entri nel sistema per motivi non attinenti all’incarico ricevuto bensì per motivi diversi, non autorizzati, personali o per altre finalità (cessione a terzi dei dati o informazioni, curiosità personale, corruzione di pubblici ufficiali, rivelazione di segreti di ufficio o industriali). La sentenza mette fine ad un lungo periodo di interpretazioni e applicazioni contraddittorie della norma, chiarendone la portata.

Il giorno 9 NOVEMBRE 2011 si svolgerà a Milano una nuova sessione dell’innovativo corso integrato per addetti alla gestione delle emergenze: antincendio e primo soccorso.

Sole 8 ore in aula per conseguire la doppia certificazione!

Il corso è valido anche per il solo aggiornamento della formazione, sia antincendio che primo soccorso.

Il corso si svolgerà presso Bernieri Consulting, via Melzi D’eril 26, Milano. (clicca qui per vedere le aule)

La durata prevista è di 8 ore in aula (le parti pratiche e la teoria più importante) e online per le restanti ore obbligatorie, a completamento dei programmi didattici previsti dalle vigenti normative (variabili in funzione del livello di rischio).

Il costo varia a seconda della certificazione richiesta:

  • CORSO INTEGRATO, Antincendio e Primo Soccorso, prima formazione: 250 Euro + iva per partecipante
  • CORSO INTEGRATO, Antincendio e Primo Soccorso, aggiornamento: 250 Euro + iva per partecipante
  • Solo Primo Soccorso, PRIMA FORMAZIONE: 2o0 Euro + iva per partecipante
  • Solo Primo Soccorso, AGGIORNAMENTO triennale: 150 Euro + iva per partecipante
  • Solo Antincendio, PRIMA FORMAZIONE oppure AGGIORNAMENTO: 1o0 Euro + iva per partecipante

 

Il programma didattico è conforme a quanto previsto dal D.Lgs 81/08, dal DM 10/03/98 per aziende a rischio basso e medio, al DM 388/03 per le aziende dei gruppi A,B,C. Maggiori dettagli sono disponibili a richiesta.

SONO ANCORA DISPONIBILI GLI ULTIMI POSTI.
Per iscrizioni e informazioni, si prega di contattare la segreteria corsi ai seguenti recapiti:

Telefono 02.365.796.19

Email: corsi@berniericonsulting.com

Online, compilando il form di registrazione pubblicato a questo indirizzo: CLICCA QUI

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Dettagli sul corso di formazione:

Il corso è destinato agli addetti di aziende di piccole dimensioni, ove un’unica figura ricopre da sola tutti i ruoli, e agli addetti coordinatori di squadre più articolate che, naturalmente, devono essere in possesso di una formazione completa.

Unico nella formulazione e nelle modalità di erogazione, il corso mira a formare organicamente e in modo completo gli ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE che, per legge (art. 18 D.lgs 81/08), devono possedere molteplici competenze:

  • attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio
  • evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato
  • salvataggio
  • primo soccorso
  • gestione dell’emergenza

In ogni azienda, devono essere nominati gli addetti alla gestione delle emergenze e devono essere coperte tutte le aree di intervento. In mancanza, sono previste pesanti sanzioni, applicate anche in caso di inesatto adempimento (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro).

L’INAIL ha revisionato le tipologie di intervento che consentono l’accesso alla riduzione dei premi con relativa modifica della modulistica per la richiesta del beneficio dell’oscillazione del premio.

Nel modello OT24 MAT sono stati eliminati i campi di testo libero, rimangono solo quelli a risposta obbligata e quelli di testo relativi alla sezione Altro , descrittiva di interventi non tipici, che verrà verificata più attentamente nell’ottica di accertare la pertinenza degli interventi realizzati.

E’ stata eliminata la necessità di allegare documenti giustificativi.

Il catalogo degli interventi che ammettono allo sconto è stato aggiornato ed include anche interventi pluriennali che danno diritto allo sconto per tutti gli anni di mantenimento dell’intervento.

Il nuovo modulo risponde alla logica di rendere più meccanica e meno discrezionale la concessione dello sconto.

Viene chiarito che per accedere al beneficio la somma dei punteggi dei vari interventi deve essere almeno pari a 100 in due sezioni distinte del modello, fatta esclusione per la sezione A che ammette al beneficio anche in assenza di ulteriori interventi.   Viene naturalmente riportata la tabella dei valori attribuiti ai singoli interventi.

La data ad oggi fissata per la presentazione delle richieste è il 28 Febbraio 2011, ma negli anni scorsi tale termine ha sempre subito delle proroghe e spostamenti.

Di particolare interesse è la quota di sconto ottenibile sui premi INAIL:

Lavoratori Riduzione
fino a 10 30%
da 11 a 50 23%
da 51 a 100 18%
da 101 a 200 15%
da 201 a 500 12%
oltre 500 7%

 

 

I dettagli sono contenuti nella nota n.6972 del 20 ottobre 2011, dopo la modifica con D.M. 3 dicembre 2010 all’art.24 Mat che pubblichiamo integralmente ed è scaricabile cliccando il link seguente (solo per clienti e abbonati alle professional newsletter).

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Napo in … Lungs at work (I polmoni al lavoro)

L’esposizione al fumo di tabacco nuoce alla salute sia dei fumatori sia dei non fumatori: non soltanto può provocare gravi disturbi come malattie cardiovascolari e respiratorie, ecc. Ciononostante sono ancora migliaia i lavoratori che subiscono il fumo di tabacco sul luogo di lavoro. Con il nuovo film di NAPO, è a disposizione un valido ed efficacie strumento per la sensibilizzazione e la formazione dei lavoratori.

Napo è un personaggio realizzato in computer graphics dagli istituti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle principali nazioni europee: INAIL, AUVA, SUVA, DGUV, HSE, INRS,

Il link diretto al nuovo film di NAPO è accessibile, immediatamente in calce a questa news, per i clienti e per gli abbonati alle Professional Newsletter.

 

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Con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 è stata istituita la Commissione per gli interpelli prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81) ed è stato attivato l’indirizzo di posta elettronica interpellosicurezza@lavoro.gov.it.

I quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

Le istanze di interpello trasmesse da soggetti non appartenenti alle categorie indicate o privi dei requisiti di generalità non potranno essere istruite. Non saranno pertanto istruiti i quesiti trasmessi, ad esempio, da studi professionali, associazioni territoriali dei lavoratori o dei datori di lavoro, Regioni, Province e Comuni.

Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. Prima di inoltrare l’istanza si prega di verificare:
- che il quesito, concernente l’interpretazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro sia di carattere generale e non attenga a problematiche aziendali specifiche;
- che il soggetto firmatario rientri nelle categorie indicate.

Tutti gli interpelli saranno pubblicati nell’apposita sezione “Interpello Sicurezza” del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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A seguito di una formale messa in mora dell’Italia da parte della Commissione Europea, preliminare alla procedura di infrazione, sono prevedibili imminenti e rilevanti modifiche al D.Lgs 81/08. Tali modifiche dovranno necessariamente essere apportate dal Governo o dal parlamento entro febbraio 2012 per non incorrere nelle previste sanzioni.

I punti del D.Lgs 81/08 che dovranno essere modificati poichè in contrasto con le norme comunitarie e le rispettive direttive sono i seguenti:

1) Deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega e subdelega
2) Violazione dell’obbligo di disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e salute durante il lavoro per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori
3) Proroga dei termini (attualmente 90 giorni) concessi per la redazione del documento di valutazione dei rischi per le nuove imprese o per modifiche sostanziali apportate ad imprese esistenti
4) Proroga e posticipazione dell’obbligo di valutazione del rischio di stress lavoro correlato
5) Posticipazione dell’applicazione della legislazione in materia di protezione della salute e sicurezza sul lavoro per le persone appartenenti alle cooperative sociali e a delle organizzazioni di volontariato della protezione civile
6) Proroga del termine per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti in data del 9 Aprile 1994.

Di seguito riportiamo il testo integrale della lettera della Commissione Europea.
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E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 243 del 7 ottobre 2011 il Decreto del Ministero dell’Interno del 23 settembre 2011 recante “Determinazione delle dotazioni minime di personale addetto, di mezzi, di attrezzature e di sostanze estinguenti da destinare all’attività di soccorso e lotta antincendio, negli aeroporti di aviazione generale e nelle aviosuperfici”.

Il decreto prevede la presenza di “un presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio costituito da dotazioni e personale addetto”. L’abilitazione del personale addetto al presidio è rilasciata secondo le procedure vigenti previa “certificazione di piena ed incondizionata idoneità fisico-attitudinale” e “accertamento di un’adeguata capacità tecnica”. Il presidio di primo intervento di soccorso e di lotta antincendio deve essere costituito da almeno due unità operative di cui almeno una in possesso di abilitazione.

Tra le dotazioni compaiono ora:

  • 1 estintore a schiuma da 100 Litri
  • 2 estintori a polvere da 12 Kg
  • Chiave inglese regolabile
  • Ascia piccola da soccorso per aeromobili
  • Cesoia trancia bulloni cm.6 1 (lunghezza)
  • Leva 95 cm (piede di porco)
  • Lampade portatili
  • Gancio o braga da traino
  • Sega per metalli, per lavori pesanti, con lame di ricambio
  • Coperta anti fiamma
  • Scala estensibile (lunghezza totale adeguata ai tipi di aereo utilizzati)
  • Fune 15 m
  • Tronchesi con taglienti laterali 17,8 cm
  • Pinze regolabili 25 cm
  • Set assortito di cacciaviti
  • Cesoie per lamiera
  • Cunei 10 cm
  • Motosega elettrica completa di due lame
  • Utensili da taglio per imbracature/cinture di sicurezza
  • Guanti (paia) resistenti alla fiamma (salvo che il presidio non ne sia già dotato individualmente)
  • Autorespiratore con bombola di riserva (set completo per l’operatore abilitato)
  • Cassetta per il pronto soccorso
  • Uniforme protettiva (set completo per gli addetti al presidio)

 

Le novità contenute nel decreto dovranno essere attuate entro 6 mesi negli aeroporti ed entro 12 mesi nelle aviosuperfici.

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Di seguito riportiamo il testo del decreto:

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La Corte di Cassazione, nella “Relazione n. III/13/2011 del 20 settembre 2011, Novità legislative: L. 14 settembre 2011, n. 148“, approfondisce lucidamente le tappe che hanno portato al reinserimento del SISTRI e illustra gli effetti delle modifiche ed integrazioni apportate al testo della norma in sede di conversione in legge del DL 138/2011.

Ne novità introdotte sono definite dalla corte come DIROMPENTI.

Riportiamo l’estratto dalla relazione della Corte:

Il reinserimento del Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Come già anticipato nella Relazione di questo Ufficio n. III/11/2011 del 5 settembre 2011, l’improvvisa abrogazione, ad opera del d.l. n. 138/2011, delle disposizioni del Testo Unico Ambientale riguardanti il Sistema di tracciabilità dei rifiuti, meglio noto come SISTRI, era stato oggetto di critiche già all’indomani dell’entrata in vigore del decreto in data 13 agosto u.s.

Un primo passo a favore del reinserimento si era avuto dopo che le Commissioni congiunte Bilancio del Senato e della Camera dei Deputati avevano disposto l’audizione delle parti sociali sulla manovra durante la Seduta n. 28 del 25 agosto 2011. In tale occasione solo Rete Imprese Italia (CasArtigiani, CNA, Confartigianato imprese, ConfCommercio, ConfEsercenti), CGIL e UGL avevano inserito nei loro dossier, consegnati alla 5ª Commissione permanente (Bilancio), delle specifiche osservazioni sull’abrogazione del SISTRI.

In un secondo momento, più nello specifico, la Commissione Territorio, Ambiente e Beni ambientali del Senato aveva votato (quasi) all’unanimità dei suoi componenti un parere (v. Resoconto sommario n. 290 del 23/08/2011) che mirava al mantenimento del SISTRI.

Nel parere la Commissione osservava come l’art. 6 della Manovra-bis avesse disposto la soppressione del SISTRI e il ritorno il sistema cartaceo per la tracciabilità dei rifiuti. Tale regime, affidato al principio di autodichiarazione, come si legge nel documento, “in passato non ha saputo evitare quell’assoluta incertezza intorno alla sorte definitiva di ingenti quantitativi di rifiuti, non solo pericolosi, che pone a rischio nel nostro Paese la salute dei cittadini oltre che la tutela dell’ambiente, creando i presupposti per il perdurare di traffici illeciti legati al settore dei rifiuti”. Secondo la Commissione, dunque, “la generalizzata soppressione del sistema SISTRI, lungi dall’assicurare risparmi di spesa, espone il Paese agli oneri finanziari conseguenti al prevedibile esito di una procedura di infrazione per violazione della normativa comunitaria, che come noto impone per i rifiuti pericolosi l’obbligo della tracciabilità (articolo 17 della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE).” Ulteriormente, si evidenziava, “l’improvviso ritorno al vecchio sistema cartaceo rende elevato il rischio dell’attivazione di un contenzioso, dagli esiti imprevedibili, da parte di quanti – ovvero la stragrande maggioranza degli obbligati – hanno già sostenuto i costi necessari per adeguarsi per tempo al sistema SISTRI”.

Alla stregua di ciò la Commissione aveva espresso il suo parere favorevole al ripristino del “sistema SISTRI, prevedendone, in via principale e nel rispetto del già previsto scaglionamento per i produttori di rifiuti pericolosi con un numero di dipendenti fino a 10 unità, la piena operatività a far data dal 1° gennaio 2012 e valutando l’opportunità di interventi, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche, finalizzati a superare in particolare difficoltà tecniche ed operative e prevedendo eventuali esenzioni ulteriori per tipologie di rifiuti che non presentino aspetti di particolare criticità ambientale”.

Terza tappa fondamentale è stato il passaggio davanti alla Commissione Bilancio del Senato, con l’approvazione di uno degli emendamenti al D.D.L. di conversione del D.L. n. 138/2011 (A.S. n. 2887) presentati sul SISTRI, così aprendo la strada ad un “ripristino” del nuovo Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti. L’emendamento proposto era il n. 6.15 col quale si proponeva di sostituire i due commi della Manovra (art. 6, commi 2 e 3, d.l. n. 138/2011) che avevano decretato la soppressione del SISTRI. Il testo votato in Commissione ha previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI dal 9 febbraio 2012 pressoché per tutti i soggetti obbligati, nonché la programmazione di una fase di verifica tecnica di “software” e “hardware” e “test” di funzionamento ad ampia partecipazione degli utenti, da effettuarsi tra l’entrata in vigore della legge di conversione della Manovra di ferragosto e il 15 dicembre 2011.

Le novità rispetto al testo originario della Manovra-bis sono dirompenti.

Innanzitutto, il testo implica un cambio di rotta dell’Esecutivo sulla decisione di sopprimere il SISTRI e tutte le norme ad esso relative. In secondo luogo, poi, si prevede la necessità di una “verifica tecnica delle componenti “software” e “hardware”, anche ai fini dell’eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, “test” di funzionamento con l’obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti.”: in altre parole, come è stato evidenziato dai primi commentatori (C. Bovino, Manovra bis: SISTRI, OK anche dalla Commissione Bilancio, in http://www.ambientesicurezza.ipsoa.it), semplificazione del sistema previo utilizzo di tecnologie “di utilizzo più semplice” e nuovi test da condurre con la collaborazione delle maggiori associazioni di categoria.

Infine, accanto alla proroga dell’avvio del SISTRI al 9 febbraio 2012, si mantiene ferma la previsione del decreto sviluppo (D.L. n. 70/2011, art. 6, comma 2, lettera f-octies) che ha stabilito che per i soggetti di cui all’art. 1, comma 5, del D.M. 26 maggio 2011 (ossia i produttori di rifiuti con massimo 10 dipendenti), la data di partenza sia stabilita con successivo D.M., comunque non antecedente al 1° giugno 2012.

Com’è noto, la legge di conversione del d.l. n. 138/2011 (L. 14 settembre 2011, n. 148) non ha apportato modifiche al predetto emendamento, confermandosi dunque il dies a quo di operatività del SISTRI per il 9 febbraio 2012, fatta eccezione per i produttori di rifiuti con massimo 10 dipendenti, per i quali l’entrata in vigore non potrà essere prima del 1 giugno 2012.

Con la sostituzione dei commi 2 e 3 dell’art. 6 del d.l. n. 138/2011 ad opera della L. n.148/2011, cessa inoltre l’effetto abrogativo delle disposizioni in un primo momento soppresse che, pertanto, sono da intendersi reintrodotte nell’ordinamento e, precisamente:

a) il comma 1116, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) l’articolo 14 bis del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

c) il comma 2, lettera a), dell’articolo 188 bis, e l’articolo 188 ter, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

d) l’articolo 260 bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

e) il comma 1, lettera b), dell’articolo 16 del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205;

f) l’articolo 36, del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, limitatamente al capoverso «articolo 260 bis»;

g) il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni;

h) il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 18 febbraio 2011, n. 52.

In sede di conversione, peraltro, sono state introdotte due ulteriori disposizioni: anzitutto, il nuovo comma 3 dell’art. 6 del d.l. n. 138/2011, che demanda al D.M. del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa “sentite le categorie interessate”, il compito di individuare – entro 90 gg. dall’entrata in vigore della legge di conversione – specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell’assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi; dall’altro, poi, è stato inserito un nuovo comma 3-bis che, con previsione innovativa, consente agli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge (si pensi, ad esempio, agli oli e grassi vegetali ed animali esausti, ai rifiuti di beni in polietilene, alle batterie al piombo esauste ed ai rifiuti piombosi od, ancora, agli oli minerali usati ed ai RAEE) la possibilità di delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria.

Per quanto concerne i risvolti penali della legge di conversione, a parziale modifica di quanto affermato al § 3 della Relazione di questo Ufficio del 5 settembre u.s., il reinserimento delle disposizioni in un primo momento abrogate dal decreto (v. supra) determina nuovamente gli effetti descritti a proposito della “reviviscenza” delle sanzioni previste dall’art. 258 T.U.A. nella formulazione antecedente alle modifiche operate dal D.Lgs. n. 205/2010, già segnalati nel § 4 della Relazione di questo Ufficio n. III/09/2011 del 2 agosto 2011 in sede di commento delle novità introdotte in materia ambientale dal D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

In particolare, a parziale modifica di quanto segnalato nel richiamato § 4 della predetta relazione, poiché, il comma 2-bis dell’art. 39 del D. Lgs. n. 205/2010 (come modificato dal D.Lgs. n. 121/2011), stabilisce che l’applicazione delle “vecchie” sanzioni dell’art. 258 si applica «fino alla decorrenza degli obblighi di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)», rileva, oggi, a seguito della conversione in legge del d.l. n. 138/2011, ai fini dell’individuazione del dies ad quem, quanto previsto dall’art. 1 del D.M. 26 maggio 2011 (recante la “Proroga del termine di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti”: G.U. 30 maggio 2011 n. 124) come integrato dall’art. 6, comma 2, del d.l. n. 138/2011 (sostituito, come detto, dalla L. n. 148/2011 di conversione del medesimo) che, in merito all’entrata in vigore del SISTRI, non prevede più il meccanismo a tappe descritto nel richiamato § 4, ma due sole date e, precisamente: – 9 febbraio 2012 a) per i produttori di rifiuti [ex art. 3, comma 1, lettera a) TU SISTRI] che abbiano più di 500 dipendenti, b) per le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi [ex art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), TUA], che hanno più di 500 dipendenti, c) per le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale (c.d. “trasportatori professionali) autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata superiore a 3.000 tonnellate;

d) per i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettere c) e d) del TU SISTRI (stimati in circa 5.000 impianti).

e) – per i soggetti di cui all’art. 3 del TU SISTRI, non menzionati nei commi da 1 a 5 dell’art. 1, D.M. 26 maggio 2011, nonché per i soggetti di cui all’art. 4 del TU SISTRI.

f) per i produttori di rifiuti [ex art. 3, comma 1, lettera a), TU SISTRI] che abbiano da 251 a 500 dipendenti, g) per le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi [ex art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), TUA] che hanno da 251 a 500 di-pendenti, h) per i Comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani della regione Campania;

i) i produttori di rifiuti [ex art. 3, comma 1, lettera a), TU SISTRI] che abbiano da 51 a 250 dipendenti, l) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi [ex art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), TUA], che hanno da 51 a 250 dipendenti.

m) i produttori di rifiuti [ex art. 3, comma 1, lettera a), TU SISTRI] che abbiano da 11 a 50 dipendenti, n) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi [ex art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), TUA], che hanno da 11 a 50 dipendenti, o) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale (i c.d. “trasportatori professionali”) che sono autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata fino a 3.000 tonnellate (stimati in un numero di circa 10.000);

- non prima del 1 giugno 2012 a) per i produttori di rifiuti [ex art. 3, comma 1, lettera a), TU SISTRI] che abbiano fino a 10 dipendenti.

L’applicazione delle sanzioni (sia amministrative pecuniarie che, per quanto di interesse, penali) previste dal previgente art. 258 T.U.A., cesserà dunque, per i soggetti indicati in precedenza, secondo il predetto nuovo scadenzario, come modificato dalla L. n. 148/2011.

Per quanto, infine, concerne gli effetti in sede penale derivanti dall’abrogazione – anche se per un periodo di tempo limitato (dal 13 agosto al 16 settembre 2011) – delle predette disposizioni, è indubbio che gli stessi si sono ormai verificati per effetto del combinato disposto degli artt. 25 Cost. e 2 cod. pen. La reintroduzione, ad opera della legge di conversione n.

148/2011 delle disposizioni abrogate dal d.l. n. 138/2011, ha infatti la funzione di ripristinare un “continuum” normativo facendo risalire nel tempo la nuova disciplina alle originarie disposizioni decadute e consolidandole negli effetti, così da assicurare la permanenza dei medesimi senza soluzione di continuità, salvo che per il richiamato periodo di breve vigenza del d.l.

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